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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 33200/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 08211/2024R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA];rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata al ricors o (pec dichiarata : [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA];rappresentata e difesa, dagli Avvocati C. [OSCURATO:PERSONA] (pec Oggetto: Regolamento di competenza.

Contratto di “ vettoriamento ” e distribuzione di gas – A ccordo derogatorio della competenza territoriale –Necessità che risulti da atto scritto e che preveda espressamente il carattere esclusivo della competenza delgiudice designato – Sussistenza – P ossibilità di attribuire efficacia, in tal senso, alla previsione generale contenuta nel codice di rete adottato unilateralmente dalla società di distribuzione – E sclusione – Ragioni.

C.C. 15/11/2024 r.g.n. 08211/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce alla scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.; -resistente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roman.2915/2024, pubblicata il 1° marzo 2024,nel procedimento iscritto al n. 44596/2020 RG; udìta la relazione della causa , svolta nella C amera di consiglio del 15 novembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, sia dichiarata la competenza del Tribunale di Roma con conseguente prosecuzione del processo dinanzi a detto ufficiogiudiziario.

Rilevato che: 1.la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Roma, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Firenze, chiedendone la condanna al risarcimento del dann o , previo accertamento della violazione, da parte della convenuta, del divieto di abuso di dipendenza economica ex art. 9 della legge n. 192 del 1998, o, in subordine, per responsabilità aquiliana ex artt. 2043 e ss. cod. civ.; l’attrice ha esposto: che era operatrice privata nel settore delle forniture di gas naturale ed energia elettrica, con rete commerciale estesa a livello nazionale e con unportafogli di clienti ; che nello svolgimento di tale attività si era avvalsa del servizio di “vettoriamento” del gas , svolto – in regime di monopolio per l’area di consegna– dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , consistente nellapresa in carica, nel trasporto e nella consegna del gas ai clienti finali in determinati punti di consegna attravers o l’impianto di distribuzione; che , nell’esecuzione di questoservizio, la convenuta aveva violato le deliberazioni dell’autorità per il gas e l’ energia , nonché il principio di buona fede, richiedendo reiteratamente l’ escussi o ne della garanzia bancaria da essa costituita presso la B anca Popolare del Frusinate soc. coop., al di fuori dei C.C. 15/11/2024 r.g.n. 08211/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani presupposti stabiliti dalla predetta autorità, che esigevano il qualificato inadempimentodell’utente del servizio di distribuzione; e che da tale contegno le era derivato pregiudizio per avere la banca, a seguito delle numerose richieste di escussione pervenutele, deciso di non rinnovare le garanzie precedentementerilasciate a favore della stessa Tosca na [OSCURATO:SOCIETA]. e di un’altra società;

2. la convenuta , costituitasi in giudizio, sollevò preliminarmente l’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adìto in favore di quella del Tribunale di Firenze; al riguardo, osservò che il rapporto tra le parti era disciplinato dal proprio codice di rete, elaborato in conformitàalla deliberazione dell’ARERA n. 138/04 del 29 luglio 2004 (avente a oggetto l’«Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete») ed approvato con deliberazione dell a medesima autorità; questo codice, all’art. 14.2.2. , prevedeva che le controversie eventualmentesorte tra le parti avrebberopotuto essere deferite ad un collegio arbitrale o all’autorità giudiziaria e che, in tal caso , la competenza sarebbe spettata in via esclusiva al giudice del luogo in cui la convenuta aveva la propria sede legale; 3.il Tribunale di Roma , con ordinanza deliberata il 29 febbraio 2024 e pubblicata il 1° marzo 2024, in accoglimento dell’ eccezione pregiudiziale di rito, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di quell a del [OSCURATO:PERSONA]; pur rilevando che lo specifico rapporto di trasporto e distribuzione intercorso le parti si erainstaurato a seguito della richiesta di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.di accreditopresso la rete di distribuzione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., senzaessere formalizzato in un contratto scritto, il giudice romano ha p e rò reputato che il codice di rete adottato dalla convenuta disciplinasse le condizionigenerali del rapporto medesimo , tra le quali si collocava la clausola di determinazione del foro esclusivo, e che tale clausola , per essere stata C.C. 15/11/2024 r.g.n. 08211/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani predisposta da un ’ impresa operante in regime di monopolio, non doveva necessariamenteessere approvata per iscritto dall’a l tro contraente a pena di inefficacia;

4. avverso l ’ordinanza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , sulla base di due motivi; la societàToscana [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con scrittura difensiva , con cui ha invocato il rigettodell’istanza di regolamento; il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo l’accoglimento del ricorso, con la conseguente affermazione della competenza del Tribunale di Romae con emissione dei provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio dinanzi a detto ufficiogiudiziario; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1.1. Con il primo motivo viene denunciata « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 28 e 29 c.p.c. per aver il Tribunale di Roma dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Firenze in assenza di un accordo scritto tra le parti»;

1.2. con il secondo motivo viene denunciata la « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 28 e 29 c.p.c. e artt. 1322, 1326 e 1341 c.c. per aver il Tribunale di Roma dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Firenze in assenza della conclusione del contratto di distribuzione di gas»; i due motivipossono essere illustrati ed esaminati congiuntamente per evidenti ragionidi connessione; in sintesi, la società ricorrente lamenta che il Tribunale di Roma abbia declinato la propria competenza per territorio attribuendo efficacia alla disposizione contenuta nell’art. 14.2.2. del c odice di rete, non ostante non fosse stato stipulato in forma scritta, tra le parti, lo specifico contratto di C.C. 15/11/2024 r.g.n. 08211/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani trasporto e distribuzione e non ostante non fosse stata convenuta , tra le medesimeparti, sempre in formascritta, in conformità alla previsione dell’art . 29 cod. proc. civ., una clausola per derogarealla competenza territoriale ; 2.le illustrate doglianze sono fondate; come èstato correttamente osservato dal Procuratore Generale, il d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, nelregolamentare il mercato interno del gas naturale inattuazione alla direttiva n. 98/30/CE, ha imposto l’accesso regolato alle reti di trasporto a prezzi stabiliti e ha imposto agli operatori di rete la redazione di appositi codici di rete, sulla base delle direttive fissate dall’Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA] e il Gas (AEEG), ora ARERA; questa Corte ha affermato che i codici di rete elaborati dagli operatori del settore (a differenza delle deliberazioni adottate dall’Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA] ed il Gas nell’esercizio dei poteri autoritativi attribuitile dalla legge: Cass. 27/07/2011, n. 16401)hanno natura contrattuale e non regolamentare (Cass.21/07/2021, n. 20838); con essi vengonopredisposte unilateralmente dalle imprese di trasporto e distribuzione– ma in conformità alle delibere dell a predetta autorità da cui devono essere approvati –le condizioni generali della disciplina contrattuale dei singoli rapporti che saranno stipulati con gli utenti della rete; ciò,tuttavia, non esclude - anzi implica - che i singoli rapporti v engano formalizzatiin specifici cont r atti di distribuzione, all’esito dei quali le clausole contenute nel codice di rete divengono vincolanti tra le parti (Cass.02/07/2020, n. 13610); in tal senso depone anche testualmentela deliberazione dell’ARERA del 29 luglio2004, la quale prevede che il codice di rete debba contenere le regole finalizzate ad individuare gli utenti con i quali l’impresa di distribuzione è tenuta a stipulare il relativo contratto, nonché le condizioni generali del contratto di distribuzione che l’impresa è tenuta a concludere con gli utenti; in questa prospettiva, il rapporto contrattuale tra l’impresa di distribuzione e l’utente costituisce - come evidenziato dal Procuratore C.C. 15/11/2024 r.g.n. 08211/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani Generale- l’esito di una fattispecie a formazione progressiva , che nasce con la deliberazione autoritativa dell’ARERA, prosegue con l’atto negoziale unilateralmente predisposto dall’ impresa di distribuzione in conformità alla detta deliberazioneautoritativa e si conclude con il contra t to di distribuzione ; si può concedere che quest’ultimo non sia un contratto a forma vincolata,atteso che la disciplina regolamentare desumibile dalle deliberazioni dell’ARERA non può essere evidentementeequiparata ad una norma di legge che preveda laforma scritta sotto pena di n u llità (arg. ex artt. 1325, n. 4 e 1350 ss. cod. civ.); perta n to, non può escludersi che il contratto di distribuzionepossa validamente ed efficacemente perfezionarsi anche con la semplice richiesta dell’utente di avere accesso allarete di distribuzione, come reputatodal Tribunale capitolino nell’ordinanza impugnata ; tuttavia, la necessità della forma scritta non può essere elusa con riferimento alla clausola contrattuale derogativa della competenza per territorio, avuto riguardo allaspecifica disposizione di cui all’art. 29 cod. proc. civ.; dunque, allorché le parti del cont r atto di distribuzione stipulano un accordo per la deroga della competenza territoriale , tale accordo deve necessariamente risultare da atto s critto e prevedere espressamente il carattere esclusivo della competenza del giudice designato; il rilievo esclude che possa attribuirsi efficacia, in tal senso, al la condizione generale contenuta nel codice di rete ove non trasfusa nel lo specifico cont r atto di distribuzione e sottoposta , ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., alla specifica approvazione per iscritto d a parte dell’utente; al riguardo, infatti, la circostanza che, in ragione dell’obbligo di contrarre stabilito dalla legge a suo carico, l’imprenditore operante in regime di monopolio giuridico debba stipulare il contratto con chiunque faccia richiesta del servizio, usando parità di trattamento e predisponendoschemi contrattuali standardizzati, ai quali le richieste degli utenti devono adeguarsi (Cass.07/08/2002, n.11918) nonesclude - anzi imp l ica - che le eventuali clausole C.C. 15/11/2024 r.g.n. 08211/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani onerose contenute in questi schemi, proprio perchérispondenti al meccanismo di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., debbano essere specificamente sottoscrittedagli utenti medesimi; nel caso di specie,è pacifico che la previsione contenut a nell’art .

14.2.2. del codice di rete della società convenuta non è stata trasfusain forma scritta in un contratto di distribuzione specificamente concluso tra le parti e, comunque, non è stata ogg e tto di specifica sottoscrizione, ai sensi dell’art.1341, secondocomma, cod., civ.; ad essa, pertanto, non avreb be potuto riconoscersi l’efficacia di u na valida clausola derogatoria della competenza territoriale , sicché indebitamente,sulla base di essa, il Tribunale capitolino ha declinato la propria competenzaterritoriale; 3.deve, in definitiva, dichiararsi l a competenza del Tribunale di Roma con fissazione alle parti del termine di tre mesi dal deposito della pre sente ordinanza per la riassunzione; 4.le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] dichiara la competenza del Tribunale di Roma e fissa alle parti il termine di tre mesi dal deposito della presenteordinanza per la riassunzione; condanna la società Tosca na [OSCURATO:SOCIETA]. a rimborsare a lla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese del regolamento, che liquida in Euro 2.800,00,oltre esborsi liquida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 08211/2024R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA];rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata al ricors o (pec dichiarata : [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA];rappresentata e difesa, dagli Avvocati C. [OSCURATO:PERSONA] (pec Oggetto: Regolamento di competenza. Contratto di “ vettoriamento ” e distribuzione di gas – A ccordo derogatorio della competenza territoriale –Necessità che risulti da atto scritto e che preveda espressamente il carattere esclusivo della competenza delgiudice designato – Sussistenza – P ossibilità di attribuire efficacia, in tal senso, alla previsione generale contenuta nel codice di rete adottato unilateralmente dalla società di distribuzione – E sclusione – Ragioni. C.C. 15/11/2024 r.g.n. 08211/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce alla scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.; -resistente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roman.2915/2024, pubblicata il 1° marzo 2024,nel procedimento iscritto al n. 44596/2020 RG; udìta la relazione della causa , svolta nella C amera di consiglio del 15 novembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, sia dichiarata la competenza del Tribunale di Roma con conseguente prosecuzione del processo dinanzi a detto ufficiogiudiziario. Rilevato che: 1.la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Roma, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Firenze, chiedendone la condanna al risarcimento del dann o , previo accertamento della violazione, da parte della convenuta, del divieto di abuso di dipendenza economica ex art. 9 della legge n. 192 del 1998, o, in subordine, per responsabilità aquiliana ex artt. 2043 e ss. cod. civ.; l’attrice ha esposto: che era operatrice privata nel settore delle forniture di gas naturale ed energia elettrica, con rete commerciale estesa a livello nazionale e con unportafogli di clienti ; che nello svolgimento di tale attività si era avvalsa del servizio di “vettoriamento” del gas , svolto – in regime di monopolio per l’area di consegna– dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , consistente nellapresa in carica, nel trasporto e nella consegna del gas ai clienti finali in determinati punti di consegna attravers o l’impianto di distribuzione; che , nell’esecuzione di questoservizio, la convenuta aveva violato le deliberazioni dell’autorità per il gas e l’ energia , nonché il principio di buona fede, richiedendo reiteratamente l’ escussi o ne della garanzia bancaria da essa costituita presso la B anca Popolare del Frusinate soc. coop., al di fuori dei C.C. 15/11/2024 r.g.n. 08211/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani presupposti stabiliti dalla predetta autorità, che esigevano il qualificato inadempimentodell’utente del servizio di distribuzione; e che da tale contegno le era derivato pregiudizio per avere la banca, a seguito delle numerose richieste di escussione pervenutele, deciso di non rinnovare le garanzie precedentementerilasciate a favore della stessa Tosca na [OSCURATO:SOCIETA]. e di un’altra società; 2. la convenuta , costituitasi in giudizio, sollevò preliminarmente l’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adìto in favore di quella del Tribunale di Firenze; al riguardo, osservò che il rapporto tra le parti era disciplinato dal proprio codice di rete, elaborato in conformitàalla deliberazione dell’ARERA n. 138/04 