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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2025

Cassazione n. 02161/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che non è deducibile in questa sede l'unico motivo di ricorso con il quale si lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata la quale, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in un anno quattro mesi di reclusione ed euro 344,00 di multa, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva, per il delitto di riciclaggio; che, in tema di concordato in appello, è consentito il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, al vizio di motivazione che è oggetto del presente ricorso (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella, Rv. 285619); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 18 novembre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che non è deducibile in questa sede l'unico motivo di ricorso con il quale si lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata la quale, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in un anno quattro mesi di reclusione ed euro 344,00 di multa, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva, per il delitto di riciclaggio; che, in tema di concordato in appello, è consentito il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, al vizio di motivazione che è oggetto del presente ricorso (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella, Rv. 285619); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025
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