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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 dicembre 2023

Cassazione n. 33156/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Depositata in Cancelleria oggi, 2 7 AO. 224 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia munito di procura speciale, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen. avverso la sentenza n. 50817/2023 pronunciata dalla Quarta Sezione di questa Corte in data 14/12/2023, con la quale veniva rigettato il ricorso dallo stesso presentato avverso la sentenza del 07/02/2023 della Corte di Appello di Firenze; tale ultima sentenza aveva confermato la sentenza del Tribunale di Lucca in data 01/03/2022, con la quale Stretti era stato dichiarato responsabile delle contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza e di guida in stato di alterazione pscicofisica dovuta all'assunzione di sostanza stupefacenti, aggravate dall'aver causato un sinistro stradale, e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Il ricorrente articola un unico motivo, con il quale deduce che, nella sentenza di questa Corte, si era verificato un errore di fatto consistito nella omessa rilevazione della sopravvenuta causa di estinzione del reato, che era maturata in data 10.09.2023, dopo l'emissione della sentenza impugnata; infatti, doveva tenersi conto che il reato (art 186, comma 2, lett. b), 2bis e 187 commi 1 e 1bis CdS) era stato commesso in data 10.04.2018, che il termine prescrizionale massimo era pari ad anni cinque e che si era verificato un periodo di sospensione del termine di prescrizione pari a 149 giorni (rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per impedimento del difensore e rinvio dal 17.9.2021 al 14.12.2021 su richiesta della difesa); la sentenza della Corte di Cassazione, che aveva rigettato il ricorso, era stata pronunciata in data 14/12/2023, quando il reato risultava già prescritto.

Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza pronunciata dalla Quarta Sezione di questa Corte in data 14/12/2023 perché il reato è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

2. Va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità deve consistere in un errore percettivo determinato da una svista in cui sia incorsa la Corte di Cassazione e non in un errore di valutazione di fatti esposti nella sentenza a suo tempo impugnata; sono, pertanto estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazioni dì norme giuridiche, sostanziali e processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, la deduzione di una errata valutazione di elementi probatori (Sez.

Un. n.16103 del 30/04/2002, rv. 221280; Sez. 6 n.12893 del 20/03/2003, Rv. 224156; Sez.2, n.45654 del 24/09/2003, Rv.227486;Sez.U, n.37505 del 14/07/2011, Rv.250527; Sez.6, n.35239 del 21/05/2013, Rv.256441; Sez.U, n.18651 del 26/03/2015, Rv.263686).

Tali principi valgono, ovviamente, anche quando la questione proposta con il ricorso riguardi la prescrizione del reato, onde tale questione è ammissibile solo quando la mancata applicazione della causa estintiva derivi da un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco e non, invece, quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto (cfr Sez.U, n.37505 del 14/07/2011, Rv.250527,cit, nonché Sez.3, n.46244 del 23/10/2013, Rv.257856, che ha affermato che è deducibile come errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen. l'omesso rilievo da parte della Corte di Cassazione, senza alcun esame della questione, dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, nelle more del giudizio di legittimità, una volta ritenuto non inammissibile il ricorso avverso la sentenza impugnata; e, più di recente, Sez.1, n. 50489 del 17/10/2019, Rv. 277453 - 01 e Sez.3 n. 10417 del 25/02/2020, Rv. 279065 - 01, che ha affermato che l'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625 - bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche).

3. Nella specie, il ricorrente ha fornito compiuta rappresentazione della sequela procedimentale (cfr Sez.1, n.12595 del 13/03/2015, Rv.263206, che ha affermato che tale presupposto integra la specificità del motivo e, quindi, l'ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen), che trova riscontro negli atti processuali esaminati dal Collegio, alla luce della quale risulta l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione del reato prima della decisione di legittimità.

Risulta, pertanto, che la Corte di cassazione, senza alcun esame della questione, non ha rilevato la prescrizione del reato (maturata il 10.9.2023, tenuto conto del tempus commissi delicti- 10.04.2018, del termine prescrizionale massimo quinquennale e del periodo di sospensione del procedimento pari a 149 giorni ) pur avendo rigettato, e non dichiarato inammissibile, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione, come è noto, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta ne' rilevata da quel giudice, cfr Sez.

Un. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez.

U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez.

U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci).

4. Osserva, inoltre, il Collegio che non è applicabile la disposizione di cui all'art. 159 comma 2 cod.pen., come modificata dall'art. comma 11, lett. b) legge 23 giugno 2017, n. 103, c.d.

Legge Orlando, che ha introdotto una ulteriore causa di sospensione del corso della prescrizione durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello e quello di cassazione, per un massimo di anni uno e mesi sei per fase, per i reati commessi dopo il 3 agosto 2017.

Va richiamato e ribadito il principio di diritto affermato da Sez.3, n.18873 del 2024, non mass., che ha osservato quanto segue.

La legge 27 settembre 2021 n. 134, Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, all'art. 2 ha introdotto modifiche al codice penale e di procedura penale.

In particolare, l'art. 2 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e disposizioni di accompagnamento della riforma, al comma 1 così stabilisce: "1.

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 159, il secondo e il quarto comma sono abrogati; b) all'articolo 160, primo comma, le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna»; c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente: «Art. 161-bis (Cessazione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado.

Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento».

Il secondo comma introduce modifiche al codice di procedura penale introducendo la causa di improcedibilità per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione secondo le scansioni temporali previste nei successivi commi: "2.

Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 344 è inserito il seguente: «Art. 344-bis (Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione). -

1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di ìmprocedibilità dell'azione penale".Al comma 3 si prevede che "Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020".

L'art. 2 comma 1, lett. a) del citato decreto ha espressamente abrogato i commi 2 e 4 dell'art. 159 cod.pen. che prevedevano una causa di sospensione del corso della prescrizione che era stata introdotta con la legge Orlando per i reati commessi dal 3 agosto 2017.

Tali commi sono stati pertanto oggetto di abrogazione esplicita (e non tacita).

Si è dunque verificato un fenomeno di successione delle leggi nel tempo, regolato dall'art. 2 comma 4 cod.pen., che comporta l'individuazione del regime di maggior favore per il reo ai sensi dell'art. 2 cod. pen. che, per principio consolidato, deve essere operata in concreto, comparando le diverse discipline sostanziali succedutesi nel tempo, dovendosi individuare la disciplina più favorevole previa comparazione dei due sistemi in astratto non essendo consentita l'applicazione simultanea di disposizioni diverse secondo il criterio della maggior convenienza per l'imputato, ma occorrendo invece applicare integralmente l'una o l'altra disciplina (Sez. 5, n. 26801 del 17/04/2014, Rv. 260228 - 01).

Ciò premesso, l'art. 2 comma 1, lett. a), della legge n. 124 del 2021, che ha esplicitamente abrogato la causa di sospensione del corso della prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 159 cod.pen., è una norma posteriore più favorevole e si applica a tutti i processi in corso per reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.

Essa, dunque, si applica al procedimento in questione.

Ora, nella comparazione delle due discipline (quella vigente al momento della commissione del fatto e quella successiva conseguente all'abrogazione dell'art. 159 comma 2 cod.pen.) va individuata la norma più favorevole al fatto commesso il 10/04/2018, ossia al fatto commesso sotto la vigenza della causa di sospensione di cui all'art. 159 comma 2 cod.pen. come introdotta dalla legge Orlando, ora espressamente abrogata.

Orbene, nella individuazione della disciplina astratta della prescrizione si deve tenere conto della norma che ha esplicitamente abrogato l'art. 159 comma 2 cod.pen. (art. 2, comma 1, lett a) della legge n. 134 del 2021) e che ha inciso nell'individuazione del termine di prescrizione eliminando il segmento temporale di sospensione del corso della prescrizione introdotto dalla legge Orlando.

L'art. 2 comma 1, lett. a) della legge n. 134 del 2021 è una norma penale posteriore più favorevole rispetto alla disciplina della prescrizione come introdotta a seguito della legge Orlando, perché elimina la sospensione che era stata introdotta nel 2017 per i fatti commessi dopo il 3 agosto 2017.

