CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02220/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.12253/2022 proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avversola sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia n.3005/14/21,dep. il 1.4.2021, sentita, nella camera di consiglio, la relazione del consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva I fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di medico convenzionato, impugnava il diniego di rimborso IRAP anni [OSCURATO:PERSONA] - Impugnazione -Condono ex l. n. 289 del 2000 - Inammissibilità del ricorso -Esclusione. 1998-2000 per complessivi euro 7.305,29, richiesto dalla contribuente in data 24.9.2001, deducendo l’assenza di presupposto impositivo, atteso lo svolgimento di attività non autonomamente organizzata. Si costituiva l’Agenzia delle entrate ed insisteva sulla legittimità del diniego. La CTP di Palermo con sentenza n. 588/09/13 del 23/9/2013, accoglieva il ricorso e riconosceva il diritto al rimborso. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, eccependo l’inammissibilità del ricorso per adesione della contribuente al condono fiscale ex l. n. 289 del 2002, oltre a lamentare violazione e falsa applicazione di diritto ed errata motivazione. Resisteva la contribuente che chiedeva confermarsi la decisione di primo grado, osservando, quanto all’eccepita inammissibilità, che l’Ufficio aveva allegato una domanda di condono ex l. 289 per le annualità 2001 e 2002, mentre la richiesta di rimborso riguardava altre annualità. 2. La CTR della Sicilia con la sentenza impugnata n. 3005/14/21, dep. il 1.4.2021, non notificata, rigettava l’appello, confermando la decisione di primo grado, richiamando, quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso per adesione della contribuente al condono fiscale, l’arresto di questa corte n.12010 del 2020 secondo cui il condono fiscale non opera sui crediti che il contribuente può vantare nei confronti del fisco che restano soggetti alla contestazione dell’ufficio. ex art.9 legge n. 289 del 2002. Nel merito, ribadiva l’assenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, avvalendosi la professionista del supporto di un solo collaboratore part-time, citando l’arresto della S.C. del 29 maggio 2020. 3. Con atto notificato il 2 maggio 2022, depositato il successivo 20 maggio, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza prefata. Rimaneva intimata la contribuente. Motivi della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art.9 legge n.289 del 2000, in relazione all’art.360 n.3 c.p.c., in quanto i giudici d'appello, in presenza di una richiesta di definizione automatica per gli anni in contestazione (cd. condono tombale), avevano ritenuto di accedere alla richiesta di rimborso dell'imposta versata da parte del contribuente, in violazione delle norme di cui alla rubrica. Si sostiene che, ai sensi del comma 9 dell’art. 9 cit., per effetto dell’adesione alla sanatoria fiscale si era cristallizzata la dichiarazione dei redditi, divenuta ormai intangibile e non più modificabile e che il patteggiamento con il fisco impedirebbe ogni tipo di rimborso per le annualità di imposta definite in via agevolata, compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto. Il motivo è infondato, per le ragioni di cui si dirà. 2. Non ignora il Collegio che questa Corte che, in tema di condono ai sensi della legge n. 289 del 2002, occupandosi di IRAP, ha affermato il principio a tenore del quale la presentazione della relativa istanza, preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata, anche nell'ipotesi di asserito difetto del presupposto, giacché il condono -determinando la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale il contribuente volontariamente sceglie di versare le somme risultanti dall'applicazione di parametri predeterminati - costituisce una modalità di definizione "transattiva" della controversia, da cui consegue il componimento delle opposte pretese e quindi l'azzeramento, a fronte di eventuali ulteriori rivendicazioni del Fisco, della richiesta del contribuente al rimborso (Cass.06/03/2015, n. 4566; Cass. 10/02/2012, n. 1967; Cass.16/02/2007 n. 3682). 3. Tuttavia, per decidere la presente controversia occorre tenere conto della più recente giurisprudenza di legittimità, formatasi nel solco dell’arresto delle Sezioni Unite Civili che, a composizione di contrasto interno, hanno affermato il principio secondo cui "In tema di cd. "condono tombale", l'Erario può accertare i crediti da agevolazione esposti dal contribuente nella dichiarazione, in quanto il condono - avendo come scopo il recupero di risorse finanziarie e la riduzione del contenzioso e non già l'accertamento dell'imponibile - elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'Ufficio" (Cass., SU, n. 16692 del 6 luglio 2017, Rv. 644800 –01; il principio è stato di recente ribadito da Cass. Sez. 6, 13/11/2020, n. 25719, Rv. 659569 -01). Nel citato arresto, le Sezioni Unite hanno precisato che il condono si traduce in una forma atipica di definizione del rapporto tributario nella prospettiva di recuperare risorse e ridurre il contenzioso, prescindendo dall'accertamento dell'imponibile e senza che il fisco mantenga poteri decisori al riguardo. Ne consegue che, da un punto di vista logico, il condono non può che riguardare i debiti e non i crediti, considerato che la sua funzione è solo di consentire un guadagno per l'Erario e non di perseguire finalità transattive o di compensazione dei crediti e dei debiti. Non si tratta, dunque, di un c.d. regime fiscale sostitutivo, perché opera a posteriori e non a priori, né di una transazione -come pure a volte affermato dalla giurisprudenza anche della S.C. - o di una novazione, perché manca l'origine bilaterale e volontaria tipica della materia contrattuale (così, in motivazione, Cass. Sez. U., 27/01/2016, n. 1518, Rv. 638457 –01). Già il Giudice delle leggi, pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della ridetta legge n. 289 del 2001, aveva affermato che «il condono non influisce di per sé sull'ammontare delle somme chieste a rimborso, non impone al contribuente la rinuncia al credito e non impedisce all'erario di accogliere tali richieste, allorché la pretesa di rimborso sia riscontrata fondata» (Corte Cost. 27/07/2005, n. 340). 3.1. Va, dunque, ribadito il principio affermato da Cass. Sez. 5, 30/09/2020, n. 20829, Rv. 659062 – 01 secondo cui l'adesione alla definizione automatica in relazione a determinati debiti tributari, non osta all'accoglimento delle domande di rimborso fondate sui crediti tributari sorti nel medesimo periodo e per tributi oggetto di condono. La CTR della Sicilia, allora, respingendo le doglianze dell'Agenzia delle Entrate, in relazione ai creditiIRAP maturati negli anni che erano appunto ricompresi nel periodo condonato (circostanza, peraltro, contestata dalla contribuente), ha fatto corretta applicazione del detto principio, per cui il motivo deve andare respinto. 4.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. 5. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio dilegittimità, essendo la contribuente [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata. 6. Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, come Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, èammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, com