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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 17024/2026

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ore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pace;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 1316/2016, depositata il 15 marzo 2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – La controversia origina da una verifica della Guardia difinanza svolta nei confronti della società “[OSCURATO:SOCIETA]. diPiconi Umberto” (già “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]”),esercente attività di realizzazione di sistemi grafici e software,Numero registro generale 24001/2016Numero sezionale 4149/2026Numero di raccolta generale 17024/2026Data pubblicazione 30/05/2026conclusasi con la consegna del processo verbale di constatazione indata 14 ottobre 2010, nel quale venivano formulati, per l’annod’imposta 2007, plurimi rilievi concernenti, tra l’altro, componentinegativi ritenuti indeducibili perché non documentati, indebitedetrazioni IVA e contestazioni relative a operazioni ritenuteinesistenti, nonché rilievi in materia IRAP e maggiori ricavi.

L’Ufficiodell’Agenzia delle entrate di Roma I, recependone le risultanze, haemesso a carico della suddetta società l’avviso di accertamento n.TK3020300607/2011 (per l’anno d’imposta 2007), spedito in data21 giugno 2011, con raccomandata A.R. indirizzata ai tre soci inpersona dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],essendo la società cessata già in data 22 dicembre 2009, conscioglimento senza messa in liquidazione.Agenzia delle entrate - Riscossione ha notificato all’ex socioPiconi Umberto la cartella esattoriale n. 09720110099680786,sempre per l’anno d’imposta 2007, relativa a un controllo effettuatoai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. [OSCURATO:PERSONA] impugnato congiuntamente, con unico ricorso, sia l’avviso diaccertamento sia la cartella esattoriale (scaturente dal citatocontrollo automatizzato) innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Roma, e il giudizio è pendente davanti allaCommissione tributaria regionale del Lazio, a seguito diimpugnazione proposta dalla parte.L’Ufficio della Direzione provinciale di Roma II ha notificato indata 29 dicembre 2012 a [OSCURATO:PERSONA], socio accomandante (conquota del 2%), l’avviso di accertamento n.

TK501P100013/2012per l’anno d’imposta 2007, con cui richiedeva il versamento delleimposte dovute sulla base dei maggiori redditi accertati in capo allasocietà “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]”, imputati pertrasparenza ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986.Numero registro generale 24001/2016Numero sezionale 4149/2026Numero di raccolta generale 17024/2026Data pubblicazione 30/05/2026Il contribuente impugnava gli atti impositivi.L’Agenzia delle entrate si costituiva nel giudizio di primogrado, contestando le deduzioni del contribuente.Con sentenza n. 26301/46/14, depositata in data 15 dicembre2014, la Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava iricorsi riuniti.2. – Il contribuente proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale.L’Ufficio si costituiva, chiedendo la conferma della decisione diprimo grado.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con sentenza n.1316/9/2016, depositata il 15 marzo 2016, accoglieva l’appello delcontribuente.3. – Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazionel’Agenzia delle entrate, affidandolo ad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entratededuce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2304 e 2313c.c. e dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo che la sentenza dellaCommissione tributaria regionale abbia ricondotto la vicendanell’alveo dei debiti tributari della società e della pretesaoperatività, in favore del socio accomandante, del beneficiumexcussionis, mentre l’atto impugnato avrebbe riguardato unaccertamento emesso nei confronti del socio per debiti propri,derivanti dall’imputazione per trasparenza del reddito della societàdi persone.

In tale prospettiva, parte ricorrente richiama ilNumero registro generale 24001/2016Numero sezionale 4149/2026Numero di raccolta generale 17024/2026Data pubblicazione 30/05/2026contenuto dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, evidenziando che iredditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplicesono imputati ai soci indipendentemente dalla percezione, inproporzione alla quota di partecipazione, e sostiene che laCommissione tributaria regionale avrebbe confuso l’imputazione delreddito al socio con una responsabilità solidale per debiti sociali,applicando così le regole (e i limiti) proprie dell’escussione delpatrimonio sociale a una fattispecie che, secondo la ricorrente,L’Agenzia delle entrate lamenta inoltre che la Commissionetributaria regionale abbia fondato la propria decisione su profiliconfronti della società e su considerazioni in ordine alladocumentazione contabile e alla ricostruzione dei dati, mentre,nella ricostruzione offerta nel ricorso, la pretesa fiscale azionatacon l’avviso notificato al socio troverebbe il proprio presuppostonell’accertamento del reddito societario e nella sua imputazione aisoci ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986.Nel controricorso, in via preliminare, il contribuente deduceche la sentenza della Commissione tributaria regionale n.1316/9/2016 sarebbe passata in giudicato in relazione all’avviso diaccertamento n.

TK302300607/2011, emesso nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. e notificato al contribuente qualesocio.

Si assume, infatti, che il ricorso per cassazione dell’Agenziadelle entrate sia diretto esclusivamente avverso la parte dellasentenza concernente l’avviso di accertamento n.TK501P100013/2012, emesso nei confronti del contribuente perredditi da partecipazione, senza investire la distinta statuizionerelativa all’accertamento societario.

Da tale delimitazionedell’impugnazione il controricorrente fa discendere che la pronunciaNumero registro generale 24001/2016Numero sezionale 4149/2026Numero di raccolta generale 17024/2026Data pubblicazione 30/05/2026di annullamento dell’avviso emesso a carico della società sarebbedivenuta definitiva, con formazione del giudicato interno su talecapo della decisione.

Si deduce, inoltre, che l’avviso diaccertamento notificato al contribuente quale persona fisicacostituirebbe atto consequenziale rispetto all’accertamentosocietario, sicché la definitività di quest’ultimo determinerebbeeffetti preclusivi anche con riguardo al presente giudizio dilegittimità.

Su tale base, il controricorrente eccepiscel’inammissibilità del ricorso per cassazione, chiedendo che vengadichiarato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nellaparte relativa all’accertamento societario e, per conseguenza,l’impossibilità di esaminare l’impugnazione concernentel’accertamento personale.2. – Ciò posto, osserva il Collegio che le Sezioni unite diquesta Corte, con la sentenza Cass. n. 3625/2025, si sonooccupate delle vicende successive alla cancellazione della societàdal registro delle imprese, con particolare riguardo allaresponsabilità dei soci [ribadendo che a seguito dell’estinzione dellasocietà, il socio (ex socio) è successore per il solo fatto di esseretale e non perché abbia ricevuto quote di liquidazione; e il carattereuniversale della sua successione non è contraddetto dal fatto cheegli risponda solo nei limiti di quanto percepito] e alla portatadell’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014.Con riferimento a tale ultima disposizione, le Sezioni unite,ribaditane la natura sostanziale, così da escludersene l’efficaciaretroattiva, hanno affermato che la stessa instaura una finzionelegale di mantenimento in vita della società (evocatrice di quellaposta dall’art. 10 l. fall.) seppure ai soli fini della definizione deirapporti fiscali pendenti, in sede non solo amministrativa ma anchecontenziosa e, quindi, deroga – nei soli riguardi delle posizioniNumero registro generale 24001/2016Numero sezionale 4149/2026Numero di raccolta generale 17024/2026Data pubblicazione 30/05/2026debitorie indicate e delle relative Amministrazioni creditrici – alprincipio per cui la società cancellata dal registro delle imprese nonpuò agire né essere convenuta in giudizio.

Hanno, inoltre, precisatoche il differimento previsto dalla disposizione in esame èchiaramente temporaneo e che, pertanto, allo scadere delquinquennio riprende pieno vigore la disciplina anche processualerinveniente dall’art. 2495 c.c., sicché intatta resta, per il creditorepubblico, l’esigenza di far valere, con l’avvio di nuovo e diversoprocedimento amministrativo di accertamento ex art. 36 del d.P.R.n. 600 del 1973, la responsabilità patrimoniale degli ex soci neilimiti delle attività sociali da costoro riscosse.Pertanto, nei casi in cui si renda applicabile l’art. 28 del d.lgs.n. 175 del 2014, in deroga all’art. 2495 c.c.: la società conserva lalegittimazione attiva; il liquidatore è legittimato e gli ex socidevono considerarsi privi di legittimazione (Cass. n. 18310/2023.Cass. n. 36892/2022.

Cass. n. 4536/2020); ma, essendo ildifferimento temporaneo (quinquennale), allo scadere riprendepieno vigore la disciplina anche processuale rinveniente dall’art.2495 c.c.Ciò precisato in punto di diritto, deve osservarsi, in fatto, chenella specie la società “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]”, comeemerge nell'avviso di accertamento emesso nei confronti di GiorgioGaudini, ha cambiato la sua denominazione in “Promographicss.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]” a seguito della cessione delle quote per latotalità del capitale sociale a [OSCURATO:PERSONA] il 20 febbraio 2008.Secondo quanto prospettato dalla ricorrente, la “Promographicss.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]” risulta cessata già in data 22 dicembre2009, con scioglimento senza messa in liquidazione.

Peraltro,[OSCURATO:PERSONA] assume di non essere più socio della“[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]” fin dal dicembre 2005 perNumero registro generale 24001/2016Numero sezionale 4149/2026Numero di raccolta generale 17024/2026Data pubblicazione 30/05/2026aver ceduto la relativa quota del 2% a [OSCURATO:PERSONA], ma che talecessione non sarebbe mai stata formalizzata da quest’ultimo.

Nelricorso per cassazione si evidenzia che l’Ufficio dell’Agenzia delleentrate di Roma I ha emesso a carico della società “Promographicss.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]” l’avviso di accertamento n.TK3020300607/2011 (per l’anno d’imposta 2007), spedito in data21 giugno 2011, con raccomandata A.R. indirizzata ai tre soci inpersona dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].L’avviso di accertamento è stato emesso a distanza di meno di dueanni dalla data di cessazione della società e, perciò, notificato all’exsocio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], in qualità di successore neirapporti passivi della società. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnatocongiuntamente, con unico ricorso, sia l’avviso di accertamento siala cartella esattoriale n. 09720110099680786, scaturente da uncontrollo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600del 1973, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma.Con riguardo al profilo del litisconsorzio tra società e soci, inipotesi di estinzione della prima, questione che non ha formatooggetto di disamina da parte delle Sezioni unite nella sopra citatasentenza, si è recentemente pronunciata questa Corte conl’ordinanza Cass. n. 10429/2025, affermando il principio in base alquale il venire meno della fictio iuris di cui all’art. 28, comma 4, deld.lgs. n. 175 del 2014, della sopravvivenza della società di personeo di capitali, dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese,per decorrenza del termine quinquennale dalla richiesta dicancellazione del registro delle imprese, comporta ilconsolidamento di un fenomeno di tipo successorio, in virtù delquale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisceai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguitodella liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendenteNumero registro generale 24001/2016Numero sezionale 4149/2026Numero di raccolta generale 17024/2026Data pubblicazione 30/05/2026societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per idebiti sociali; l’effetto successorio predetto elimina in radice illitisconsorzio necessario originario con la società in ipotesiesistente, ad esempio, nel caso di espletata opzione per il regimedella trasparenza fiscale ex art. 116 del d.P.R. n. 917/1986.Diversamente che in tale ultima pronuncia, nel presentegiudizio non vi è integrità del contraddittorio tra i soci della s.a.s.,sicché ritiene il Collegio che meriti di essere approfondita in sede dipubblica udienza la questione se, in fattispecie di litisconsorzionecessario originario a seguito di rettifica della dichiarazione deiredditi di società di persone (com’è nel caso di specie) o di societàdi capitali a ristretta base azionaria (Cass. n. 27278/2024) o in cui isoci hanno optato per il regime della trasparenza fiscale ex art. 116del d.P.R. n. 917 del 1986 (come nel caso di cui alla sopra citataordinanza n. 10429/2025), in caso di estinzione della società percancellazione dal registro delle imprese, persista o meno illitisconsorzio necessario tra i soci, con conseguente necessità, nellaprima delle suddette ipotesi, di integrazione del contraddittorio coni soci non evocati in giudizio.3. – Pertanto, per ragioni nomofilattiche, deve rinviarsi lacausa a nuovo ruolo per la decisione del giudizio in un’udienzapubblica di questa Sezione.

P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionetributaria, il 14 maggio 2026.Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pace;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 1316/2016, depositata il 15 marzo 2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – La controversia origina da una verifica della Guardia difinanza svolta nei confronti della società “[OSCURATO:SOCIETA]. diPiconi Umberto” (già “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]”),esercente attività di realizzazione di sistemi grafici e software,Numero registro generale 24001/2016Numero sezionale 4149/2026Numero di raccolta generale 17024/2026Data pubblicazione 30/05/2026conclusasi con la consegna del processo verbale di constatazione indata 14 ottobre 2010, nel quale venivano formulati, per l’annod’imposta 2007, plurimi rilievi concernenti, tra l’altro, componentinegativi ritenuti indeducibili perché non documentati, indebitedetrazioni IVA e contestazioni relative a operazioni ritenuteinesistenti, nonché rilievi in materia IRAP e maggiori ricavi. L’Ufficiodell’Agenzia delle entrate di Roma I, recependone le risultanze, haemesso a carico della suddetta società l’avviso di accertamento n.TK3020300607/2011 (per l’anno d’imposta 2007), spedito in data21 giugno 2011, con raccomandata A.R. indirizzata ai tre soci inpersona dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],essendo la società cessata già in data 22 dicembre 2009, conscioglimento senza messa in liquidazione.Agenzia delle entrate - Riscossione ha notificato all’ex socioPiconi Umberto la cartella esattoriale n. 09720110099680786,sempre per l’anno d’imposta 2007, relativa a un controllo effettuatoai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. [OSCURATO:PERSONA] impugnato congiuntamente, con unico ricorso, sia l’avviso diaccertamento sia la cartella esattoriale (scaturente dal citatocontrollo automatizzato) innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Roma, e il giudizio è pendente davanti allaCommissione tributaria regionale del Lazio, a seguito diimpugnazione proposta dalla parte.L’Ufficio della Direzione provinciale di Roma II ha notificato indata 29 dicembre 2012 a [OSCURATO:PERSONA], socio accomandante (conquota del 2%), l’avviso di accertamento n. TK501P100013/2012per l’anno d’imposta 2007, con cui richiedeva il versamento delleimposte dovute sulla base dei maggiori redditi accertati in capo allasocietà “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]”, imputati pertrasparenza ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986.Numero registro generale 24001/2016Numero sezionale 4149/2026Numero di raccolta generale 17024/2026Data pubblicazione 30/05/2026Il contribuente impugnava gli atti impositivi.L’Agenzia delle entrate si costituiva nel giudizio di primogrado, contestando le deduzioni del contribuente.Con sentenza n. 26301/46/14, depositata in data 15 dicembre2014, la Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava iricorsi riuniti.2. – Il contribuente proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale.L’Ufficio si costituiva, chiedendo la conferma della decisione diprimo grado.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con sentenza n.1316/9/2016, depositata il 15 marzo 2016, accoglieva l’appello delcontribuente.3. – Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazionel’Agenzia delle entrate, affidandolo ad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entratededuce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2304 e 2313c.c. e dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo che la sentenza dellaCommissione tributaria regionale abbia ricondotto la vicendanell’alveo dei debiti tributari della società e della pretesaoperatività, in favore del socio accomandante, del beneficiumexcussionis, mentre l’atto impugnato avrebbe riguardato unaccertamento emesso nei confronti del socio per debiti propri,derivanti dall’imputazione per trasparenza del reddito della societàdi persone. In tale prospettiva, parte ricorrente richiama ilNumero registro generale 24001/2016Numero sezionale 4149/2026Numero di raccolta generale 17024/2026Data pubblicazione 30/05/2026contenuto dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, evidenziando che iredditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplicesono imputati ai soci indipendentemente dalla percezione, inproporzione alla quota di partecipazione, e sostiene che laCommissione tributaria regionale avrebbe confuso l’imputazione delreddito al socio con una responsabilità solidale per debiti sociali,applicando così le