CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 29181/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20362-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 10/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 9-) RG 20362/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 10/2021 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale, relativamente alle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], era stata dichiarata l'illegittimità del patto di demansionamento di cui alla scrittura del 4.12.2017, con la relativa rinuncia ai propri diritti indisponibili, ed era stata la società condannata al pagamento delle relative differenze retributive pari ad euro 41.913,63, oltre al TFR; la stessa pronuncia aveva, invece, rigettato la domanda diretta all'accertamento della giusta causa di dimissioni e la conseguente richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. 2. I giudici di seconde cure, in relazione ai motivi di gravame e per quello che interessa in questa sede, hanno rilevato che correttamente il patto di demansionamento era stato ritenuto invalido per violazione dell'art.2103 cc, come modificato dall'art. 3 D.Igs. n. 81/2015, e che le dimissioni non andavano correlate ai fatti concernenti il demansionamento perché essi erano risalenti ed erano stati perduranti per diversi mesi e, quindi, tali da non potere indurre il lavoratore ad una cessazione in tronco del rapporto. 3. Avverso la sentenza di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico articolato motivo; la [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto attività difensiva. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico articolato motivo il lavoratore lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 cpc, nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2119 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte distrettuale omesso ogni valutazione in ordine alla circostanza che esso ricorrente, dal dicembre 2017, era stato adibito a mansioni di ricerca e sviluppo del prodotto a dispetto dell'accordo di demansionamento sottoscritto nel dicembre del RG 20362/2021 2017 che prevedeva, invece, l'adibizione a mansioni commerciali, per cui le dimissioni avrebbero dovuto essere ritenute indotte da giusta causa. 2. Il ricorso non è fondato e, sussistendo i presupposti, può essere deciso in Sesta sezione, senza rimessione della causa alla Sezione Ordinaria Lavoro, come richiesto nella memoria depositata dal ricorrente. 3. Invero, le censure di cui al motivo non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità. 4. Deve, poi, precisarsi che le censure ex art. 360 n. 5 cpc, su questioni di fatto, sono inammissibili ex art. 348 ter u.c. cpc vedendosi in ipotesi di cd. "doppia conforme": in particolare si evidenzia che il fatto storico denunciato (riportato alla lettera a) della gravata pronuncia, alla pag. 5, è stato esaminato e ritenuto ininfluente dalla Corte territoriale così come aveva già reputato il Tribunale. 5. Va, in ogni caso, ribadito che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'ad. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass.19881/2014). 6. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale ha motivato adeguatamente sulle ragioni per cui ha ritenuto le dimissioni non correlate sia al demansionamento che ai fatti successivi, espressamente indicati e riportati (pag. 5 della gravata sentenza), ritenendoli, a seguito di un loro 2 )+ RG 20362/2021 complessivo esame, tali da non indurre ad una cessazione del rapporto, per l'intollerabilità della sua prosecuzione, anche solo provvisoria. 7. E',~ opportuno ricordare che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 8. In ordine alla asserita violazione dell'art. 2119 cod. civ., infine, deve osservarsi che la valutazione della idoneità della condotta del datore di lavoro, sotto il profilo del demansionamento, a costituire giusta causa di dimissioni del lavoratore ex art. 2119 cod. civ. si risolve in un accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 14496/2005). 9. Nella fattispecie il ricorrente, nella articolazione della censura, non ha prospettato una violazione dei parametri normativi di cui all'art. 2119 cc ma ha avanzato, in sostanza, una richiesta di accertamento della concreta ricorrenza degli elementi fattuali che integrano il parametro normativo: accertamento, questo, che è, però, come detto, riservato al giudice di merito. 10. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 11. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo la intimata svolto attività difensiva. 12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del RG 20362/2021 ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis d