CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 29341/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2778/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4072/2018 depositata il 14/06/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in qualità di usufruttuario e nuda proprietaria di immobile sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], hanno impugnato l’avviso di accertamento del 2013, con cui l’Agenzia ha rettificato la classe di merito dalla n. 4 alla n. 5 e conseguentemente aumentato la rendita catastale da euro 5.269,15 ad euro 6.135,51, ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado. Nella sentenza della Commissione tributaria provinciale si legge «la variazione catastale apportata alla singola unità immobiliare (seconda fase, per così dire individualizzante, del procedimento) non risulta adeguatamente motivata ed è priva di concreti elementi probatori. Di talchè la stessa risulta sostanzialmente omessa»; «il ricorso risulta fondato anche nel merito avuto riguardo dalla sentenza n. 159/04/05 versata in atti e passata in giudicato». 3.All’esito dell’appello dell’Agenzia, il ricorso è stato, invece, rigettato. Nella sentenza di secondo grado si è evidenziato che «l’Ufficio, poiché il nuovo classamento è stato adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ha congruamente motivato il relativo scostamento, non facendo esclusivo riferimento al suddetto rapporto ed al relativo scostamento…., ma anche alla qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, alla qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, alle caratteristiche edilizie del fabbricato, che è stato ristrutturato rispetto alla sua originaria consistenza per ammissione dello stesso contribuente, da circa venti anni, e che vi è stato installato l’ascensore (v. perizia prodotta), alla presenza di infrastrutture, notevoli attrazioni culturali, commerciali, turistiche ….Peraltro, non appare rilevante il richiamo alla sentenza n. 159/04/05, relativa all’imposta ici per gli anni 1998, 1999, 2000, visto l’arco temporale trascorso e i diversi parametri normativi di riferimento». 4.I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale. 5.Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 6.Risulta depositata una memoria dei ricorrenti. 7.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 23 ottobre 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo, che è pregiudiziale e va, pertanto, esaminato prima degli altri, è fondato. Con esso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., i ricorrenti hanno lamentato la violazione degli artt. 100 e 329 cod.proc.civ. e dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto non erastato formulato, nell’atto di appello, alcun motivo in ordine all’accoglimento nel merito del ricorso, per cui si è formato il giudicato sul punto e sulla sentenza di primo grado, con conseguente difetto di interesse all’impugnazione – eccezione non esaminata nella sentenza di appello. 1.1.Occorre premettere che l'impugnazione davanti al giudicetributario attribuisce a quest'ultimo la cognizione non solo dell'atto, come nelle ipotesi di impugnazione-annullamento, orientate unicamente all'eliminazione dell'atto, ma anche delrapporto tributario, trattandosi di una cd.impugnazione - merito, perché diretta alla pronuncia di unadecisione di merito sostitutiva dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria, implicante per esso giudice di quantificare la pretesatributaria entro i limiti posti dalle domande di parte. Si è, dunque, ritenuto che il giudice che ritenga invalido l'avvisodi accertamento per motivi di carattere sostanziale, non deve limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesatributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass., Sez. 5, 19 febbraio 2004, n. 3309 e Cass., Sez. 5, 13 gennaio 2006, n. 614). Premesso che, a fronte di un atto impositivo è configurabile un’unica impugnazione, sebbene fondata su una pluralità di motivi, in quanto unico è il petitum, individuato dal provvedimento che si chiede di rimuovere, occorre evidenziare che l’annullamento per ragioni formali, laddove non precluda un nuovo esercizio del potere impositivo (ad esempio, per la scadenza dei termini di decadenza o prescrizione, eventualmente imposti dall’Amministrazione), non comporta l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale sotteso, che è quello alla definitiva regolamentazione del rapporto tributario. Ne deriva che, in assenza di una esplicita richiesta delle parti, l’assorbimento dei motivi, che può essere giustificato da ragioni di economia processuale o da esigenze di approfondimento istruttorio, non assecondabili nel processo, non solo non è imposto da nessuna norma giuridica, ma può porsi in contrasto con il principio della domanda e con l’interesse pubblico alla rapida e definitiva regolamentazione del rapporto tributario controverso. Pure deve evidenziarsi che l’atto impositivo è un atto vincolato, diretto ad attuare un rapporto giuridico obbligatorio di diritto pubblico e, cioè, a dare concretezza all’obbligazione tributaria, per cui non è caratterizzato da alcuna discrezionalità amministrativa, intesa quale ponderazione dei contrapposti interessi pubblici e privati. Ciò comporta che la motivazione dell’atto impositivo, che assolve essenzialmente la funzione di garantire la difesa del contribuente, non può incidere sulla struttura e sul contenuto del rapporto obbligatorio tributario, di cui, pertanto, il ricorrente può chiedere l’accertamento direttamente al giudice, tramite la formulazione di censure rivolte ad una contestazione non solo formale, ma anche sostanziale della regolamentazione, come affermata dall’Amministrazione finanziaria. Alla luce di tali premesse,deve ritenersi che la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha affermato «il ricorso risulta fondato anche nel merito avuto riguardo dalla sentenza n. 159/04/05 versata in atti e passata in giudicato», contiene non un mero obiter, ma una ulteriore ed autonoma ratio decidendi , che si aggiunge a quella relativa al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento. Difatti, il giudice tributario, a fronte di uno specifico motivo formulato sul rapporto tributario, che non sia stato espressamente subordinato rispetto ad altri motivi relativi alla legittimità formale dell’atto impositivo, resta legittimato ad esprimersi sul «merito» della vicenda sostanziale, proprio in considerazione del carattere di impugnazione-merito del giudizio tributario. 