regole (e i limiti) proprie dell’escussione delpatrimonio sociale a una fattispecie che, secondo la ricorrente,L’Agenzia delle entrate lamenta inoltre che la Commissionetributaria regionale abbia fondato la propria decisione su profiliconfronti della società e su considerazioni in ordine alladocumentazione contabile e alla ricostruzione dei dati, mentre,nella ricostruzione offerta nel ricorso, la pretesa fiscale azionatacon l’avviso notificato al socio troverebbe il proprio presuppostonell’accertamento del reddito societario e nella sua imputazione aisoci ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986.Nel controricorso, in via preliminare, il contribuente deduceche la sentenza della Commissione tributaria regionale n.1316/9/2016 sarebbe passata in giudicato in relazione all’avviso diaccertamento n. TK302300607/2011, emesso nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. e notificato al contribuente qualesocio. Si assume, infatti, che il ricorso per cassazione dell’Agenziadelle entrate sia diretto esclusivamente avverso la parte dellasentenza concernente l’avviso di accertamento n.TK501P100013/2012, emesso nei confronti del contribuente perredditi da partecipazione, senza investire la distinta statuizionerelativa all’accertamento societario. Da tale delimitazionedell’impugnazione il controricorrente fa discendere che la pronunciaNumero registro generale 24001/2016Numero sezionale 4149/2026Numero di raccolta generale 17024/2026Data pubblicazione 30/05/2026di annullamento dell’avviso emesso a carico della società sarebbedivenuta definitiva, con formazione del giudicato interno su talecapo della decisione. Si deduce, inoltre, che l’avviso diaccertamento notificato al contribuente quale persona fisicacostituirebbe atto consequenziale rispetto all’accertamentosocietario, sicché la definitività di quest’ultimo determinerebbeeffetti preclusivi anche con riguardo al presente giudizio dilegittimità. Su tale base, il controricorrente eccepiscel’inammissibilità del ricorso per cassazione, chiedendo che vengadichiarato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nellaparte relativa all’accertamento societario e, per conseguenza,l’impossibilità di esaminare l’impugnazione concernentel’accertamento personale.2. – Ciò posto, osserva il Collegio che le Sezioni unite diquesta Corte, con la sentenza Cass. n. 3625/2025, si sonooccupate delle vicende successive alla cancellazione della societàdal registro delle imprese, con particolare riguardo allaresponsabilità dei soci [ribadendo che a seguito dell’estinzione dellasocietà, il socio (ex socio) è successore per il solo fatto di esseretale e non perché abbia ricevuto quote di liquidazione; e il carattereuniversale della sua successione non è contraddetto dal fatto cheegli risponda solo nei limiti di quanto percepito] e alla portatadell’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014.Con riferimento a tale ultima disposizione, le Sezioni unite,ribaditane la natura sostanziale, così da escludersene l’efficaciaretroattiva, hanno affermato che la stessa instaura una finzionelegale di mantenimento in vita della società (evocatrice di quellaposta dall’art. 10 l. fall.) seppure ai soli fini della definizione deirapporti fiscali pendenti, in sede non solo amministrativa ma anchecontenziosa e, quindi, deroga – nei soli riguardi delle posizioniNumero registro generale 24001/2016Numero sezionale 4149/2026Numero di raccolta generale 17024/2026Data pubblicazione 30/05/2026debitorie indicate e delle relative Amministrazioni creditrici – alprincipio per cui la società cancellata dal registro delle imprese nonpuò agire né essere convenuta in giudizio. Hanno, inoltre, precisatoche il differimento previsto dalla disposizione in esame èchiaramente temporaneo e che, pertanto, allo scadere delquinquennio riprende pieno vigore la disciplina anche processualerinveniente dall’art. 2495 c.c., sicché intatta resta, per il creditorepubblico, l’esigenza di far valere, con l’avvio di nuovo e diversoprocedimento amministrativo di accertamento ex art. 36 del d.P.R.n. 600 del 1973, la responsabilità patrimoniale degli ex soci neilimiti delle attività sociali da costoro riscosse.Pertanto, nei casi in cui si renda applicabile l’art. 28 del d.lgs.n. 175 del 2014, in deroga all’art. 2495 c.c.: la società conserva lalegittimazione attiva; il liquidatore è legittimato e gli ex socidevono considerarsi privi di legittimazione (Cass. n. 18310/2023.Cass. n. 36892/2022. Cass. n. 4536/2020); ma, essendo ildifferimento temporaneo (quinquennale), allo scadere riprendepieno vigore la disciplina anche processuale rinveniente dall’art.2495 c.c.Ciò precisato in punto di diritto, deve osservarsi, in fatto, chenella specie la società “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]”, comeemerge nell'avviso di accertamento emesso nei confronti di GiorgioGaudini, ha cambiato la sua denominazione in “Promographicss.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]” a seguito della cessione delle quote per latotalità del capitale sociale a [OSCURATO:PERSONA] il 20 febbraio 2008.Secondo quanto prospettato dalla ricorrente, la “Promographicss.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]” risulta cessata già in data 22 dicembre2009, con scioglimento senza messa in liquidazione. Peraltro,[OSCURATO:PERSONA] assume di non essere più socio della“[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]” fin dal dicembre 2005 perNumero registro generale 24001/2016Numero sezionale 4149/2026Numero di raccolta generale 17024/2026Data pubblicazione 30/05/2026aver ceduto la relativa quota del 2% a [OSCURATO:PERSONA], ma che talecessione non sarebbe mai stata formalizzata da quest’ultimo. Nelricorso per cassazione si evidenzia che l’Ufficio dell’Agenzia delleentrate di Roma I ha emesso a carico della società “Promographicss.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]” l’avviso di accertamento n.TK3020300607/2011 (per l’anno d’imposta 2007), spedito in data21 giugno 2011, con raccomandata A.R. indirizzata ai tre soci inpersona dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].L’avviso di accertamento è stato emesso a distanza di meno di dueanni dalla data di cessazione della società e, perciò, notificato all’exsocio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], in qualità di successore neirapporti passivi della società. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnatocongiuntamente, con unico ricorso, sia l’avviso di accertamento siala cartella esattoriale n. 09720110099680786, scaturente da uncontrollo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600del 1973, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma.Con riguardo al profilo del litisconsorzio tra società e soci, inipotesi di estinzione della prima, questione che non ha formatooggetto di disamina da parte delle Sezioni unite nella sopra citatasentenza, si è recentemente pronunciata questa Corte conl’ordinanza Cass. n. 10429/2025, affermando il principio in base alquale il venire meno della fictio iuris di cui all’art. 28, comma 4, deld.lgs. n. 175 del 2014, della sopravvivenza della società di personeo di capitali, dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese,per decorrenza del termine quinquennale dalla richiesta dicancellazione del registro delle imprese, comporta ilconsolidamento di un fenomeno di tipo successorio, in virtù delquale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisceai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguitodella liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendenteNumero registro generale 24001/2016Numero sezionale 4149/2026Numero di raccolta generale 17024/2026Data pubblicazione 30/05/2026societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per idebiti sociali; l’effetto successorio predetto elimina in radice illitisconsorzio necessario originario con la società in ipotesiesistente, ad esempio, nel caso di espletata opzione per il regimedella trasparenza fiscale ex art. 116 del d.P.R. n. 917/1986.Diversamente che in tale ultima pronuncia, nel presentegiudizio non vi è integrità del contraddittorio tra i soci della s.a.s.,sicché ritiene il Collegio che meriti di essere approfondita in sede dipubblica udienza la questione se, in fattispecie di litisconsorzionecessario originario a seguito di rettifica della dichiarazione deiredditi di società di persone (com’è nel caso di specie) o di societàdi capitali a ristretta base azionaria (Cass. n. 27278/2024) o in cui isoci hanno optato per il regime della trasparenza fiscale ex art. 116del d.P.R. n. 917 del 1986 (come nel caso di cui alla sopra citataordinanza n. 10429/2025), in caso di estinzione della società percancellazione dal registro delle imprese, persista o meno illitisconsorzio necessario tra i soci, con conseguente necessità, nellaprima delle suddette ipotesi, di integrazione del contraddittorio coni soci non evocati in giudizio.3. – Pertanto, per ragioni nomofilattiche, deve rinviarsi lacausa a nuovo ruolo per la decisione del giudizio in un’udienzapubblica di questa Sezione. P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionetributaria, il 14 maggio 2026.Il PresidenteLucio Luciotti