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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 dicembre 2022

Cassazione n. 23331/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1217/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistente- MINISTERO DELL'INTERNO, -intimato- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 37903/2022 depositata i l 28/12 /2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 37903/2022 del 28.12.2022, pronunciata dalla I Sezione Civile di questa Corte; - che, in particolare, è stato evidenziato dall’istante che il predetto dispositivo è affetto da errore materiale atteso che non contiene la distrazione delle spese processuali al difensore nonostante che lo stesso si fosse dichiarato antistatario; -che tale istanza è fondata; - che, infatti, questa Corte (vedi Cass.

S.U. n. 16037/2010; conf.

Cass. n. 12962/2012) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui “In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione”; che, pertanto, deve provvedersi alla correzione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo; P.Q.M.

Corregge per integrazione il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 37903/2022, depositata il 28.12.2022, aggiungendo, dopo le parole “accessori di legge” , alla fine del 7° ed ultimo rigo, le seguenti parole: ”da distrarsi a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Torino, dichiaratosi antistatario”.

Così deciso in Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1217/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistente- MINISTERO DELL'INTERNO, -intimato- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 37903/2022 depositata i l 28/12 /2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 37903/2022 del 28.12.2022, pronunciata dalla I Sezione Civile di questa Corte; - che, in particolare, è stato evidenziato dall’istante che il predetto dispositivo è affetto da errore materiale atteso che non contiene la distrazione delle spese processuali al difensore nonostante che lo stesso si fosse dichiarato antistatario; -che tale istanza è fondata; - che, infatti, questa Corte (vedi Cass. S.U. n. 16037/2010; conf. Cass. n. 12962/2012) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui “In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione”; che, pertanto, deve provvedersi alla correzione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo; P.Q.M. Corregge per integrazione il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 37903/2022, depositata il 28.12.2022, aggiungendo, dopo le parole “accessori di legge” , alla fine del 7° ed ultimo rigo, le seguenti parole: ”da distrarsi a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Torino, dichiaratosi antistatario”. Così deciso in Roma i
Sentenza Cassazione n. 23331/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris