CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37659/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; lette la memoria e le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o siano rigettati, nonché la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali in favore della stessa parte civile, come da separata nota; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza del 25/01/2022 del Tribunale di Messina di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione ed € 1.000,00 di multa ciascuno per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di c-cR appropriazione indebita pluriaggravata (dall'avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e dall'avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera) in concorso e di falsità materiale in certificati amministrativi commesso dal privato in concorso. Secondo i capi d'imputazione, i menzionati reati erano stati contestati alla [OSCURATO:PERSONA] e all'Arceri: a) quello di appropriazione indebita pluriaggravata in concorso (capo a dell'imputazione), «poiché, in concorso tra loro, [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento dell'attività di commercialista e revisore contabile, Arceri quale collaboratore della [OSCURATO:PERSONA], al fine di profitto, si appropriavano della complessiva somma di € 167.195,00, a loro consegnata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di effettuare versamenti per pagamento di tasse e contributi. Fatto aggravato ai sensi dell'art 61 comma primo numero 11 poiché commesso con abuso di prestazione d'opera, e numero 7 poiché ha cagionato alla persona offesa un danno di rilevante gravità. [OSCURATO:PERSONA] dal gennaio 2015 a settembre 2017»; b) quello di falsità materiale in certificati amministrativi commesso dal privato in concorso (capo b dell'imputazione), «poiché in concorso tra loro, nelle qualità indicate sub a), consegnavano alla ditta "[OSCURATO:PERSONA]" DURC contraffatto. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]». 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Messina, hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto e per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 477 e 482 cod. pen., nonché la mancanza e l'illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di falsità materiale in certificati amministrativi commesso dal privato di cui al capo b) dell'imputazione. I ricorrenti deducono che la falsificazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) non potrebbe integrare il reato di falsità materiale in certificati amministrativi commesso dal privato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., e rappresentano, in proposito, che solo con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva - ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 - ideologicamente falsa, risulterebbe integrato il reato di cui all'art. 483 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110, 477, 482 e 646 cod. pen., nonché la mancanza e l'illogicità della motivazione.I ricorrenti deducono la mancanza della motivazione in ordine al concorso di [OSCURATO:PERSONA] nei due reati a lui attribuiti e rappresentano in proposito: a) quanto a quello di appropriazione indebita, che l'Arceri avrebbe avuto il ruolo «di mero esecutore materiale di indicazioni provenienti dalla professionista, la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'Arceri, e la concreta possibilità che quest'ultimo fosse o meno a conoscenza delle intenzioni della congiunta»; b) quanto a quello di falsità materiale in certificati amministrativi, che sarebbe «da escludere per l'[OSCURATO:PERSONA] la possibilità di potere avere contribuito alla falsificazione del DURC, e quindi alla predisposizione degli elementi rappresentativi della situazione contributiva della [OSCURATO:PERSONA]; Arceri non ha conoscenze e competenze per poter apprezzare il significato delle comunicazioni agli Enti assistenziali». 2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., nonché la mancanza e l'illogicità della motivazione con riguardo al diniego delle richieste circostanze attenuanti generiche. I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Messina abbia negato la concessione di tale beneficio per avere ritenuto l'offerta della somma di C 10.000,00, fatta dall'Arceri alla persona offesa, «inefficace e minimale», nonostante che vi sarebbe stata «la certezza» che le somme bonificate dalla stessa persona offesa ai due imputati erano «di ben altra consistenza» rispetto a quelle indicate nel capo d'imputazione e nonostante che le dazioni di denaro in contanti, sempre da parte della persona offesa agli imputati, non sarebbero state «accompagnate da alcuna ricevuta o riscontro documentale». 2.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 133 cod. pen., nonché la mancanza e l'illogicità della motivazione con riguardo alla conferma della pena che era stata irrogata dal Tribunale di Messina. I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Messina avrebbe ritenuto la congruità di tale pena, la quale sarebbe «lontana anche dalla media dei limiti edittali», in ragione del rapporto di amicizia che sarebbe esistito tra gli imputati e la persona offesa, nonostante tale rapporto sarebbe stato «non dimostrato» e non fosse stato chiarito a quale dei due imputati esso fosse riferibile, nonché senza tenere conto del tentativo degli stessi imputati di risarcire il danno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha infatti più volte chiarito che, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo, previsto dagli artt. 477 e 482 cod. pen., la falsificazione del 3 q-R Documento unico di regolarità Contributiva (DURC), attesa la natura giuridica di tale atto, il quale ha valore di attestazione della regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti agli enti di riferimento (Sez. 2, n. 29709 del 19/04/2017, Ferrara, Rv. 270664-01; Sez. 5, n. 3811 del 05/07/2016, dep. 2017, Tarantino, Rv. 269087-01). 2. Il secondo motivo non è consentito. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto che i due imputati avessero agito, nella gestione dei rapporti con l'impresa "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", in «stretta collaborazione reciproca» (pag. 10 della sentenza di primo grado), come era emerso dalle dichiarazioni che erano stare rese, oltre che dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]: dalla madre di questi [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito di avere consegnato somme di denaro in contanti, per il pagamento dei debiti tributari e previdenziali di "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", sia alla [OSCURATO:PERSONA] sia a suo marito e collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e di avere chiesto conto dell'irregolarità del DURC sia alla [OSCURATO:PERSONA] sia all'Arceri, i quali le avevano risposto che ciò non sarebbe stato possibile e che avrebbero provveduto a controllare; della consulente del lavoro [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito di avere ricevuto proprio dall'Arceri l'incarico di predisporre l'istanza di rateizzazione del debito di "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" e di avere interloquito con lo stesso Arceri anche a proposito della presentazione di una nuova istanza di rateizzazione. Tale motivazione della piena collaborazione dei due imputati nella gestione dei rapporti con l'impresa "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" e, quindi, del concorso anche dell'Arceri sia nel reato di appropriazione indebita, essendo anche risultato che, come si è detto, parte delle somme destinate al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali erano state consegnate dalla menzionata impresa proprio all'Arceri (e mai versate), sia nel reato di falsità materiale nel DURC - falsificazione che, logicamente, costituiva l'unico modo, per entrambi gli imputati, di non fare emergere l'omissione dei versamenti delle somme consegnate o bonificate agli stessi imputati da "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" -, oltre a essere evidentemente sussistente, non risulta né contraddittoria né manifestamente illogica, mentre, a fronte di ciò, le doglianze dei ricorrenti appaiono sostanzialmente dirette a sollecitare una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse menzionate prove, per giungere a conclusioni differenti in ordine allo spessore della valenza probatoria delle stesse, il che non è ammissibile in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).3. Il terzo motivo non è consentito. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Messina ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi e prevalenti, a tale fine, gli elementi, attinenti alla gravità dei reati, della reiterazione nel tempo delle condotte delittuose - per di più messe in atto nell'ambito di un rapporto professionale che, come riferito dai testimoni, trasmodava in una vera e propria amicizia - e della gravità del danno cagionato all'impresa "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", il quale aveva inciso sulla sopravvivenza stessa di tale impresa e, quindi, sui rapporti di lavoro con i suoi dipendenti, così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tra i quali anche quello, dedotto dagli imputati, dell'offerta alla persona offesa della somma di C 10.000,00, coerentemente ritenuta «inefficace e minimale» a fronte del danno cagionato dai reati. Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere ampiamente sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 4. Il quarto motivo non è consentito. La giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Nel caso di specie, l'irrogazione della pena base di un anno e dieci mesi di reclusione ed C 800,00 di multa per il più grave reato di appropriazione indebita pluriaggravata, aumentata, per la continuazione con il reato di falsità materiale in certificati amministrativi, a due anni di reclusione ed C 1.000,00 di multa, è stata giustificata dalla Corte d'appello di Messina in ragione degli elementi che i due delitti attribuiti agli imputati si connotavano per il fatto di essere stati commessi approfittando della fiducia in essi riposta dalla persona offesa, la quale aveva riferito di essere anche amico degli stessi imputati, nonché per il considerevole ingiusto profitto che era stato tratto dagli stessi reati. Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere ampiamente sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 5. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, sussistendo profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Gli imputati devono essere altresì condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che vengono liquidate in complessivi C 4.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle