CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 08782/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. (fatto commesso in Melissano il 28 giugno 2020); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ocull di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pagg. 3 - 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha correttamente e logicamente evidenziato come, premesso che lo stato di ebbrezza alcolica non costituisce causa di esclusione del dolo o della colpa, le modalità del comportamento tenuto dall'imputato deponessero, secondo gli ordinari criteri di interpretazione dei fatti umani, per la intenzionalità della condotta); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]