del 29 luglio 2004 (avente a oggetto l’«Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete») ed approvato con deliberazione dell a medesima autorità; questo codice, all’art. 14.2.2. , prevedeva che le controversie eventualmentesorte tra le parti avrebberopotuto essere deferite ad un collegio arbitrale o all’autorità giudiziaria e che, in tal caso , la competenza sarebbe spettata in via esclusiva al giudice del luogo in cui la convenuta aveva la propria sede legale; 3.il Tribunale di Roma , con ordinanza deliberata il 29 febbraio 2024 e pubblicata il 1° marzo 2024, in accoglimento dell’ eccezione pregiudiziale di rito, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di quell a del [OSCURATO:PERSONA]; pur rilevando che lo specifico rapporto di trasporto e distribuzione intercorso le parti si erainstaurato a seguito della richiesta di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.di accreditopresso la rete di distribuzione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., senzaessere formalizzato in un contratto scritto, il giudice romano ha p e rò reputato che il codice di rete adottato dalla convenuta disciplinasse le condizionigenerali del rapporto medesimo , tra le quali si collocava la clausola di determinazione del foro esclusivo, e che tale clausola , per essere stata C.C. 15/11/2024 r.g.n. 08211/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani predisposta da un ’ impresa operante in regime di monopolio, non doveva necessariamenteessere approvata per iscritto dall’a l tro contraente a pena di inefficacia; 4. avverso l ’ordinanza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , sulla base di due motivi; la societàToscana [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con scrittura difensiva , con cui ha invocato il rigettodell’istanza di regolamento; il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo l’accoglimento del ricorso, con la conseguente affermazione della competenza del Tribunale di Romae con emissione dei provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio dinanzi a detto ufficiogiudiziario; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1.1. Con il primo motivo viene denunciata « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 28 e 29 c.p.c. per aver il Tribunale di Roma dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Firenze in assenza di un accordo scritto tra le parti»; 1.2. con il secondo motivo viene denunciata la « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 28 e 29 c.p.c. e artt. 1322, 1326 e 1341 c.c. per aver il Tribunale di Roma dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Firenze in assenza della conclusione del contratto di distribuzione di gas»; i due motivipossono essere illustrati ed esaminati congiuntamente per evidenti ragionidi connessione; in sintesi, la società ricorrente lamenta che il Tribunale di Roma abbia declinato la propria competenza per territorio attribuendo efficacia alla disposizione contenuta nell’art. 14.2.2. del c odice di rete, non ostante non fosse stato stipulato in forma scritta, tra le parti, lo specifico contratto di C.C. 15/11/2024 r.g.n. 08211/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani trasporto e distribuzione e non ostante non fosse stata convenuta , tra le medesimeparti, sempre in formascritta, in conformità alla previsione dell’art . 29 cod. proc. civ., una clausola per derogarealla competenza territoriale ; 2.le illustrate doglianze sono fondate; come èstato correttamente osservato dal Procuratore Generale, il d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, nelregolamentare il mercato interno del gas naturale inattuazione alla direttiva n. 98/30/CE, ha imposto l’accesso regolato alle reti di trasporto a prezzi stabiliti e ha imposto agli operatori di rete la redazione di appositi codici di rete, sulla base delle direttive fissate dall’Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA] e il Gas (AEEG), ora ARERA; questa Corte ha affermato che i codici di rete elaborati dagli operatori del settore (a differenza delle deliberazioni adottate dall’Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA] ed il Gas nell’esercizio dei poteri autoritativi attribuitile dalla legge: Cass. 27/07/2011, n. 16401)hanno natura contrattuale e non regolamentare (Cass.21/07/2021, n. 20838); con essi vengonopredisposte unilateralmente dalle imprese di trasporto e distribuzione– ma in conformità alle delibere dell a predetta autorità da cui devono essere approvati –le condizioni generali della disciplina contrattuale dei singoli rapporti che saranno