Per effetto dell'applicazione dell'art. 2 comma 4 cod.pen., la disciplina della prescrizione oggi applicabile - risultante dalla espressa abrogazione della causa di sospensione della prescrizione della legge Orlando - è più favorevole rispetto a quella in vigore al momento del fatto.

Ciò non è contraddetto dalla introduzione della causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del processo, introdotta al comma 2, lett. a) dell'art. 2 della legge n. 134 del 2021, che ha inserito nel codice di procedura penale l'art. 344 bis cod.proc.pen. per i reati commessi dopo il 10 gennaio 2020.

Con l'art. 344 bis cod.proc.pen. il legislatore ha introdotto il rimedio processuale dell'improcedibilità per i soli reati commessi dopo il primo gennaio 2020, ha disposto la cessazione del corso della prescrizione del reato con la pronuncia della sentenza di primo grado (con l'introduzione dell'art. 161 bis cod.pen.), ma allo stesso tempo ha espressamente abrogato la causa di sospensione della prescrizione introdotta dalla legge Orlando sul regime prescrittivo della legge Cirielli al comma 1, applicabile, proprio perché inserita in una disposizione specifica al comma 1 dell'art. 2, a tutti i reati ivi compresi quelli commessi dal 3 agosto 2017 al 29 dicembre 2019.

Dunque, nella individuazione della disciplina della norma più favorevole della prescrizione, la disciplina risultante dalla espressa abrogazione, operata dall'art. 2 comma 1, lett. a) della legge n. 124 del 2021, in quanto norma penale posteriore più favorevole, comporta la reviviscenza della disciplina ante legge Orlando, norma più favorevole applicabile a tutti i reati commessi prima del 1 gennaio 2020, sicché per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31/12/2019, la disciplina della prescrizione risulta regolata dalla disciplina introdotta dalla legge Cirielli, che non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 159 (introdotta nel 2017 e successivamente esplicitamente abrogata).

5. Ciò posto, va, quindi, revocata la sentenza della Quarta sezione penale di questa Corte n. 50817 del 2023 e disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza del 07/02/2023 della Corte di appello di Firenze, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Revoca la sentenza della Quarta Sezione Penale di questa Corte n. 50817 del 2023 del 14.12.2023 e annulla senza r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Depositata in Cancelleria oggi, 2 7 AO. 224 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia munito di procura speciale, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen. avverso la sentenza n. 50817/2023 pronunciata dalla Quarta Sezione di questa Corte in data 14/12/2023, con la quale veniva rigettato il ricorso dallo stesso presentato avverso la sentenza del 07/02/2023 della Corte di Appello di Firenze; tale ultima sentenza aveva confermato la sentenza del Tribunale di Lucca in data 01/03/2022, con la quale Stretti era stato dichiarato responsabile delle contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza e di guida in stato di alterazione pscicofisica dovuta all'assunzione di sostanza stupefacenti, aggravate dall'aver causato un sinistro stradale, e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Il ricorrente articola un unico motivo, con il quale deduce che, nella sentenza di questa Corte, si era verificato un errore di fatto consistito nella omessa rilevazione della sopravvenuta causa di estinzione del reato, che era maturata in data 10.09.2023, dopo l'emissione della sentenza impugnata; infatti, doveva tenersi conto che il reato (art 186, comma 2, lett. b), 2bis e 187 commi 1 e 1bis CdS) era stato commesso in data 10.04.2018, che il termine prescrizionale massimo era pari ad anni cinque e che si era verificato un periodo di sospensione del termine di prescrizione pari a 149 giorni (rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per impedimento del difensore e rinvio dal 17.9.2021 al 14.12.2021 su richiesta della difesa); la sentenza della Corte di Cassazione, che aveva rigettato il ricorso, era stata pronunciata in data 14/12/2023, quando il reato risultava già prescritto. Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza pronunciata dalla Quarta Sezione di questa Corte in data 14/12/2023 perché il reato è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità deve consistere in un errore percettivo determinato da una svista in cui sia incorsa la Corte di Cassazione e non in un errore di valutazione di fatti esposti nella sentenza a suo tempo impugnata; sono, pertanto estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazioni dì norme giuridiche, sostanziali e processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, la deduzione di una errata valutazione di elementi probatori (Sez. Un. n.16103 del 30/04/2002, rv. 221280; Sez. 6 n.12893 del 20/03/2003, Rv. 224156; Sez.2, n.45654 del 24/09/2003, Rv.227486;Sez.U, n.37505 del 14/07/2011, Rv.250527; Sez.6, n.35239 del 21/05/2013, Rv.256441; Sez.U, n.18651 del 26/03/2015, Rv.263686). Tali principi valgono, ovviamente, anche quando la questione proposta con il ricorso riguardi la prescrizione del reato, onde tale questione è ammissibile solo quando la mancata applicazione della causa estintiva derivi da un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco e non, invece, quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto (cfr Sez.U, n.37505 del 14/07/2011, Rv.250527,cit, nonché Sez.3, n.46244 del 23/10/2013, Rv.257856, che ha affermato che è deducibile come errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen. l'omesso rilievo da parte della Corte di Cassazione, senza alcun esame della questione, dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, nelle more del giudizio di legittimità, una volta ritenuto non inammissibile il ricorso avverso la sentenza impugnata; e, più di recente, Sez.1, n. 50489 del 17/10/2019, Rv. 277453 - 01 e Sez.3 n. 10417 del 25/02/2020, Rv. 279065 - 01, che ha affermato che l'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625 - bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche). 3. Nella specie, il ricorrente ha fornito compiuta rappresentazione della sequela procedimentale (cfr Sez.1, n.12595 del 13/03/2015, Rv.263206, che ha affermato che tale presupposto integra la specificità del motivo e, quindi, l'ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen), che trova riscontro negli atti processuali esaminati dal Collegio, alla luce della quale risulta l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione del reato prima della decisione di legittimità. Risulta, pertanto, che la Corte di cassazione, senza alcun esame della questione, non ha rilevato la prescrizione del reato (maturata il 10.9.2023, tenuto conto del tempus commissi delicti- 10.04.2018, del termine prescrizionale massimo quinquennale e del periodo di sospensione del procedimento pari a 149 giorni ) pur avendo rigettato, e non dichiarato inammissibile, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione, come è noto, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta ne' rilevata da quel giudice, cfr Sez. Un. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci). 