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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 46158/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] MINGUZZI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, in epigrafe indicata, con la quale è stata rideterminata la pena di cui alla sentenza di condanna del Tribunale cittadino per un tentativo di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 4, cod. pen., commesso ai danni di Adriana SANDRINI (in Imola il 18/8/2018), con conferma nel resto; rilevato che la ricorrente ha dedotto un motivo unico, con il quale ha censurato il discostamento della pena base dal minimo e il riconoscimento della recidiva qualificata, punti entrambi esaminati dai giudici d'appello che vi hanno dato congrua risposta, quanto al primo, avendo ridotto la pena individuata dal primo giudice mediante una maggiore diminuzione per il tentativo, ritenendo detta misura congrua in ragione delle modalità della condotta, connotata da destrezza, tuttavia rudimentale e dall'assenza di un danno per la persona offesa che aveva recuperato il portafogli, giustificando la ritenuta recidiva, invece, alla stregua dei numerosi precedenti specifici, in relazione ai quali hanno ritenuto che il fatto, commesso in luogo affollato, davanti al titolare della bancarella, aveva espresso quella maggiore pericolosità sociale e una insensibilità al monito dissuasivo delle condanne e delle espiazioni pena subite, motivazione congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, con la quale la difesa ha omesso il necessario confronto (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] MINGUZZI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, in epigrafe indicata, con la quale è stata rideterminata la pena di cui alla sentenza di condanna del Tribunale cittadino per un tentativo di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 4, cod. pen., commesso ai danni di Adriana SANDRINI (in Imola il 18/8/2018), con conferma nel resto; rilevato che la ricorrente ha dedotto un motivo unico, con il quale ha censurato il discostamento della pena base dal minimo e il riconoscimento della recidiva qualificata, punti entrambi esaminati dai giudici d'appello che vi hanno dato congrua risposta, quanto al primo, avendo ridotto la pena individuata dal primo giudice mediante una maggiore diminuzione per il tentativo, ritenendo detta misura congrua in ragione delle modalità della condotta, connotata da destrezza, tuttavia rudimentale e dall'assenza di un danno per la persona offesa che aveva recuperato il portafogli, giustificando la ritenuta recidiva, invece, alla stregua dei numerosi precedenti specifici, in relazione ai quali hanno ritenuto che il fatto, commesso in luogo affollato, davanti al titolare della bancarella, aveva espresso quella maggiore pericolosità sociale e una insensibilità al monito dissuasivo delle condanne e delle espiazioni pena subite, motivazione congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, con la quale la difesa ha omesso il necessario confronto (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]