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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06580/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria trasmessa nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze dall'Avvocatura generale dello Stato, in persona dell'Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], con cui è stato chiesto di rigettare il ricorso. i [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 febbraio 2022, la Corte di appello di Ancona rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da questi patita, dal 13 maggio al 21 dicembre 2018, nell'ambito di un procedimento penale in cui gli era stato contestato di aver concorso in una rapina aggravata ai danni di un negoziante, delitto dal quale il richiedente era stato poi assolto per non aver commesso il fatto, con sentenza irrevocabile del Tribunale di Ancona.

2. In accoglimento del ricorso proposto di [OSCURATO:PERSONA], la Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 44030 del 10 novembre 2022, annullava con rinvio l'ordinanza impugnata, osservando che la Corte territoriale non aveva adeguatamente verificato, con valutazione ex ante, l'esistenza di un eventuale comportamento del ricorrente idoneo a configurare, pur nell'errore dell'Autorità procedente, un quadro indiziario grave a suo carico, essendosi il giudice della riparazione limitato a ripercorrere la vicenda cautelare, senza tuttavia dedicare la medesima attenzione alla vicenda processuale.

3. In sede di rinvio, la Corte di appello di Ancona, con ordinanza del 5 maggio 2023, rigettava di nuovo l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione.

4. Avverso la seconda ordinanza della Corte di appello marchigiana, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale sono stati dedotti il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di una condotta gravemente colposa ex art. 314 cod. proc. pen. e la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. peri., avendo il giudice del rinvio riproposto lo stesso schema motivazionale censurato con la decisione annullata; in particolare, è stata ravvisata la colpa del richiedente nell'avere leso il titolare dell'esercizio commerciale, senza spiegare in che modo tale comportamento poteva giustificare una contestazione di rapina impropria e, di conseguenza, l'applicazione e il mantenimento della misura custodiale, tanto più ove si consideri che sin da subito [OSCURATO:PERSONA] ha fornito le spiegazioni idonee a smentire la versione della persona offesa, adoperandosi attivamente per l'accertamento dei fatti e proponendo elementi probatori ignorati dall'Autorità giudiziaria, per cui alcuna colpa grave poteva essergli ascritta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

1. Nel circoscrivere l'oggetto della verifica sollecitata dal ricorso, occorre partire dalla sentenza rescindente, con la quale la Quarta Sezione di questa Corte, nell'annullare il primo provvedimento di rigetto della Corte di appello, ha h evidenziato che il giudice della riparazione si era soffermato soprattutto sulla vicenda cautelare, senza approfondire quella processuale, essendo dunque mancato il raffronto tra il provvedimento cautelare e l'esito processuale di merito, necessario al fine di ricavare elementi di valutazione che, utilizzati nella prima fase, siano rimasti confermati, almeno nella loro storicità, nella seconda, ferma restando la diversità dei fini dei rispettivi scrutini.

Inoltre, si legge nella sentenza rescindente (pag. 4-5), "i giudici della riparazione non hanno neppure spiegato quale fosse stata la rilevanza assegnata dai giudici dell'assoluzione alla condotta osservata dagli operanti e quale valenza avesse avuto la testimonianza della [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'assunto che anche il [OSCURATO:PERSONA], nell'occorso, avrebbe riportato delle lesioni.

In altri termini, non è dato comprendere se il comportamento ostativo sia stato ravvisato nell'essersi il [OSCURATO:PERSONA] allontanato dal retro del negozio, o nell'aver partecipato ad una colluttazione con la persona offesa del reato, comportamenti che, pur valutabili astrattamente in termini di macroscopica negligenza o imprudenza, devono tuttavia avere avuto una efficacia sinergica sia nella fase di emissione del titolo, che successivamente, ai fini del suo mantenimento".

Di qui l'annullamento della prima ordinanza.

2. Tanto premesso, deve ritenersi che la nuova ordinanza della Corte di appello non si sia posta in piena sintonia con i predetti criteri direttivi.