1.2.Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi , ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendinon censurata (Cass., Sez. 3, 6 luglio 2020, n. 13880) o per carenza di interesse (Cass., Sez. 1, 27 luglio 2017, n. 18641). Il motivo deve, pertanto, essere accolto, posto che, come eccepito dai ricorrenti nelle controdeduzioni in appello e nel ricorso per cassazione, l’atto di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate - trascritto ed allegato al ricorso per cassazione ai fini dell’autosufficienza - non ha censurato la autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, relativa al giudicato già formatosi sul rapporto controverso, con conseguente inammissibilità dell’appello. In particolare,nell’atto di appello risulta riportata soltanto una delle distinte rationes decidendi della sentenza impugnata (quella relativa al difetto di motivazione) ed è stato formulato un unico motivo, con cui si è dedotta la violazione dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004 e dell’art. 3 della legga n. 241 del 1990 e si è contrastata esclusivamente l’affermazione del giudice di primo grado relativa alla carente motivazione dell’avviso di accertamento. 3. L’accoglimento del secondo motivo comporta la cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata e la declaratoria di inammissibilità dell’appello. Sono, pertanto, assorbiti tutti gli altri motivi – il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., con cui i ricorrenti hanno denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 cod.proc.civ., dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 cod.proc.civ., dell’art. 111 Cost., non essendo stata valutata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, solo implicitamente respinta – eccezione fondata, peraltro, sul mancato riferimento alla data della notifica dell’atto impugnato e sul difetto di specificità dell’appello; il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., con cui i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. e 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 per ultrapetizione – in ordine alla pronuncia di merito ed ad alcune circostanze di fatto neppure dedotte dall’Agenzia (ristrutturazione dell’immobile ed installazione dell’ascensore); il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., con cui i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 132 cod.proc.civ. e 111 Cost. per omessa motivazione in ordine all’eccezione di giudicato; il quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., con cui i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 2909 cod.civ., in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 159/04/2005, che ha accertato l’attribuzione all’immobile in esame del classamento 4 nel 2005, su parere conforme dell’Agenzia del Territorio –giudicato rispetto a cui non sono stati evidenziati fatti sopravvenuti (essendo anteriore sia la ristrutturazione dell’immobile sia l’installazione dell’ascensore); il sesto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., con cui i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell’art. 132 cod.proc.civ. e 111 Cost. per manifesta apparenza della motivazione in ordine alla irrilevanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 159/04/05; il settimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., con cui i ricorrenti hanno dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, consistente nel giudicato formatosi, nell’omessa censura su tale ratio decidendi, nell’irrilevanza del tempo trascorso ai fini del superamento del giudicato, tenuto conto della deflazione dei prezzi degli immobili e del deterioramento di quello in esame; l’ottavo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, cod.proc.civ., con cui i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004 e 7 della legge n. 212 del 2001, in quanto, come già rilevato dal giudice di primo grado, l’avviso impugnato (trascritto ed allegato al ricorso ai fini dell’autosufficienza) è privo di ogni motivazione, non contenendo alcun riferimento al caso concreto, ed è stato, di fatto, integrato dal giudice di secondo grado; il nono motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., con cui i ricorrenti hanno denunciato la violazione degli artt. 132 cod.proc.civ. e 111 Cost., oltre al vizio di travisamento della prova, in ordine alle caratteristiche del fabbricato, atteso che la sentenza impugnata fonda il suo accertamento sulla perizia prodotta dai ricorrenti, ma ne stravolge il contenuto, trascurando tutte le parti relative alle problematiche dell’immobile, e non si sofferma su una serie di circostanze evidenziate, superando gli stessi elementi evidenziati nell’avviso impugnato, in cui non vi è alcun riferimento alle specifiche condizioni dell’immobile. 3. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e l’appello dell’Agenzia delle Entrate deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di appello e di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte: in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di appello, liquidate in euro 1.500,00