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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2024

Cassazione n. 25371/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; vista la memoria difensiva trasmessa in data 20.5.2024 e, perciò, tardivamente (cfr., Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 20/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673 - 01, secondo cui nel giudizio camerale di legittimità le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto del termine di cinque giorni "liberi" prima dell'udienza, previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione); ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati in quanto i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio delineata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (cfr., in tal senso, Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) e che, nel caso di specie, la Corte d'appello, dopo aver dato atto della fondatezza dei rilievi difensivi concernenti l'errore sulla somma "aritmetica" delle pene operata dal primo giudice e, soprattutto, della impossibilità di operare un aumento per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in sede di continuazione "esterna", in termini superiori a quelli stabiliti dal giudice "a quo", ha rideterminato gli aumenti in misura largamente inferiore ai minimi edittali stabiliti per i reati "satellite"; che, a tal proposito, le SS.UU. hanno infatti richiamato e condiviso Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, deo. 2018, F., non massimata sul punto, in cui si era spiegato chei «se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato» ribadendo che la associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; vista la memoria difensiva trasmessa in data 20.5.2024 e, perciò, tardivamente (cfr., Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 20/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673 - 01, secondo cui nel giudizio camerale di legittimità le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto del termine di cinque giorni "liberi" prima dell'udienza, previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione); ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati in quanto i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio delineata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (cfr., in tal senso, Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) e che, nel caso di specie, la Corte d'appello, dopo aver dato atto della fondatezza dei rilievi difensivi concernenti l'errore sulla somma "aritmetica" delle pene operata dal primo giudice e, soprattutto, della impossibilità di operare un aumento per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in sede di continuazione "esterna", in termini superiori a quelli stabiliti dal giudice "a quo", ha rideterminato gli aumenti in misura largamente inferiore ai minimi edittali stabiliti per i reati "satellite"; che, a tal proposito, le SS.UU. hanno infatti richiamato e condiviso Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, deo. 2018, F., non massimata sul punto, in cui si era spiegato chei «se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato» ribadendo che la associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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