stipulati con gli utenti della rete; ciò,tuttavia, non esclude - anzi implica - che i singoli rapporti v engano formalizzatiin specifici cont r atti di distribuzione, all’esito dei quali le clausole contenute nel codice di rete divengono vincolanti tra le parti (Cass.02/07/2020, n. 13610); in tal senso depone anche testualmentela deliberazione dell’ARERA del 29 luglio2004, la quale prevede che il codice di rete debba contenere le regole finalizzate ad individuare gli utenti con i quali l’impresa di distribuzione è tenuta a stipulare il relativo contratto, nonché le condizioni generali del contratto di distribuzione che l’impresa è tenuta a concludere con gli utenti; in questa prospettiva, il rapporto contrattuale tra l’impresa di distribuzione e l’utente costituisce - come evidenziato dal Procuratore C.C. 15/11/2024 r.g.n. 08211/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani Generale- l’esito di una fattispecie a formazione progressiva , che nasce con la deliberazione autoritativa dell’ARERA, prosegue con l’atto negoziale unilateralmente predisposto dall’ impresa di distribuzione in conformità alla detta deliberazioneautoritativa e si conclude con il contra t to di distribuzione ; si può concedere che quest’ultimo non sia un contratto a forma vincolata,atteso che la disciplina regolamentare desumibile dalle deliberazioni dell’ARERA non può essere evidentementeequiparata ad una norma di legge che preveda laforma scritta sotto pena di n u llità (arg. ex artt. 1325, n. 4 e 1350 ss. cod. civ.); perta n to, non può escludersi che il contratto di distribuzionepossa validamente ed efficacemente perfezionarsi anche con la semplice richiesta dell’utente di avere accesso allarete di distribuzione, come reputatodal Tribunale capitolino nell’ordinanza impugnata ; tuttavia, la necessità della forma scritta non può essere elusa con riferimento alla clausola contrattuale derogativa della competenza per territorio, avuto riguardo allaspecifica disposizione di cui all’art. 29 cod. proc. civ.; dunque, allorché le parti del cont r atto di distribuzione stipulano un accordo per la deroga della competenza territoriale , tale accordo deve necessariamente risultare da atto s critto e prevedere espressamente il carattere esclusivo della competenza del giudice designato; il rilievo esclude che possa attribuirsi efficacia, in tal senso, al la condizione generale contenuta nel codice di rete ove non trasfusa nel lo specifico cont r atto di distribuzione e sottoposta , ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., alla specifica approvazione per iscritto d a parte dell’utente; al riguardo, infatti, la circostanza che, in ragione dell’obbligo di contrarre stabilito dalla legge a suo carico, l’imprenditore operante in regime di monopolio giuridico debba stipulare il contratto con chiunque faccia richiesta del servizio, usando parità di trattamento e predisponendoschemi contrattuali standardizzati, ai quali le richieste degli utenti devono adeguarsi (Cass.07/08/2002, n.11918) nonesclude - anzi imp l ica - che le eventuali clausole C.C. 15/11/2024 r.g.n. 08211/2024 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani onerose contenute in questi schemi, proprio perchérispondenti al meccanismo di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., debbano essere specificamente sottoscrittedagli utenti medesimi; nel caso di specie,è pacifico che la previsione contenut a nell’art . 14.2.2. del codice di rete della società convenuta non è stata trasfusain forma scritta in un contratto di distribuzione specificamente concluso tra le parti e, comunque, non è stata ogg e tto di specifica sottoscrizione, ai sensi dell’art.1341, secondocomma, cod., civ.; ad essa, pertanto, non avreb be potuto riconoscersi l’efficacia di u na valida clausola derogatoria della competenza territoriale , sicché indebitamente,sulla base di essa, il Tribunale capitolino ha declinato la propria competenzaterritoriale; 3.deve, in definitiva, dichiararsi l a competenza del Tribunale di Roma con fissazione alle parti del termine di tre mesi dal deposito della pre sente ordinanza per la riassunzione; 4.le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] dichiara la competenza del Tribunale di Roma e fissa alle parti il termine di tre mesi dal deposito della presenteordinanza per la riassunzione; condanna la società Tosca na [OSCURATO:SOCIETA]. a rimborsare a lla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese del regolamento, che liquida in Euro 2.800,00,oltre esborsi liquida
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