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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 27832/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27143/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso l’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- econtro [OSCURATO:PERSONA] E CURA A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] 2, elettivamente domiciliatapresso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocatoMAZZOLI GABRIELLA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente e ricorrente incidentale- e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - i ntimata - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2573/2022 depositata il 19/4/2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2128/2017, revocava decreto ingiuntivo che aveva emesso nei confronti della Regione Lazio e di [OSCURATO:PERSONA] C -poi [OSCURATO:PERSONA] 2 - , dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’Asl e condannando la Regione a pagare alla opposta [OSCURATO:PERSONA] IRCSS la somma di euro 11.252.000,oltre interessi legali dal 21 marzo 2012 al saldo.

La Regione proponeva appello principale, la Fondazione appello incidentale e ulteriore appello incidentale proponeva l’intervenuta –per cessione del credito - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Roma, con sentenza n.2573/2022, rigettava gli appelli della Regione e di [OSCURATO:SOCIETA], accogliendo invece quello della F ondazione e quindi condannando la Regione a pagarle gli interessi previsti dal d.lgs. 231/2002; condannava solidalmente la Regione e l’Asl a rifondere le spese alla Fondazione, compensandole tra le altre parti.

La Regione ha presentato ricorso, articolato in tre motivi.

Si è difesa con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] 2, che ha presentato pure ricorso incidentale conun motivo.

Si sono difes e altresì con rispettivo controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria dei crediti della Fondazione, e la Fondazione stessa.

La Regione eIntesa Sanpaolo hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, primo comma, e 2, primo comma, lettera a), d.lgs. 231/2002. 1.1 Si duole che la corte territoriale, accogliendo l’appello della Fondazione, abbiaritenuto applicabile agli interessi di mora il d.lgs. 231/2002 , laddove non èqualificabile come transazione commerciale il rapporto con la struttura privata preaccreditata, sussiste ndo invece un contratto di concessione di un pubblico servizio.

Lamenta che essendo un ente pubblico, va nella specie applicata la disciplina speciale dicontabilità pubblica, e non già il d.lgs. 231/2002. 1.2 Il motivo è infondato.Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare, devono considerarsi transazioni commerciali ex articolo 2 d.lgs. 231/2002 le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col servizio sanitario nazionale erogate agli assistiti per contratto scritto (stipulato dopo l’accreditamento) con la pubblica amministrazione concluso dopo l’8 agosto 2002: contratto che è a favore di terzi a esecuzione continuata e contenente la previsione dell’obbligo di pagamento d’un corrispettivo, lacui ritardata esecuzione comporta l a debenza degli interessi moratori ex articolo 5 d.lgs. 231/2002( v.

Cass., Sez.

Un., 12 dicembre 2023, n. 35092).

Quel che allora rileva è solo la data dell’accordo, e nella specie -afferma il giudice d’appello ( pagina 8 ) nella sentenzaimpugnata- la C onvenzione de qua risulta stipulata nel 2004.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 4, 5 e 11 d.lgs. 231/2002, 8 quater e 8 quinquies d.lgs. 502/1992, 4, 7, 14, 18 e 21 L.R.

Lazio 4/2003. 2.1 Ritenendo essere gli interessi moratori disciplinati dal d.lgs. 231/2002, nel porre in rilievo come l’articolo 11 di tale decreto legislativo preveda che le disposizioni del detto decreto non trovano applicazione ai contratti conclusi prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che del decreto sancisce invero l’inapplicabilità “ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002” , il giudice d’appello ha nell’impugnata sentenza affermato non essere in contestazione che la convenzione sia nel caso di specie successiva all’anno 2002 e precisamente sia relativa al 2004 e, dunque, la suddetta disciplina deve trovare applicazione .

L’accordo però - obietta la Regione - sarebbe inesistente, sussistendo nel 2004 “ancora l’accreditamento provvisorio” ex articolo 6 l. 724/1994. 2.2 La sostanza del motivo è, evidentemente, l’asserita inesistenza nel 2004 dell’accordo che, invece, il giudice d’appello ha ritenuto esistente.

La questione dunque è fattuale, e rende la doglianza inammissibile.3.

Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c. 3.1 Come rilevato nel secondo motivo, la corte territoriale ha riconosciuto l’inapplicabilità dell’articolo 11 d.lgs. 231/2002 sul presupposto dell’esistenza di Convenzione del 2004 (“convenzionamento”), laddove dagli atti siffatto “convenzionamento” tra Regione e Fondazione viceversa non è dato rinvenire, sicché nel 2004 non erano applicabili tali interessi. 3.2 Anche questa censura è palesemente di merito, e perciò inammissibile.

Il ricorso principale vapertanto rigettato.

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’[OSCURATO:PERSONA] 2 denuncia violazione e falsa applicazione nonché erronea applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e contraddittorietà della sentenzalà dove, pur avendo la corte d’appello confermato il difetto di legittimazione passiva della ricorrente ravvisato dal giudice di prime cure l’ha poi condannata, in solido con la Regione, a rifondere le spese alla Fondazione. 4.2 Il motivo è fondatoe va accolto nei termini di seguito indicati.

Con l’appello incidentale [OSCURATO:SOCIETA] aveva censurato la sentenza del giudice di prime cure per avere escluso la solidarietà dell’odierna ricorrente con la Regione quanto alle obbligazioni nei confronti della Fondazione.

A pagina 8 dell’impugnata sentenza risultano dalla corte di merito spieg ate le ragioni del rigetto di tale appello, ribadendo quanto già osservato in ordine al secondo motivo dell’appello principale della Regionerelativamente alla ravvisata sussistenza della legittimazione passiva di quest’ultima , “dovendosi escludere anche quella concorrente della [OSCURATO:PERSONA] come invocatadalla Fondazione edalla cessionaria”. 4.3 Ala fondatezza della censura nei suindicati termini consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c. con la declaratoria della compensazione delle spese del giudizio di appello tra l’odierna ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] 2 e la [OSCURATO:PERSONA], inalterato il resto.

5. Sussistono giusti motivi, in considerazione della sopravvenienza della pronunzia delle Sezioni Unite successivamente all a proposizione del ricorso per cassazione, per disporsi la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] accoglie il ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale.

Cassa in relazione l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito,compensa le spese del giudizio d’appello tra l’[OSCURATO:PERSONA] 2 e la [OSCURATO:PERSONA], inalterato il resto.

Compensa tra tutte le parti le spese giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27143/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso l’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- econtro [OSCURATO:PERSONA] E CURA A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] 2, elettivamente domiciliatapresso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocatoMAZZOLI GABRIELLA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente e ricorrente incidentale- e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - i ntimata - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2573/2022 depositata il 19/4/2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2128/2017, revocava decreto ingiuntivo che aveva emesso nei confronti della Regione Lazio e di [OSCURATO:PERSONA] C -poi [OSCURATO:PERSONA] 2 - , dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’Asl e condannando la Regione a pagare alla opposta [OSCURATO:PERSONA] IRCSS la somma di euro 11.252.000,oltre interessi legali dal 21 marzo 2012 al saldo. La Regione proponeva appello principale, la Fondazione appello incidentale e ulteriore appello incidentale proponeva l’intervenuta –per cessione del credito - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Roma, con sentenza n.2573/2022, rigettava gli appelli della Regione e di [OSCURATO:SOCIETA], accogliendo invece quello della F ondazione e quindi condannando la Regione a pagarle gli interessi previsti dal d.lgs. 231/2002; condannava solidalmente la Regione e l’Asl a rifondere le spese alla Fondazione, compensandole tra le altre parti. La Regione ha presentato ricorso, articolato in tre motivi. Si è difesa con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] 2, che ha presentato pure ricorso incidentale conun motivo. Si sono difes e altresì con rispettivo controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria dei crediti della Fondazione, e la Fondazione stessa. La Regione eIntesa Sanpaolo hanno depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, primo comma, e 2, primo comma, lettera a), d.lgs. 231/2002. 1.1 Si duole che la corte territoriale, accogliendo l’appello della Fondazione, abbiaritenuto applicabile agli interessi di mora il d.lgs. 231/2002 , laddove non èqualificabile come transazione commerciale il rapporto con la struttura privata preaccreditata, sussiste ndo invece un contratto di concessione di un pubblico servizio. Lamenta che essendo un ente pubblico, va nella specie applicata la disciplina speciale dicontabilità pubblica, e non già il d.lgs. 231/2002. 1.2 Il motivo è infondato.Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare, devono considerarsi transazioni commerciali ex articolo 2 d.lgs. 231/2002 le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col servizio sanitario nazionale erogate agli assistiti per contratto scritto (stipulato dopo l’accreditamento) con la pubblica amministrazione concluso dopo l’8 agosto 2002: contratto che è a favore di terzi a esecuzione continuata e contenente la previsione dell’obbligo di pagamento d’un corrispettivo, lacui ritardata esecuzione comporta l a debenza degli interessi moratori ex articolo 5 d.lgs. 231/2002( v. Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2023, n. 35092). Quel che allora rileva è solo la data dell’accordo, e nella specie -afferma il giudice d’appello ( pagina 8 ) nella sentenzaimpugnata- la C onvenzione de qua risulta stipulata nel 2004. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 4, 5 e 11 d.lgs. 231/2002, 8 quater e 8 quinquies d.lgs. 502/1992, 4, 7, 14, 18 e 21 L.R. Lazio 4/2003. 2.1 Ritenendo essere gli interessi moratori disciplinati dal d.lgs. 231/2002, nel porre in rilievo come l’articolo 11 di tale decreto legislativo preveda che le disposizioni del detto decreto non trovano applicazione ai contratti conclusi prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che del decreto sancisce invero l’inapplicabilità “ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002” , il giudice d’appello ha nell’impugnata sentenza affermato non essere in contestazione che la convenzione sia nel caso di specie successiva all’anno 2002 e precisamente sia relativa al 2004 e, dunque, la suddetta disciplina deve trovare applicazione . L’accordo però - obietta la Regione - sarebbe inesistente, sussistendo nel 2004 “ancora l’accreditamento provvisorio” ex articolo 6 l. 724/1994. 2.2 La sostanza del motivo è, evidentemente, l’asserita inesistenza nel 2004 dell’accordo che, invece, il giudice d’appello ha ritenuto esistente. La questione dunque è fattuale, e rende la doglianza inammissibile.3. Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c. 3.1 Come rilevato nel secondo motivo, la corte territoriale ha riconosciuto l’inapplicabilità dell’articolo 11 d.lgs. 231/2002 sul presupposto dell’esistenza di Convenzione del 2004 (“convenzionamento”), laddove dagli atti siffatto “convenzionamento” tra Regione e Fondazione viceversa non è dato rinvenire, sicché nel 2004 non erano applicabili tali interessi. 3.2 Anche questa censura è palesemente di merito, e perciò inammissibile. Il ricorso principale vapertanto rigettato. 4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’[OSCURATO:PERSONA] 2 denuncia violazione e falsa applicazione nonché erronea applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e contraddittorietà della sentenzalà dove, pur avendo la corte d’appello confermato il difetto di legittimazione passiva della ricorrente ravvisato dal giudice di prime cure l’ha poi condannata, in solido con la Regione, a rifondere le spese alla Fondazione. 4.2 Il motivo è fondatoe va accolto nei termini di seguito indicati. Con l’appello incidentale [OSCURATO:SOCIETA] aveva censurato la sentenza del giudice di prime cure per avere escluso la solidarietà dell’odierna ricorrente con la Regione quanto alle obbligazioni nei confronti della Fondazione. A pagina 8 dell’impugnata sentenza risultano dalla corte di merito spieg ate le ragioni del rigetto di tale appello, ribadendo quanto già osservato in ordine al secondo motivo dell’appello principale della Regionerelativamente alla ravvisata sussistenza della legittimazione passiva di quest’ultima , “dovendosi escludere anche quella concorrente della [OSCURATO:PERSONA] come invocatadalla Fondazione edalla cessionaria”. 4.3 Ala fondatezza della censura nei suindicati termini consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c. con la declaratoria della compensazione delle spese del giudizio di appello tra l’odierna ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] 2 e la [OSCURATO:PERSONA], inalterato il resto. 5. Sussistono giusti motivi, in considerazione della sopravvenienza della pronunzia delle Sezioni Unite successivamente all a proposizione del ricorso per cassazione, per disporsi la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] accoglie il ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito,compensa le spese del giudizio d’appello tra l’[OSCURATO:PERSONA] 2 e la [OSCURATO:PERSONA], inalterato il resto. Compensa tra tutte le parti le spese giudizio di legittimità. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, par
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