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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2024

Cassazione n. 46367/2024

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ISERNIAdato3.1„ivlso-alle—r)artí; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia, di convalida ai sensi dell'art. 6

I. n. 401 del 1989 del provvedimento del Questore di Isernia notificato il 20/4/2024, è inammissibile a causa della sua tardività, essendo stato presentato con atto depositato il 24/6/2024, mentre il provvedimento di convalida impugnato è stato notificato il 29/4/2024 (come risulta dalla relativa relazione di notificazione allegata al ricorso stesso), dunque ben oltre il termine di 15 giorni stabilito anche per tale impugnazione dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (decorrente dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett.

A, cod. proc. pen.).

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ISERNIAdato3.1„ivlso-alle—r)artí; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia, di convalida ai sensi dell'art. 6 I. n. 401 del 1989 del provvedimento del Questore di Isernia notificato il 20/4/2024, è inammissibile a causa della sua tardività, essendo stato presentato con atto depositato il 24/6/2024, mentre il provvedimento di convalida impugnato è stato notificato il 29/4/2024 (come risulta dalla relativa relazione di notificazione allegata al ricorso stesso), dunque ben oltre il termine di 15 giorni stabilito anche per tale impugnazione dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (decorrente dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. A, cod. proc. pen.). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 46367/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris