CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23613/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ostituto Procuratoregenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio in ordine allaapplicazione dell’art. 131-bis cod.pen. e di una pena sostitutiva.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza delTribunale di Napoli, emessa il 18 aprile 2024, che aveva condannato il ricorrente alla penadi giustizia in relazione al reato di ricettazione di oggetti preziosi di provenienza illecita.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.La Corte non avrebbe tenuto conto dei rilievi difensivi volti a mettere in luce l’assenza dicorrispondenza tra i beni indicati in denuncia dalla vittima del furto e quelli consegnati alricorrente – titolare di una gioielleria – dalla cittadina straniera [OSCURATO:PERSONA], la qualeli aveva sottratti alla persona offesa.Di tali gioielli descritti nella imputazione (un crocifisso in oro e rubini ed una anello in oroa forma di cuore), non vi sarebbe traccia di restituzione e di consegna.In ogni caso, mancherebbe l’elemento soggettivo del reato;2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.131-bis cod.pen., non avendo la Corte adottato alcuna adeguata motivazione sulla tenuitàdell’offesa e del danno e sulla mancanza di abitualità della condotta;3) Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata sostituzione della penadetentiva con la pena pecuniaria.Sarebbe contraddittoria la motivazione nella misura in cui è stato effettuato un giudizioprognostico favorevole al ricorrente attraverso la concessione del beneficio dellasospensione condizionale della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque,manifestamente infondati.1. In ordine al primo motivo, la Corte territoriale, con valutazioni tratte dal merito delgiudizio e qui non più rivedibili perché non affette da manifesta illogicità, ha sottolineatoche era rimasta provata, attraverso le indagini e le video riprese delle telecamere postepresso l’esercizio commerciale del ricorrente, che la cittadina straniera indicata inpremessa, gli avesse consegnato dei gioielli non meglio identificati in cambio di danaro,della stessa natura degli oggetti in oro e pietre preziose denunciati come sottrattile dallavittime del furto, presso la quale lavorava come colf la medesima cittadina straniera e nellacui tipologia vanno inseriti anche quelli indicati nel capo di imputazione, successivamenterecuperati presso il ricorrente che ne aveva acquisito il possesso.Quanto all’elemento soggettivo, il ricorso è generico, avendo la Corte dedotto la malafededell’imputato dalle modalità dell’acquisto – senza documentazione da cittadina stranieranon meglio identificata – ed alla condotta successiva del ricorrente, che non avevaregistrato l’acquisto nell’apposito registro ed aveva immediatamente stornato in altro luogoi preziosi attraverso un suo dipendente.Di tali decisivi dettagli del fatto il ricorso non dà alcuna contezza.2. Anche il secondo motivo è generico, in quanto a sostegno della gravità del fatto, sottoil profilo dell’offesa al bene giuridico protetto, la Corte di appello ha valorizzato lacircostanza che il ricorrente fosse un operatore professionale del settore di interesse e, perquesto, tenuto a mantenere uno standard più elevato di attenzione, nonché avuto riguardoalla repentina condotta di smistamento dei beni ricettati non registrati, dimostrativa dellaintensità del dolo.Sono stati, pertanto, valorizzati, più indici tra quelli previsti dall’art. 133 cod.pen.3. Quanto al terzo motivo, la manifesta infondatezza consiste nel fatto che il ricorso si èlimitato ad evidenziare una inesistente contraddittorietà della sentenza impugnata nellaparte in cui la Corte ha negato l’applicazione della pena sostitutiva di quella detentiva.Infatti, al ricorrente, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, non era stato concessodal primo giudice il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre la Corte hanegato anche quello della non menzione della condanna nel certificato del casellariogiudiziale richiesto con l’atto di appello ed ha così espresso un coerente giudizio negativosulla possibilità di concedere una pena sostitutiva avuto riguardo alla personalitàdell’imputato.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso – che non consente di rilevare l’intervenutaprescrizione del reato (in questo senso, a partire da Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DeLuca) - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata al suo gradodi colpa nell’aver determinato le cause di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso, il 17/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]