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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 24100/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputato, perché con l'atto di impugnazione non è stata depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, prevista, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 1.2.Con un unico motivo, il difensore propone questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 24 e 117 Cost., in relazione quest'ultimo all'art. 6, par. 1 CEDU - dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che debba essere allegata all'atto di appello dichiarazione o elezione di domicilio, anche qualora tale atto sia stato validamente effettuato nel giudizio di primo grado (e mai revocato o modificato); nella parte in cui prevede, per la violazione di detta previsione, la sanzione processuale dell'inammissibilità dell'appello; e nella parte in cui non prevede che, fino a quando non venga effettuata la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, la violazione non possa essere sanata mediante la produzione del documento richiesto.

Nel caso di specie, l'imputato aveva eletto domicilio in data 19/07/2022 avanti all'ispettore della ASL - SPRESAL di Aosta, con indicazione mai revocata e modificata.

Qualora l'imputato sia stato presente al giudizio di primo grado, è già di per sé evidente che lo stesso abbia conoscenza del procedimento a suo carico.

La Suprema Corte ha approfondito il tema in caso di imputato assente, ma non ha dedicato analoga attenzione al diverso tema dell'elezione di domicilio già effettuata nel giudizio di primo grado dall'imputato presente.

La sanzione della inammissibilità, correlata ad una violazione meramente formale, a fronte di un'esigenza processuale colmabile attraverso un semplice esame della sola sentenza impugnata, comporta una menomazione del diritto di difesa, tutelato dalle norme più sopra richiamate.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

3. Il ricorso è inammissibile.

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all'atto d'impugnazione.

Questa Corte si è già espressa nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285900).

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputato, perché con l'atto di impugnazione non è stata depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, prevista, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 1.2.Con un unico motivo, il difensore propone questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 24 e 117 Cost., in relazione quest'ultimo all'art. 6, par. 1 CEDU - dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che debba essere allegata all'atto di appello dichiarazione o elezione di domicilio, anche qualora tale atto sia stato validamente effettuato nel giudizio di primo grado (e mai revocato o modificato); nella parte in cui prevede, per la violazione di detta previsione, la sanzione processuale dell'inammissibilità dell'appello; e nella parte in cui non prevede che, fino a quando non venga effettuata la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, la violazione non possa essere sanata mediante la produzione del documento richiesto. Nel caso di specie, l'imputato aveva eletto domicilio in data 19/07/2022 avanti all'ispettore della ASL - SPRESAL di Aosta, con indicazione mai revocata e modificata. Qualora l'imputato sia stato presente al giudizio di primo grado, è già di per sé evidente che lo stesso abbia conoscenza del procedimento a suo carico. La Suprema Corte ha approfondito il tema in caso di imputato assente, ma non ha dedicato analoga attenzione al diverso tema dell'elezione di domicilio già effettuata nel giudizio di primo grado dall'imputato presente. La sanzione della inammissibilità, correlata ad una violazione meramente formale, a fronte di un'esigenza processuale colmabile attraverso un semplice esame della sola sentenza impugnata, comporta una menomazione del diritto di difesa, tutelato dalle norme più sopra richiamate. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all'atto d'impugnazione. Questa Corte si è già espressa nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285900). 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 g