CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17534/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/emerrtite le conclusioni del PG t Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui alle sentenze esecutive risultanti dal provvedimento di cumulo. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione e/o motivazione apparente. Lamenta il difensore che l'ordinanza ha rigettato la richiesta di unificazione in sede esecutiva con affermazioni generiche e senza considerare gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso emergenti dalle sentenze; e che non ha considerato la possibilità di unificazioni parziali, a partire da quella relativa alle fattispecie di cui alle sentenze del 3 novembre 2009 e del 30 marzo 2019 (omogenee e commesse ad appena cinque mesi di distanza l'una dall'altra), sulla cui unificazione aveva insistito a verbale. Conclude, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Premesso che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074), va, nondimeno, rammentato che l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, n. 7381/19 del 12/11/2018, Zupponi, Rv. 276387: in motivazione, la Corte ha precisato che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale). Orbene, nel caso in esame il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra le fattispecie di cui alle sentenze indicate - concernenti per lo più falsità commesse dalla Mercuri nell'esercizio dell'attività di agente immobiliare - con una motivazione apparente che, nella sua estrema laconicità, si limita ad evidenziare la violazione di "diverse norme" e la commissione "in un arco temporale molto ampio". Senza, quindi, considerare, quanto al primo profilo, che la continuazione è prevista, fin dalla riforma del 1974, anche per i reati c.d. eterogenei, e, quanto al secondo profilo, senza in alcun modo confrontarsi con i fatti oggetto delle sentenze irrevocabili e considerare la possibilità di un'unificazione con riferimento a singoli gruppi di reato. 2. Detta carenza motivazionale impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopra individuati, quale giudice dell'esecuzione, al Tribunale di Firenze in composizione monocratica, in diversa persona fisica, giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze. Così dec