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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2025

Cassazione n. 36702/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, previa riqualificazione del reato di cui al capo B), ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 483 e 99 cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità - è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che ha (cfr. pag. 3) correttamente argomentato in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, essendo l'imputato consapevole di dichiarare circostanze false; Considerato che il secondo motivo- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata - è manifestamente infondato avendo il giudice di merito fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 3) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; il motivo risulta peraltro del tutto generico.

Considerato che il terzo motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 ottobre 2025 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, previa riqualificazione del reato di cui al capo B), ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 483 e 99 cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità - è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che ha (cfr. pag. 3) correttamente argomentato in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, essendo l'imputato consapevole di dichiarare circostanze false; Considerato che il secondo motivo- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata - è manifestamente infondato avendo il giudice di merito fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 3) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; il motivo risulta peraltro del tutto generico. Considerato che il terzo motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2025 I
Sentenza Cassazione n. 36702/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris