CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 giugno 2021
Cassazione n. 19532/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; letta la replica alla requisitoria del Procuratore generale a firma del difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il decreto impugnato è stato emesso dalla Corte di appello di Potenza il 30 giugno 2021 che — quale Giudice di rinvio dopo annullamento della prima sezione penale — ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale della stessa città del 18 giugno 2019 che aveva applicato ai due, padre e figlio, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, rispettivamente per anni quattro e per anni tre, con imposizione ad entrambi di cauzione. Il primo è stato ritenuto pericoloso ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs 159 del 2011 ed il secondo a norma dell'art. 4, lett. a), stesso decreto. L'annullamento della prima sezione penale del primo provvedimento emesso dalla Corte territoriale — che aveva respinto l'appello dei proposti fondava sulla necessità di fornire una motivazione effettiva e non apparente: rispetto ad [OSCURATO:PERSONA], ritenuto pericoloso ai sensi dell'art. 1, lett. b) d.lgs 159 del 2011, sia sotto il profilo dell'esistenza di tale pericolosità, sia sotto il profilo della sua attualità; rispetto ad [OSCURATO:PERSONA], ritenuto pericoloso ai sensi dell'art. 4, lett. a), d.lgs. 159 del 2011, quanto all'attualità della sua pericolosità sociale da valutarsi in ragione della sua datazione e della possibile stabilità delle relazioni di tipo mafioso nel tempo. 2. Contro il decreto di cui sopra, i due proposti hanno presentato un unico ricorso, a mezzo del comune difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA])garella, la Corte territoriale avrebbe male interpretato il thema decidendum, riportando gli stessi argomenti del decreto annullato. Il riferimento alla sentenza della Corte di Assise di appello di Potenza n. 1/2020, ai decreti di rinvio a giudizio nei procedimenti nn. 505/2013 e 618/2015 e alle informazioni aggiuntive della squadra mobile del 12 maggio 2021 non contengono nessun elemento di novità rispetto a quanto già esaminato dalla Corte di appello nel precedente decreto annullato e riguardano dati risalenti. La sentenza n. 1/2020 si riferisce a fatti contestati fino al dicembre 2010, i procedimenti nn. 505/2013 e 618/2015 si riferiscono a fatti contestati ad entrambi i proposti fino al 2012. Quanto all'informativa della squadra mobile, essa si riferisce a dei sequestri di società poi annullati, società che erano state costituite 1'11 gennaio 2012 e il 17 giugno 2016 ed erano inattive. L'unica società operativa la Gospa non vede i proposti rivestire alcuna carica e comunque è stata costituita nel 2015. La proposta applicativa di una misura di prevenzione patrimoniale era stata respinta già dal Tribunale in primo grado (tema su cui il ricorrente ritorna molte volte), che aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (oltre a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]) avessero tratto profitti illeciti dalla partecipazione al sodalizio mafioso [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. Prosegue il ricorso affermando che il consulente Picardi ed il perito Spirito avevano ricostruito la posizione economica di Caprarella sulla scorta dell'attività economica svolta e non solo sulla base della dichiarazione dei redditi. La Corte di appello sarebbe incorsa in omessa valutazione di prova decisiva ed in travisamento della prova. Il ricorrente contesta, poi, la rilevanza dimostrativa di alcune intercettazioni valorizzate dalla Corte di merito, da cui risulterebbe che egli aveva un ruolo attivo nell'acquisizione indebita di appalti pubblici e privati, dato, quest'ultimo, smentito dal provvedimento del Tribunale e comunque relativo a fatti commessi fino al 2010, Le condanne ed i carichi pendenti di [OSCURATO:PERSONA] erano già menzionati nel decreto annullato e, quindi, non possono fondare il giudizio di attualità della pericolosità sociale. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e riguarda entrambi i proposti. La Corte di cassazione aveva dichiarato assorbiti gli altri motivi e non aveva deciso sulla cauzione. La statuizione che la riguarda è immotivata. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto ad [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione è apparente, La Corte territoriale, invece di affrontare il tema dell'attualità della pericolosità sociale, evoca gli stessi carichi pendenti che erano già a base del provvedimento annullato. La prospettazione della Corte di appello conterrebbe un errore di fatto, perché i reati di cui agli artt. 353-bis e 479 cod. pen. non sono aggravati dalla finalità di agevolare il [OSCURATO:PERSONA]. Non spiega, poi, la Corte distrettuale perché l'addebito di cui all'art. 512-bis cod. pen. che lo vede indagato abbia un significato in termini di pericolosità sociale, pur risalendo la condotta al 2012, stessa epoca dei presunti collegamenti con funzionari del Comune di Melfi. Le fonti di reddito erano regolari e il trasferimento fraudolento di valori è risalente nel tempo. La nota del Commissariato di Melfi redatta su richiesta del Tribunale della prevenzione dava atto che, dopo la vicenda giudiziaria del 2015, non emergeva null'altro a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Tale nota era stata ignorata dalla Corte territoriale. 3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha sviluppato ampie argomentazioni a sostegno della sua richiesta di rigetto dei ricorsi, richiesta cui si è contrapposto il difensore dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati e, per l'effetto, il decreto impugnato va annullato con rinvio alla Corte di appello di Potenza per nuovo esame. 1. La ragione per la quale il decreto impugnato deve essere nuovamente annullato è legata alla circostanza che la Corte territoriale non ha rispettato il vincolo di rinvio della pronunzia rescindente, fornendo una motivazione solo apparentemente volta a giustificare l'emissione della misura di prevenzione. Va opportunamente ricordato che l'annullamento della prima sezione penale del primo provvedimento emesso dalla Corte territoriale che aveva respinto l'appello dei proposti fondava sulla necessità di fornire una motivazione effettiva e non apparente: - rispetto ad [OSCURATO:PERSONA], ritenuto pericoloso ai sensi dell'art. 1, lett. b) d.lgs 159 del 2011, sia sotto il profilo dell'esistenza di tale pericolosità, sia sotto il profilo della sua attualità; - rispetto ad [OSCURATO:PERSONA], ritenuto pericoloso ai sensi dell'art. 4, lett. a), d.lgs. 159 del 2011, quanto all'attualità della sua pericolosità sociale da valutarsi in ragione della sua datazione e della possibile stabilità delle relazioni di tipo mafioso nel tempo. Ebbene, tale operazione non è riuscita né per l'uno, né per l'altro. 1.1. Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], il decreto impugnato, nell'indicare i nuovi provvedimenti allegati dal Procuratore generale che avrebbero dovuto riempire di contenuti il giudizio in punto di sussistenza ed attualità della pericolosità sociale che la prima sezione penale aveva ritenuto carente, si limita ad un'elencazione delle decisioni giudiziarie, senza soffermarsi sui fatti che ne sono oggetto e sulle date di questi ultimi; il riferimento è, in particolare, alla condanna per associazione mafiosa di cui alla sentenza n. 1/2020, che effettivamente avrebbe potuto introdurre un elemento di pericolosità sociale qualificata rispetto ad un pericoloso generico ed avrebbe potuto avere un suo rilievo in termini di esistenza ed attualità della pericolosità sociale, ma che, senza una precisazione quantomeno dei tempi della condotta, costituisce un dato privo di significato nel senso richiesto dalla pronunzia rescindente. Quanto alla questione della società Gospa, la tesi portata avanti dalla Corte della prevenzione è che la società fosse stata iscritta nel registro delle imprese il 23 settembre 2015, che essa fosse attiva al momento dell'esecuzione del sequestro (2020) e che, con la medesima società, Caprarella avesse commesso il reato di trasferimento fraudolento di valori circostanziato dall'aggravante mafiosa. Orbene, anche in questo caso la mancanza di indicazioni specifiche circa le modalità ed i tempi delle intestazioni fittizie impedisce di valorizzare la vicenda in discorso quale indicatore di sussistenza e di attualità della pericolosità sociale. Innanzitutto non si comprende come il reato di cui all'art. 12-quinquies I. 7 agosto 1992, n. 356 oggi 512-bis cod. pen. possa protrarsi come, invece, si legge nel decreto impugnato dall'Il gennaio 2012 al 17 marzo 2016, salvo a voler ipotizzare che la condotta sia iniziata prima che la società Gospa fosse iscritta nel registro delle imprese e salvo voler immaginare una sequenza di operazioni fraudolente tese a dissimulare la presenza di Cararella all'interno della società che, però, per assurgere a giustificazione dei tempi della condotta illecita, avrebbe dovuto essere debitamente precisata. A questo proposito, il Collegio ricorda che il reato in discorso è, per giurisprudenza costante, una fattispecie istantanea ad effetti permanenti (Sez. 6, n. 13843 del 27/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275372; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199) che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. e senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768; Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Szalska, Rv. 272902). Solo qualora vi sia la creazione, da un'originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie, così come pure quando si verifichino plurime intestazioni fittizie di quote di società o cambi dei vertici societari animati dal medesimo scopo, la consumazione del reato si sposta in avanti, mentre non assumono rilievo, di contro, le operazioni che attengono alla normale dinamica societaria (Sez. 2, n. 23197 del 20/04/2012, Modica, Rv. 252835). Ogni operazione che attiene alla normale dinamica societaria costituisce, infatti, una forma di investimento della società che resta però strutturata nei termini originari, senza l'ingresso di nuovi attori occulti o ulteriori attività di schermatura. Data' questo inquadramento giurisprudenziale, l'indicazione della vicenda Gospa appare quantomai equivoca laddove come sembra fare la Corte potentina si voglia attribuire un valore contra reum all'esistenza in vita della società cui si riferisce l'intestazione fittizia, come momento di concretizzazione ed attualizzazione della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA]. D'altra parte entra in gioco, nel caso al vaglio odierno di questa Corte, anche il principio secondo cui il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione delle ragioni per cui siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto (Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013, Parmigiano e altri, Rv. 254417; Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese e altro, Rv. 256819). In particolare, si è precisato che, solo qualora vi sia stata condanna definitiva nel procedimento penale, il giudice della prevenzione potrà riferirsi alla vicenda processualmente accertata come ad un "fatto", mentre, qualora non sia definitiva, egli non potrà limitarsi a richiamare la sentenza, dovendo procedere a nuova ed autonoma valutazione degli elementi probatori per verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'applicazione della misura (Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 18/01/2016, Mannina e altri, Rv. 265862). Ne consegue che, dato lo stadio in cui si trovava il procedimento in cui era stata sequestrata la società Gospa, l'impianto motivazionale del Giudice della prevenzione, per dare effettività all'onere argomentativo e non rendere il provvedimento un simulacro vuoto, avrebbe dovuto dare conto, in maniera specifica, delle ragioni per cui la vicenda alla base del subprocedimento cautelare reale fosse significativa nel senso della pericolosità del proposto e della sua attualità. Quanto alle intercettazioni del 2013 circa la distribuzione degli stipendi da parte di [OSCURATO:PERSONA] ai figli ed al genero, si tratta di un dato che non riempie la lacuna segnalata dalla prima sezione penale, giacché si tratta di un fatto piuttosto risalente rispetto a quello del decreto di primo grado e che, comunque, non attiene direttamente al profilo della pericolosità sociale, quanto a quello della proporzione delle proprie possidenze rispetto alle entrate lecite. 1.2. Considerazioni analoghe con particolare riferimento alla questione degli stipendi ed a quella della Gospa, cui si rinvia — devono essere svolte per [OSCURATO:PERSONA], cui si aggiunge quanto segue. Il riferimento al rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è un dato monco, in quanto manca la specificazione circa la data del commesso reato. Considerazioni simili vanno svolte quanto al procedimento per i reati di cui agli artt. 353-bis e 479 cod. pen., che, come documentato con la produzione di apposito allegato al ricorso, non vedeva contestata l'aggravante mafiosa e riguardava fatti che andavano solo fino al 2013. 2. Sulla scorta delle riflessioni sopra sviluppate, la Corte di appello di Potenza dovrà riesaminare per intero la regiudicanda al fine di dare conto degli indicatori della sussistenza della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] e dell'attualità della pericolosità sociale di entrambi (così come da mandato della sentenza di annullamento della prima sezione penale), illustrando i singoli elementi che ritiene eloquenti di una pericolosità sociale attuale dei ricorrenti; tale operazione dovrà essere svolta, però, senza limitarsi a dare conto dei dati "esterni" ai provvedimenti giudiziari che hanno riguardati i proposti, ma fornendo specifica illustrazione dell'oggetto specifico di essi e dei tempi in cui le condotte delittuose oggetto dei procedimenti si sono dipanate, ricavandone, di conseguenza i tratti significativi per il giudizio di pericolosità. L'altro motivo di ricorso è assorbito. P.Q.M. annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Potenza. Così deciso il 28/2/2022. [OSCURATO:PERSONA]