Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 30424/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

UCONI.

FATTO

1. La Corte di Appello di L’Aquila haconfermato la sentenza del Tribunale di Pescara che, in accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] (già dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. con inquadramento nella categoria A, livello retributivo A3-ex V qualifica professionale, distaccato nel 2004 presso la sede di Pescara dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato delle Marche, Abruzzo e Molise e transitato all’Agenzia nel 2006 per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 11 quinquesdecies della legge n.248/2005) aveva dichiarato il suo diritto all’inquadramento nel profilo professionale B2.

2. Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale, dopo avere premesso che nella fattispecietrova applicazionel’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, ha evidenziato che, a fronte della diversa classificazione adottata dal CONI rispetto agli altri comparti della P.A. e al fine di consentite un corretto inquadramento del personale proveniente dal CONI, il Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva indicato la corrispondenza alle qualifiche del previgente ordinamento professionale.

3. Il giudice di appello ha in particolare osservato che in base allatabella I del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999 del personale del CONI (la quale aveva previsto le corrispondenze con le nuove posizioni economiche), al precedente livello V corrispondeva la nuova posizione economica A3, mentre in base alla tabella B del CCNL Comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001, alla ex qualifica funzionale V corrisponde l’area B, posizioneeconomica B2.

4. Considerato che secondo la disciplina normativa in materia il passaggio doveva avvenire nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l’Amministrazione di provenienza, ha ritenuto che tale disciplina imponesse l’inquadramento del Console nell’area B, livello retributivo B2.

5. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

DIRITTO 1.Con il primomotivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., nonché dell’art. 118 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.

Si lamenta l’insufficiente esposizione dei motivi in fatto ed in diritto, in ordine alla ritenuta erroneità dell’inquadramento del Console.

Si evidenzia il carattere tautologico e apparente della motivazione in ordine alla comparazione delle mansioni all’epoca del transito del dipendente.

Si sostiene la correttezza dell’inquadramento attribuito al Console, assumendola piena sovrapponibilità tra le funzioni svolte dal medesimo presso il CONI e quelle proprie dell’ex posizione economica B1, e per contro, la netta divergenza tra le funzioni svolte dal medesimo presso il CONI e la posizione economica B2.

2. Con il secondo motivo, di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 51 del [OSCURATO:PERSONA] Servizi 2002-2005, nonché della Tabella B del CCNL del Comparto degli enti pubblici non economici 2002-2005, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.

Si deduce l’irrilevanza della tabella B del CCNLdel CCNL Comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato, atteso che il Console dal 19.2.1992 apparteneva alla IV qualifica funzionale, profilo di Archivista, corrispondente all’Area A del CCNL relativo al Comparto degli Enti pubblici non economici1998- 2001, e che con decorrenza 23.4.2002 il Console aveva conseguito il livello A3.

Si aggiunge che secondo la Tabella D di equiparazione tra sistemi di classificazione, contenuta nel successivo CCNL del Comparto degli enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 sottoscritto il 9 ottobre 2003, alla ex IV qualifica corrisponde l’Area A, e che pertanto il livello A3 era equivalente alla qualifica B1 posizione economica super del [OSCURATO:PERSONA] e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

3. Il primo motivo è inammissibile.

Infatti, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

Non è inoltre configurabile l’apparenza della motivazione, avendo la Corte territoriale ha dato chiara ed esaustiva contezza dei criteri applicati ai fini della verifica dell’inquadramento spettante al Console presso l’Agenzia.

In particolare, ha evidenziato che ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, d. lgs. n. 165/2001, l’inquadramento del Console doveva avvenire nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l’Amministrazione di provenienza e che ai fini del corretto inquadramento del personale proveniente dal CONI, il Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva indicato la corrispondenza alle qualifiche del previgente ordinamento professionale.

Ha dunque escluso che al momento del transito il Console fosseinquadrato nella IV qualifica professionale, in quanto in base alla tabella I del CCNL del personale del CONI, il livello A3 (nel quale il Console era inquadrato presso il CONI) corrisponde alla ex qualifica funzionale V, che secondo la tabella B del CCNL Comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del corrisponde all’area B, posizione economica B2.

4. Anche il secondo motivo è inammissibile , in quanto si fonda sull’erroneo presupposto che il Console al momento del transitofosse inquadrato nel IV livello funzionale.

Inoltre il motivo non spende alcuna argomentazione per censurare le argomentazioni della sentenza impugnata, secondo cui ai fini dell’equiparazione delle posizioni professionali doveva essere applicato il criterio indicato dal Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (la corrispondenza alle qualifiche del previgente ordinamento professionale),in ragione della diversa classificazione adottata dal CONI rispetto agli altri comparti della P.A,e secondo cui in base al [OSCURATO:PERSONA], alla nuova posizione economica A3corrispondeva il V livello.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

6. Considerato che [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva, nessuna statuizione va adottata sulle spese di lite.

7. Non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 4315/2020; Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente,Cass. n. 24286/2022).

PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UCONI. FATTO 1. La Corte di Appello di L’Aquila haconfermato la sentenza del Tribunale di Pescara che, in accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] (già dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. con inquadramento nella categoria A, livello retributivo A3-ex V qualifica professionale, distaccato nel 2004 presso la sede di Pescara dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato delle Marche, Abruzzo e Molise e transitato all’Agenzia nel 2006 per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 11 quinquesdecies della legge n.248/2005) aveva dichiarato il suo diritto all’inquadramento nel profilo professionale B2. 2. Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale, dopo avere premesso che nella fattispecietrova applicazionel’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, ha evidenziato che, a fronte della diversa classificazione adottata dal CONI rispetto agli altri comparti della P.A. e al fine di consentite un corretto inquadramento del personale proveniente dal CONI, il Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva indicato la corrispondenza alle qualifiche del previgente ordinamento professionale. 3. Il giudice di appello ha in particolare osservato che in base allatabella I del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999 del personale del CONI (la quale aveva previsto le corrispondenze con le nuove posizioni economiche), al precedente livello V corrispondeva la nuova posizione economica A3, mentre in base alla tabella B del CCNL Comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001, alla ex qualifica funzionale V corrisponde l’area B, posizioneeconomica B2. 4. Considerato che secondo la disciplina normativa in materia il passaggio doveva avvenire nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l’Amministrazione di provenienza, ha ritenuto che tale disciplina imponesse l’inquadramento del Console nell’area B, livello retributivo B2. 5. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. DIRITTO 1.Con il primomotivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., nonché dell’art. 118 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. Si lamenta l’insufficiente esposizione dei motivi in fatto ed in diritto, in ordine alla ritenuta erroneità dell’inquadramento del Console. Si evidenzia il carattere tautologico e apparente della motivazione in ordine alla comparazione delle mansioni all’epoca del transito del dipendente. Si sostiene la correttezza dell’inquadramento attribuito al Console, assumendola piena sovrapponibilità tra le funzioni svolte dal medesimo presso il CONI e quelle proprie dell’ex posizione economica B1, e per contro, la netta divergenza tra le funzioni svolte dal medesimo presso il CONI e la posizione economica B2. 2. Con il secondo motivo, di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 51 del [OSCURATO:PERSONA] Servizi 2002-2005, nonché della Tabella B del CCNL del Comparto degli enti pubblici non economici 2002-2005, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Si deduce l’irrilevanza della tabella B del CCNLdel CCNL Comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato, atteso che il Console dal 19.2.1992 apparteneva alla IV qualifica funzionale, profilo di Archivista, corrispondente all’Area A del CCNL relativo al Comparto degli Enti pubblici non economici1998- 2001, e che con decorrenza 23.4.2002 il Console aveva conseguito il livello A3. Si aggiunge che secondo la Tabella D di equiparazione tra sistemi di classificazione, contenuta nel successivo CCNL del Comparto degli enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 sottoscritto il 9 ottobre 2003, alla ex IV qualifica corrisponde l’Area A, e che pertanto il livello A3 era equivalente alla qualifica B1 posizione economica super del [OSCURATO:PERSONA] e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. 3. Il primo motivo è inammissibile. Infatti, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). Non è inoltre configurabile l’apparenza della motivazione, avendo la Corte territoriale ha dato chiara ed esaustiva contezza dei criteri applicati ai fini della verifica dell’inquadramento spettante al Console presso l’Agenzia. In particolare, ha evidenziato che ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, d. lgs. n. 165/2001, l’inquadramento del Console doveva avvenire nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l’Amministrazione di provenienza e che ai fini del corretto inquadramento del personale proveniente dal CONI, il Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva indicato la corrispondenza alle qualifiche del previgente ordinamento professionale. Ha dunque escluso che al momento del transito il Console fosseinquadrato nella IV qualifica professionale, in quanto in base alla tabella I del CCNL del personale del CONI, il livello A3 (nel quale il Console era inquadrato presso il CONI) corrisponde alla ex qualifica funzionale V, che secondo la tabella B del CCNL Comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del corrisponde all’area B, posizione economica B2. 4. Anche il secondo motivo è inammissibile , in quanto si fonda sull’erroneo presupposto che il Console al momento del transitofosse inquadrato nel IV livello funzionale. Inoltre il motivo non spende alcuna argomentazione per censurare le argomentazioni della sentenza impugnata, secondo cui ai fini dell’equiparazione delle posizioni professionali doveva essere applicato il criterio indicato dal Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (la corrispondenza alle qualifiche del previgente ordinamento professionale),in ragione della diversa classificazione adottata dal CONI rispetto agli altri comparti della P.A,e secondo cui in base al [OSCURATO:PERSONA], alla nuova posizione economica A3corrispondeva il V livello. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 6. Considerato che [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva, nessuna statuizione va adottata sulle spese di lite. 7. Non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente,Cass. n. 24286/2022). PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.