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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46709/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata nonché la memoria della parte civile.

Rilevato che tutti i motivi di ricorso o non sono consentiti o sono comunque manifestamente infondati.

Il primo, relativo all'accertamento di responsabilità, per quanto formalmente strutturato come denuncia di vizi di violazione di legge e della motivazione, sollecita, nella sostanza, la rivalutazione delle fonti probatorie da sovrapporre a quella, tutt'altro che illogica, della Corte distrettuale che, in sintonia con il Tribunale, ha valorizzato il dato pacifico della provenienza del colpo dall'abitazione dell'odierno imputato e quello, accertato dalla consulenza tecnica, dell'esplosione del piombino che ha attinto la persona offesa dalla carabina consegnata alla polizia giudiziaria dall'imputato subito dopo i fatti, in occasione della perquisizione.

Il secondo motivo, relativo alla rinnovazione dell'istruttoria di dibattimentale, è manifestamente infondato in considerazione del carattere meramente esplorativo del mezzo di prova richiesto.

Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, propone censure che non si confrontano criticamente con la motivazione della Corte distrettuale che ha pertinentemente ancorato la dosimetria della pena, peraltro assai contenuta, ad elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen., quali i motivi a delinquere e la gravità del pericolo.

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 27 otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata nonché la memoria della parte civile. Rilevato che tutti i motivi di ricorso o non sono consentiti o sono comunque manifestamente infondati. Il primo, relativo all'accertamento di responsabilità, per quanto formalmente strutturato come denuncia di vizi di violazione di legge e della motivazione, sollecita, nella sostanza, la rivalutazione delle fonti probatorie da sovrapporre a quella, tutt'altro che illogica, della Corte distrettuale che, in sintonia con il Tribunale, ha valorizzato il dato pacifico della provenienza del colpo dall'abitazione dell'odierno imputato e quello, accertato dalla consulenza tecnica, dell'esplosione del piombino che ha attinto la persona offesa dalla carabina consegnata alla polizia giudiziaria dall'imputato subito dopo i fatti, in occasione della perquisizione. Il secondo motivo, relativo alla rinnovazione dell'istruttoria di dibattimentale, è manifestamente infondato in considerazione del carattere meramente esplorativo del mezzo di prova richiesto. Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, propone censure che non si confrontano criticamente con la motivazione della Corte distrettuale che ha pertinentemente ancorato la dosimetria della pena, peraltro assai contenuta, ad elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen., quali i motivi a delinquere e la gravità del pericolo. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 otto
Sentenza Cassazione n. 46709/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris