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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 23956/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato quella emessa dal Tribunale di Napoli con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; letto il ricorso con il quale sono stati articolati tre motivi per vizi di motivazione e violazione di legge; rilevato che: «il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico» (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006; Casula, Rv. 233708); l'applicazione di tale principio esclude l'ammissibilità del primo motivo che riguarda un preteso vizio di motivazione che maschera la deduzione di circostanze di fatto adeguatamente vagliate dal giudice della cognizione laddove ha esaminato l'effettivo contenuto del provvedimento impositivo della misura di prevenzione oggetto di violazione; le dedotte violazioni di legge sono insussistenti essendosi soffermata la Corte, applicando correttamente i principi che governano le rispettive materie, sia sulla causa di esclusione della punibilità che sulla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 20bis cod. pen. le relative censure sono totalmente generiche e risultano allegate in termini del tutto avulsi dalla scansione dei passaggi argomentativi della sentenza; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. -21 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/05/2026 Il Consigli4re es nsore Il Presidente P Vinctn tefano A .‘ i v ati 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato quella emessa dal Tribunale di Napoli con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; letto il ricorso con il quale sono stati articolati tre motivi per vizi di motivazione e violazione di legge; rilevato che: «il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico» (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006; Casula, Rv. 233708); l'applicazione di tale principio esclude l'ammissibilità del primo motivo che riguarda un preteso vizio di motivazione che maschera la deduzione di circostanze di fatto adeguatamente vagliate dal giudice della cognizione laddove ha esaminato l'effettivo contenuto del provvedimento impositivo della misura di prevenzione oggetto di violazione; le dedotte violazioni di legge sono insussistenti essendosi soffermata la Corte, applicando correttamente i principi che governano le rispettive materie, sia sulla causa di esclusione della punibilità che sulla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 20bis cod. pen. le relative censure sono totalmente generiche e risultano allegate in termini del tutto avulsi dalla scansione dei passaggi argomentativi della sentenza; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. -21 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/05/2026 Il Consigli4re es nsore Il Presidente P Vinctn tefano A .‘ i v ati 3
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