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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 43609/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TERNI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria scritta del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale del riesame di Terni, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 27.04.2022 dal GIP/tribunale di Terni - in quanto indagato, unitamente ad altro soggetto qui non ricorrente, per il reato di cui all'art. 11, d.

Igs. n. 74 del 2000 in relazione all'art. 76, DPR 445/2000, nonché del reato di cui all'art. 10, d.

Igs. n. 74 del 2000, e del reato di cui all'art. 10-quater, d.

Igs. n. 74 del 2000 - ed avente ad oggetto le somme di denaro ed altri beni riconducibili al profitto del reato nella disponibilità della società e dei due indagati sino a concorrenza dell'importo di euro 6.989.275,00 nonché, ove possibile, per equivalente, di titoli, depositi, beni mobili ed immobili e di qualunque altra utilità nella disponibilità degli indagati, sino a concorrenza del predetto ammontare.

2. Avverso la ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico, articolato, motivo, di seguito sommariamente indicato.

2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge, segnata- mente sotto il profilo dell'error in procedendo in merito alla declaratoria di inam- missibilità dell'istanza di riesame per difetto di procura speciale e sotto il profilo dell'error in iudicando per il vizio di apparenza della motivazione.

In sintesi, si osserva che erroneamente i giudici del riesame avrebbero di- chiarato carente di legittimazione il difensore per difetto di procura speciale ad interporre istanza di riesame, atteso che la predetta istanza era stata presentata nei termini dal precedente difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata con procura speciale, poi revocata dall'indagato successivamente di fronte alla Guardia di Fi- nanza.

Per quanto concerne, invece, il profilo dell'apparenza motivazionale, pre- messa la giurisprudenza formatasi sul tema, il ricorrente sostiene che dalla sem- plice sovrapposizione tra la richiesta di emissione del decreto di sequestro preven- tivo ed il successivo decreto, risulta che il secondo sia frutto di un'evidente attività di "copia/incolla" della prima, per tutte e nove le pagine.

Difetterebbe, poi, qual- sivoglia valutazione sul periculgm, sulla gravità indiziaria, sull'immediatezza delle somme da sequestrare in riferimento all'ipotetico reato, né una valutazione sulla sufficienza delle indagini al fine di ritenere fittizio il credito, forse oggetto di com- pensazione.

Il provvedimento del GIP non conterrebbe poi alcuna considerazione sull'attività svolta dalla società di cui l'indagato ricorrente è legale rappresentante, 4 e sulla destinazione delle somme sui cc/cc se non al pagamento dei lavoratori in forza, né conterrebbe alcuna valutazione circa il valore indiziario delle "interviste" inviate ad alcune società, né una valutazione che distingua le posizioni per le qua- lifiche rivestite dai due indagati.

La doglianza prosegue, ancora, censurando l'or- dinanza impugnata per l'assenza di alcuna valutazione circa il numero di dipen- denti, pari a 125, della società e sui pagamenti in corso per ottenere il Durc ne- cessario ad espletare i contratti di appalto né, infine, vi sarebbe alcuna considera- zione tra i coimputati per gestioni assolutamente diverse .anche in settori diversi.

Infine, si duole il ricorrente per essere "sceso" il tribunale nella valutazione del merito, mai richiesta dalle difese, che avrebbero solo voluto evidenziare una serie di elementi di fatto per renderne ancora più evidente l'apparente motivazione.

3. Con requisitoria scritta del 13.08.2022, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

In particolare, quanto al motivo di ricorso riguardante la presenza della procura speciale, deve per il PG ribadirsi la correttezza del principio riportato in motivazione dal Giudice del riesame territoriale che ha affermato che il difensore del soggetto indagato, che sia anche legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito, al momento del deposito dell'im- pugnazione, per conto dell'ente, della procura speciale, non essendo sufficiente la mera nomina difensiva, procura speciale che nel caso di specie difetta.

In più rav- visava il Collegio del riesame reale che il rappresentante legale dell'ente interes- sato non aveva palesato, in proprio, alcun concreto interesse ad agire, anche in ordine alle restituzioni dei beni sequestrati.

Il motivo di ricorso non si confronte- rebbe con il dictum del Tribunale del riesame, palesando una sanatoria della ca- renza prospettata, oltremodo non sconfessata, per la pregressa procura speciale in capo al precedente difensore poi revocato.

Nomina precedente, appunto, inef- ficace, non più valida e non idonea a sanare la carenza evidenziata nel provvedi- mento censurato.

Il motivo sarebbe quindi inammissibile perché manifestamente infondato ed assorbe il motivo successivamente proposto.

4. in data 17.10.2022 è pervenuta memoria del difensore, che, in replica alla requisitoria scritta del PG, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, trattato ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive modd. ed integrazioni, è inammissibile.2.

Il Tribunale, con il provvedimento impugnato, ha richiamato il noto prin- cipio di diritto, sancito dalla Corte di legittimità, che va senz'altro ribadito, secondo il quale il difensore dell'indagatooche sia anche legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo, non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare per conto della persona giuridica, qualora il proprio assistito non abbia all'uopo preventivamente conferito procura speciale (Sez. 6, n. 15933 del 08/04/2015, Rv. 263085 - 01; Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011 - dep. 2012, Rv. 251997 - 01).

La procura speciale deve essere conferita al momento dell'esercizio del po- tere di impugnazione, nella specie al momento della richiesta di riesame, deposi- tata in data 11 maggio 2022.

Sul punto, giova ricordare che la procura speciale non deve essere confusa con la mera nomina del difensore, come avviene per l'imputato (Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006, Rv. 2354031nel senso che la nomina del difensore, consistendo in una mera nomina di difensore di fiducia non presenta i caratteri minimi della procura speciale, non essendo in essa specificati i caratteri dell'attività processuale da compiere).

In questo senso si è espressa la Corte di legittimità, affermando che, ai fini della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro pre- ventivo, il difensore del soggetto indagato che sia anche legale rappresen- tante della società titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito, al momento del deposito dell'impugnazione per conto dell'ente, della procura spe- ciale, non essendo sufficiente la mera nomina difensiva (Sez. 5, n. 2465 del 24/09/2018 - dep. 18/01/2019, Rv. 275257 - 01).

3. Nel caso di specie, in esito all'accesso agli atti eseguito da questa Corte - che, attesa la valenza processuale dell'eccezione, è anche giudice del "fatto pro- cessuale" (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001 - dep. 28/11/2001, Policastro ed altri, Rv. 220092 - 01) - si rileva che, sebbene sia presente in atti la nomina difensiva conferita dal ricorrente al precedente difensore, che per stessa ammissione con- tenuta nell'atto di ricorso è stata poi revocata (sebbene poi con la memoria per- venuta si dice che solo "dal prestampato della G.d.F. sembrerebbe aver revocato la nomina"), manca invece non solo la nomina fiduciaria dell'Almadori nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ma isoprattutto )il conferimento della procura speciale per la presentazione dell'istanza di riesame all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], risultando infatti la procura speciale, conferita con la nomina fiduciaria depositata in data 16.05.2022, limitata esclusivamente alla presentazione dei riti alternativi, come palesemente emerge non solo dall'intestazione dell'atto, ma an- che dalla lettura del contenuto della procura speciale, che specifica dettagliata- mente l'oggetto della procura medesima (richiedere il giudizio abbreviato; l'appli- cazione della pena ex art. 444, c.p.p.).

Difettava quindi la procura speciale per la presentazione della richiesta di riesame.

4. L'inammissibilità per carenza di legittimazione a proporre la richiesta di riesame, conclusivamente, assume valenza assorbente, rendendo superfluo l'esame delle doglianze difensive.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TERNI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria scritta del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale del riesame di Terni, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 27.04.2022 dal GIP/tribunale di Terni - in quanto indagato, unitamente ad altro soggetto qui non ricorrente, per il reato di cui all'art. 11, d. Igs. n. 74 del 2000 in relazione all'art. 76, DPR 445/2000, nonché del reato di cui all'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000, e del reato di cui all'art. 10-quater, d. Igs. n. 74 del 2000 - ed avente ad oggetto le somme di denaro ed altri beni riconducibili al profitto del reato nella disponibilità della società e dei due indagati sino a concorrenza dell'importo di euro 6.989.275,00 nonché, ove possibile, per equivalente, di titoli, depositi, beni mobili ed immobili e di qualunque altra utilità nella disponibilità degli indagati, sino a concorrenza del predetto ammontare. 2. Avverso la ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico, articolato, motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge, segnata- mente sotto il profilo dell'error in procedendo in merito alla declaratoria di inam- missibilità dell'istanza di riesame per difetto di procura speciale e sotto il profilo dell'error in iudicando per il vizio di apparenza della motivazione. In sintesi, si osserva che erroneamente i giudici del riesame avrebbero di- chiarato carente di legittimazione il difensore per difetto di procura speciale ad interporre istanza di riesame, atteso che la predetta istanza era stata presentata nei termini dal precedente difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata con procura speciale, poi revocata dall'indagato successivamente di fronte alla Guardia di Fi- nanza. Per quanto concerne, invece, il profilo dell'apparenza motivazionale, pre- messa la giurisprudenza formatasi sul tema, il ricorrente sostiene che dalla sem- plice sovrapposizione tra la richiesta di emissione del decreto di sequestro preven- tivo ed il successivo decreto, risulta che il secondo sia frutto di un'evidente attività di "copia/incolla" della prima, per tutte e nove le pagine. Difetterebbe, poi, qual- sivoglia valutazione sul periculgm, sulla gravità indiziaria, sull'immediatezza delle somme da sequestrare in riferimento all'ipotetico reato, né una valutazione sulla sufficienza delle indagini al fine di ritenere fittizio il credito, forse oggetto di com- pensazione. Il provvedimento del GIP non conterrebbe poi alcuna considerazione sull'attività svolta dalla società di cui l'indagato ricorrente è legale rappresentante, 4 e sulla destinazione delle somme sui cc/cc se non al pagamento dei lavoratori in forza, né conterrebbe alcuna valutazione circa il valore indiziario delle "interviste" inviate ad alcune società, né una valutazione che distingua le posizioni per le qua- lifiche rivestite dai due indagati. La doglianza prosegue, ancora, censurando l'or- dinanza impugnata per l'assenza di alcuna valutazione circa il numero di dipen- denti, pari a 125, della società e sui pagamenti in corso per ottenere il Durc ne- cessario ad espletare i contratti di appalto né, infine, vi sarebbe alcuna considera- zione tra i coimputati per gestioni assolutamente diverse .anche in settori diversi. Infine, si duole il ricorrente per essere "sceso" il tribunale nella valutazione del merito, mai richiesta dalle difese, che avrebbero solo voluto evidenziare una serie di elementi di fatto per renderne ancora più evidente l'apparente motivazione. 3. Con requisitoria scritta del 13.08.2022, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. In particolare, quanto al motivo di ricorso riguardante la presenza della procura speciale, deve per il PG ribadirsi la correttezza del principio riportato in motivazione dal Giudice del riesame territoriale che ha affermato che il difensore del soggetto indagato, che sia anche legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito, al momento del deposito dell'im- pugnazione, per conto dell'ente, della procura speciale, non essendo sufficiente la mera nomina difensiva, procura speciale che nel caso di specie difetta. In più rav- visava il Collegio del riesame reale che il rappresentante legale dell'ente interes- sato non aveva palesato, in proprio, alcun concreto interesse ad agire, anche in ordine alle restituzioni dei beni sequestrati. Il motivo di ricorso non si confronte- rebbe con il dictum del Tribunale del riesame, palesando una sanatoria della ca- renza prospettata, oltremodo non sconfessata, per la pregressa procura speciale in capo al precedente difensore poi revocato. Nomina precedente, appunto, inef- ficace, non più valida e non idonea a sanare la carenza evidenziata nel provvedi- mento censurato. Il motivo sarebbe quindi inammissibile perché manifestamente infondato ed assorbe il motivo successivamente proposto. 4. in data 17.10.2022 è pervenuta memoria del difensore, che, in replica alla requisitoria scritta del PG, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive modd. ed integrazioni, è inammissibile.2. Il Tribunale, con il provvedimento impugnato, ha richiamato il noto prin- cipio di diritto, sancito dalla Corte di legittimità, che va senz'altro ribadito, secondo il quale il difensore dell'indagatooche sia anche legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo, non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare per conto della persona giuridica, qualora il proprio assistito non abbia all'uopo preventivamente conferito procura speciale (Sez. 6, n. 15933 del 08/04/2015, Rv. 263085 - 01; Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011 - dep. 2012, Rv. 251997 - 01). La procura speciale deve essere conferita al momento dell'esercizio del po- tere di impugnazione, nella specie al momento della richiesta di riesame, deposi- tata in data 11 maggio 2022. Sul punto, giova ricordare che la procura speciale non deve essere confusa con la mera nomina del difensore, come avviene per l'imputato (Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006, Rv. 2354031nel senso che la nomina del difensore, consistendo in una mera nomina di difensore di fiducia non presenta i caratteri minimi della procura speciale, non essendo in essa specificati i caratteri dell'attività processuale da compiere). In questo senso si è espressa la Corte di legittimità, affermando che, ai fini della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro pre- ventivo, il difensore del soggetto indagato che sia anche legale rappresen- tante della società titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito, al momento del deposito dell'impugnazione per conto dell'ente, della procura spe- ciale, non essendo sufficiente la mera nomina difensiva (Sez. 5, n. 2465 del 24/09/2018 - dep. 18/01/2019, Rv. 275257 - 01). 3. Nel caso di specie, in esito all'accesso agli atti eseguito da questa Corte - che, attesa la valenza processuale dell'eccezione, è anche giudice del "fatto pro- cessuale" (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 - dep. 28/11/2001, Policastro ed altri, Rv. 220092 - 01) - si rileva che, sebbene sia presente in atti la nomina difensiva conferita dal ricorrente al precedente difensore, che per stessa ammissione con- tenuta nell'atto di ricorso è stata poi revocata (sebbene poi con la memoria per- venuta si dice che solo "dal prestampato della G.d.F. sembrerebbe aver revocato la nomina"), manca invece non solo la nomina fiduciaria dell'Almadori nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ma isoprattutto )il conferimento della procura speciale per la presentazione dell'istanza di riesame all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], risultando infatti la procura speciale, conferita con la nomina fiduciaria depositata in data 16.05.2022, limitata esclusivamente alla presentazione dei riti alternativi, come palesemente emerge non solo dall'intestazione dell'atto, ma an- che dalla lettura del contenuto della procura speciale, che specifica dettagliata- mente l'oggetto della procura medesima (richiedere il giudizio abbreviato; l'appli- cazione della pena ex art. 444, c.p.p.). Difettava quindi la procura speciale per la presentazione della richiesta di riesame. 4. L'inammissibilità per carenza di legittimazione a proporre la richiesta di riesame, conclusivamente, assume valenza assorbente, rendendo superfluo l'esame delle doglianze difensive. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d
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