CassazionedecretoSezione 6Decisione del 28 gennaio 2021
Cassazione n. 23456/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20722/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato da se medesimo e dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dei propri difensori; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimate- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.1838/2021 depositata i l 28/01/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, con decreto del 2008, ingiunse a [OSCURATO:PERSONA] di pagare la somma di Euro 3.174,64 in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], a titolo di compensi per l'opera professionale dallo stesso espletata in un procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda; chiese, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti all'inadempimento del difensore. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, chiese il rigetto dell'opposizione, chiamando in causa l'avv. [OSCURATO:PERSONA], codifensore della Pallavicini nel processo penale, affinché fosse dichiarata la sua esclusiva responsabilità per i danni patiti da quest'ultima in caso di accoglimento dell'opposizione e della domanda risarcitoria. Il Tribunale, con sentenza del 17/3/2014, rigettò l'opposizione e condannò l'opponente alla r i fusione delle spese processuali anticipate dall'opposto e quest'ultimo alla rifusione delle spese processuali anticipate dalla terza chiamata. [OSCURATO:PERSONA] propose appello, resistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che propose appello incidentale relativamente alla decisione assunta dal primo giudice in ordine alle spese di lite, sostenendo che il Tribunale non avrebbe dovuto condannarlo al rimborso delle stesse in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello, per quel che rileva in questa sede, rilevò che le spese processuali sostenute dal terzo che è stato chiamato in causa dal convenuto risultato totalmente vittorioso nella causa intentatagli dall'attore, sono legittimamente poste , in base al criterio della soccombenza, a carico del chiamante,la cui domanda di garanzia o di manleva sia stata giudicata infondata, e ciò senza che sia a tal fine ulteriormente necessario stabilire, in via incidentale, se tale domanda sia manifestamente infondata o palesemente arbitraria. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c, per essere stato condannato al rimborso delle spese processuali nei confronti del terzo chiamato nonostante che lo stesso tribunale avesse ritenuto, con statuizione non impugnata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], la fondatezza della domanda di manleva da lui proposta. Con sentenza del 28.1.2021, n.1838, la Sesta Sezione Civile di questa Corte rigettò il ricorso. La Corte osservòche: - il Tribunale non aveva affatto statuito la fond atezza della domanda che l'opposto aveva proposto con la chiamata in causa dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], essendosi, piuttosto, limitato a rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva che la stessa aveva sollevato, per cui, sul punto, nessuna preclusione da giudicato interno si era potuta formare, tale da impedire, poi, alla Corte d'appello di ritenere che tale domanda fosse "priva di alcuna giustificazione sostanziale e processuale" e quindi, in definitiva, infondata, regolando, su tale presupposto, le spese processuali tra il chiamante e il terzo chiamato in causa; - la Corte d'appello aveva ritenuto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non avesse dedotto una condotta professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] potenzialmente causativa dei danni lamentati dall'opponente, sicché, in assenza di alcuna responsabilità del chiamato, ha posto a carico del chiamante il rimborso delle spese di lite sostenute dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], "stante l'infondatezza della domanda proposta dall'opposto nei confronti del terzo chiamato": in definitiva, la Corte di merito, considerata la manifesta infondatezza della domanda che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto nei confronti della chiamata in causa, ha fatto applicazione del principio di diritto (Cass. n. 31889 del 2019; Cass. n. 23948 del 2019; Cass. n. 7431 del 2012) secondo cui, quando la domanda principale è rigettata, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto restano a carico di quest'ultimo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria Per la revocazione della sentenza di cassazione ha proposto ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. Non ha svolto attività difensiva l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo (pag.7 del ricorso), sideduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 156, comma 2 c.p.c.; secondo il ricorrente l’errore di fatto sarebbe ravvisabile nell’affermazione della Corte secondo cui il giudice di primo grado avrebbe riconosciuto l’infondatezza della chiamata in causa dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre invece sarebbe stata rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata e riconosciuta la fondatezza della chiamata in causa dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, non corrisponderebbe a verità che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse contestato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] una condotta causativa dei danni, in quanto il chiamante avrebbe concluso nell’indicare il terzo chiamato come corresponsabile in caso di pronuncia di condanna al pagamento in favore dell’attrice, sicché sarebbe errata la decisione della Corte d’appello di condanna del chiamante alle spese di lite in favore del terzo chiamato. Il secondo motivo (pag.11 del ricorso), nel denunciare “la violazione e falsa applicazione dell’art. 156, comma 2 c.p.c., che prevede, nel contrasto tra motivazione e dispositivo, la nullità della sola fase di quest’ultimo inficiata dal detto vizio”, richiama le argomentazioni del primo motivo del ricorso per revocazione. Con il terzo motivo di ricorso (pag.11 del ricorso), si deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. “in quanto il comportamento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe mai stato censurato nel giudizio di primo grado” e, al contrario , il Tribunale avrebbe riconosciuto in motivazione il ruolo preminente dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che la motivazione dovrebbe prevalere sul dispositivo di condanna alle spese del chiamante. I motivi che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente sono inammissibili. L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un “errore di percezione”o in una mera “svista materiale”che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (ex multisCassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n.16439) L'erroredi fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., idoneo a costituire motivo direvocazione, consiste quindi in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di unfatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di unfatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali. Esso deve sostanziarsi in una affermazione - positiva o negativa - di unfatto, in contrasto con le evidenze di causa. (Cassazione civile sez. II, 23/10/2014, n.22584). Tanto premesso in diritto, osserva il Collegio come la sentenza di cassazione non sia incorsa in alcun “errore di percezione”. Come risulta dal punto 2.1 della sentenza oggetto di ricorso per revocazione, “il Tribunale non aveva affatto statuito la fondatezza della domanda che l’opposto aveva proposto con la chiamata in causa dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], essendosi, piuttosto, limitato a rigettare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva che la stessa aveva sollevato, per cui sul punto, nessuna preclusione si è potuta formare”. Non sussiste alcun errore percettivo in ordine alla fondatezza della domanda dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in quanto la sentenza oggetto di revocazione ha dato atto che il Tribunale non ha statuito sulla fondatezza della domanda che l'opposto aveva proposto con la chiamata in causa dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ma si è limitato a rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto che la domanda proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse "priva di alcuna giustificazione sostanziale e processuale" e quindi, in definitiva, infondata, regolando, su tale presupposto, le spese processuali tra il chiamante e il terzo chiamato in causa. La doglianza è volta quindi a censurare l’affermazione della Corte di meritocon la quale è stato riconosciuto che il convenuto chiamante è tenuto alle spese di lite nei confronti del chiamato qualora l’iniziativa del chiamante si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria. Tale affermazione non è quindi frutto di un errore percettivo sulla fondatezza della domanda svolta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma sollecita una inammissibile rivalutazione dell’infondatezza della chiamata in causa del terzo. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non deve provvedersi sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen to, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.