4. Osserva, inoltre, il Collegio che non è applicabile la disposizione di cui all'art. 159 comma 2 cod.pen., come modificata dall'art. comma 11, lett. b) legge 23 giugno 2017, n. 103, c.d. Legge Orlando, che ha introdotto una ulteriore causa di sospensione del corso della prescrizione durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello e quello di cassazione, per un massimo di anni uno e mesi sei per fase, per i reati commessi dopo il 3 agosto 2017. Va richiamato e ribadito il principio di diritto affermato da Sez.3, n.18873 del 2024, non mass., che ha osservato quanto segue. La legge 27 settembre 2021 n. 134, Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, all'art. 2 ha introdotto modifiche al codice penale e di procedura penale. In particolare, l'art. 2 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e disposizioni di accompagnamento della riforma, al comma 1 così stabilisce: "1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 159, il secondo e il quarto comma sono abrogati; b) all'articolo 160, primo comma, le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna»; c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente: «Art. 161-bis (Cessazione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento». Il secondo comma introduce modifiche al codice di procedura penale introducendo la causa di improcedibilità per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione secondo le scansioni temporali previste nei successivi commi: "2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 344 è inserito il seguente: «Art. 344-bis (Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione). - 1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di ìmprocedibilità dell'azione penale".Al comma 3 si prevede che "Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020". L'art. 2 comma 1, lett. a) del citato decreto ha espressamente abrogato i commi 2 e 4 dell'art. 159 cod.pen. che prevedevano una causa di sospensione del corso della prescrizione che era stata introdotta con la legge Orlando per i reati commessi dal 3 agosto 2017. Tali commi sono stati pertanto oggetto di abrogazione esplicita (e non tacita). Si è dunque verificato un fenomeno di successione delle leggi nel tempo, regolato dall'art. 2 comma 4 cod.pen., che comporta l'individuazione del regime di maggior favore per il reo ai sensi dell'art. 2 cod. pen. che, per principio consolidato, deve essere operata in concreto, comparando le diverse discipline sostanziali succedutesi nel tempo, dovendosi individuare la disciplina più favorevole previa comparazione dei due sistemi in astratto non essendo consentita l'applicazione simultanea di disposizioni diverse secondo il criterio della maggior convenienza per l'imputato, ma occorrendo invece applicare integralmente l'una o l'altra disciplina (Sez. 5, n. 26801 del 17/04/2014, Rv. 260228 - 01). Ciò premesso, l'art. 2 comma 1, lett. a), della legge n. 124 del 2021, che ha esplicitamente abrogato la causa di sospensione del corso della prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 159 cod.pen., è una norma posteriore più favorevole e si applica a tutti i processi in corso per reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Essa, dunque, si applica al procedimento in questione. Ora, nella comparazione delle due discipline (quella vigente al momento della commissione del fatto e quella successiva conseguente all'abrogazione dell'art. 159 comma 2 cod.pen.) va individuata la norma più favorevole al fatto commesso il 10/04/2018, ossia al fatto commesso sotto la vigenza della causa di sospensione di cui all'art. 159 comma 2 cod.pen. come introdotta dalla legge Orlando, ora espressamente abrogata. Orbene, nella individuazione della disciplina astratta della prescrizione si deve tenere conto della norma che ha esplicitamente abrogato l'art. 159 comma 2 cod.pen. (art. 2, comma 1, lett a) della legge n. 134 del 2021) e che ha inciso nell'individuazione del termine di prescrizione eliminando il segmento temporale di sospensione del corso della prescrizione introdotto dalla legge Orlando. L'art. 2 comma 1, lett. a) della legge n. 134 del 2021 è una norma penale posteriore più favorevole rispetto alla disciplina della prescrizione come introdotta a seguito della legge Orlando, perché elimina la sospensione che era stata introdotta nel 2017 per i fatti commessi dopo il 3 agosto 2017. Per effetto dell'applicazione dell'art. 2 comma 4 cod.pen., la disciplina della prescrizione oggi applicabile - risultante dalla espressa abrogazione della causa di sospensione della prescrizione della legge Orlando - è più favorevole rispetto a quella in vigore al momento del fatto. Ciò non è contraddetto dalla introduzione della causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del processo, introdotta al comma 2, lett. a) dell'art. 2 della legge n. 134 del 2021, che ha inserito nel codice di procedura penale l'art. 344 bis cod.proc.pen. per i reati commessi dopo il 10 gennaio 2020. Con l'art. 344 bis cod.proc.pen. il legislatore ha introdotto il rimedio processuale dell'improcedibilità per i soli reati commessi dopo il primo gennaio 2020, ha disposto la cessazione del corso della prescrizione del reato con la pronuncia della sentenza di primo grado (con l'introduzione dell'art. 161 bis cod.pen.), ma allo stesso tempo ha espressamente abrogato la causa di sospensione della prescrizione introdotta dalla legge Orlando sul regime prescrittivo della legge Cirielli al comma 1, applicabile, proprio perché inserita in una disposizione specifica al comma 1 dell'art. 2, a tutti i reati ivi compresi quelli commessi dal 3 agosto 2017 al 29 dicembre 2019. Dunque, nella individuazione della disciplina della norma più favorevole della prescrizione, la disciplina risultante dalla espressa abrogazione, operata dall'art. 2 comma 1, lett. a) della legge n. 124 del 2021, in quanto norma penale posteriore più favorevole, comporta la reviviscenza della disciplina ante legge Orlando, norma più favorevole applicabile a tutti i reati commessi prima del 1 gennaio 2020, sicché per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31/12/2019, la disciplina della prescrizione risulta regolata dalla disciplina introdotta dalla legge Cirielli, che non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 159 (introdotta nel 2017 e successivamente esplicitamente abrogata). 5. Ciò posto, va, quindi, revocata la sentenza della Quarta sezione penale di questa Corte n. 50817 del 2023 e disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza del 07/02/2023 della Corte di appello di Firenze, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Revoca la sentenza della Quarta Sezione Penale di questa Corte n. 50817 del 2023 del 14.12.2023 e annulla senza r