CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22823/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiestodichiarare il ricorso inammissibile.Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 esuccessivo art. 8 d.l. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari, decidendo sull’istanza diappello ex art. 322, così riqualificata dalla Corte di cassazione, proposta nell’interesse diAlessio Mehlab avverso il provvedimento con cui il g.i.p. rigettava l’istanza di dissequestrodella somma di euro 24.000, disposto in relazione alla provvisoria imputazione del delitto diricettazione, ha rigettato l’appello. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con un unico motivo, si duole di violazione di legge processuale, vizio dimotivazione, travisamento del fatto, nonché di violazione dell’art. 42 Cost., in ordine allasussistenza del reato provvisoriamente contestato ex art. 648 cod. pen. e alla mancataindicazione della finalità del disposto sequestro. Con motivazione illogica e con applicazionedi principi giurisprudenziali ormai superati, il Tribunale non avrebbe considerato che, «intema di sequestro preventivo, la sussistenza del "fumus" del delitto di ricettazione non puòessere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cuidisponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni edalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significatividella certa provenienza dei primi da un delitto presupposto» (Sez. 2, n. 28587 del03/07/2024, Peritore, Rv. 286727 - 01). Alcun riferimento a detti “elementi ulteriori” dellaprovenienza delittuosa del denaro sequestrato sarebbe stato offerto da Tribunale, sicchéomessa, in motivazione, sarebbe la dimostrazione dell’asserito fumus del reato diricettazione, così come vaga risulterebbe l’ipotesi del delitto presupposto (spaccio disostanze stupefacenti). Mancherebbe, inoltre, qualsivoglia indicazione degli specificiaccertamenti necessari, a giustificazione del sequestro del denaro, peraltro versato su unconto corrente intestato all’erario. Né a tal scopo è sufficiente il richiamo alla qualificazioneformale del sequestro -preventivo e non probatorio- operato in motivazione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. L’unico motivo di ricorso, nel lamentare un vizio di motivazione, nonché iltravisamento del fatto, propone censure non consentite dalla legge, atteso il principio, chequesta Corte intende ribadire, secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanzeemesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione dilegge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo,sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto asostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (sez. 2, n. 49739 del 10/1072023, Mannolo, Rv. 285608-01).Alcuna radicale mancanza di motivazione inficia l’ordinanza impugnata, né ammanchidi logicità sono ravvisabili nella stessa. È, piuttosto, il ricorrente a non confrontarsi con lamotivazione, eccependo, in maniera puramente contestativa, la violazione di principigiurisprudenziali, che sono stati, invece, correttamente applicati al caso di specie. Proprio alprincipio invocato nel ricorso, secondo cui «in tema di sequestro preventivo, la sussistenzadel "fumus" del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento dirilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione,dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti,in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delittopresupposto» (Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727 - 01), il Tribunale haguardato, là dove ha basato il fumus non soltanto sulla mancata giustificazione dell’ingentequantitativo di denaro rinvenuto addosso al ricorrente (in due distinti plichi sottovuoto, avvoltiin pellicola, che l'indagato portava nella cintura dei pantaloni) ma anche su “ulteriorielementi”, richiamati nel principio giurisprudenziale evocato, quali, segnatamente 1) ilpregresso arresto del Mehlab per reati concernenti sostanze stupefacenti; 2) ilcoinvolgimento in fatti di reato produttivi di profitto; 3) la presenza di tracce di sostanzastupefacente su alcuni campioni della pellicola avvolgente il denaro; 4) l’insufficienza deiredditi da lavoro che come chiarito in motivazione se anche sommati nell'intero anno, nonavrebbero restituito l’ammontare della somma sequestrata; 5) il fatto che la somma didenaro oggetto di sequestro fosse portata dal ricorrente in luogo alquanto lontano dallapropria residenza. Infine, deve ritenersi manifestamente infondata la censura tesa a lamentare l’omessamotivazione sul nesso di pertinenzialità e sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti,vertendo, il caso di specie, su un sequestro preventivo, e non probatorio, in relazione a unipotizzato delitto di ricettazione, ed alla conseguente confisca del profitto o del prodotto delreato.3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profilidi colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) al versamento, infavore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte,appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]