Ed invero i giudici della riparazione hanno innanzitutto ripercorso la vicenda storica, ricordando che l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuto il 13 maggio 2018 in relazione al reato di rapina impropria, essendo il ricorrente accusato di essersi impossessato di tre bottiglie di alcolici, sottratte dall'esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA] di Ancona, e di aver usato violenza e minaccia nei confronti del titolare per assicurarsi il possesso di quanto sottratto e per procurarsi l'impunità.

L'arresto, in particolare, era avvenuto dopo che gli agenti della Questura di Ancona erano giunti presso il predetto esercizio commerciale, dal quale avevano visto uscire frettolosamente [OSCURATO:PERSONA], che, in evidente stato di agitazione, negava ogni coinvolgimento nella vicenda; nel frattempo usciva dal locale il titolare [OSCURATO:PERSONA], il quale affermava di essere stato derubato e aggredito da [OSCURATO:PERSONA], che, dopo essere entrato nel suo negozio, si era impossessato di tre bottiglie di liquore per l'importo di 45 euro.

Una volta accortosi della sottrazione, Ahmed richiamava [OSCURATO:PERSONA], il quale prima usciva dal locale consegnando le bottiglie a un complice e poi, raggiunto da Ahmed, lo spintonava e iniziava a percuoterlo con una bottiglia di vetro vuota, ferendolo e strattonandolo, fino a quando non usciva dal locale dove veniva infine fermato dagli agenti.

In sede di interrogatorio di garanzia, [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di non essersi impossessato di alcunchè, affermando al contrario di essere stato aggredito improvvisamente da Ahmed che, con una bottiglia rotta, lo aveva colpito.h La versione fornita da [OSCURATO:PERSONA], soggetto pluripregiudicato, non veniva tuttavia ritenuta credibile, risultando più attendibile la ricostruzione fornita dal titolare del negozio, anche perché confortata dagli accertamenti degli operanti.

All'esito del giudizio di merito, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal Tribunale di Ancona, secondo cui la sua versione non poteva essere ritenuta implausibile, rilevandosi in proposito che la ricostruzione dei fatti accusatoria era stata depotenziata dall'impossibilità di sentire in dibattimento Ahmed, divenuto imprevedibilmente irreperibile, mentre la versione di [OSCURATO:PERSONA] aveva trovato conforto nella testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l'imputato era entrato nel locale per consumare una birra con lei, al che il titolare del negozio lo aveva accusato di aver rubato una bottiglia, colpendolo improvvisamente alla testa con una bottiglia; la teste non ha riferito di reazioni a tale iniziativa da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha invece dichiarato che, dopo il colpo ricevuto, ha afferrato Ahnned per la giacca, procurandogli lo strappo della camicia.

Ciò posto, l'ordinanza impugnata ha ravvisato nell'azione violenta compiuta in danno del titolare dell'esercizio commerciale un comportamento doloso o gravemente colposo da parte di [OSCURATO:PERSONA], tale da indurre l'Autorità giudiziaria ad applicare una misura cautelare nei suoi confronti: Ahmed, infatti, si presentava alla vista degli operanti ferito e con la camicia strappata, avendo lo stesso imputato ammesso di avergli messo le mani addosso e di averlo fatto subito dopo che la presunta violenza di costui era cessata, tanto che l'uomo era rientrato all'interno del locale e [OSCURATO:PERSONA] lo aveva raggiunto dentro a sua volta.

Secondo la Corte territoriale (cfr. pag. 7 dell'ordinanza impugnata), "a parte l'assoluta assenza di prova circa il fatto che la ferita dell'Ahmed alla mano sia stata provocata dalla stessa bottiglia che l'uomo avrebbe precedentemente usato per colpire il [OSCURATO:PERSONA] (circostanza, si noti, che la sentenza non afferma in alcun modo), è evidente che, se l'odierno istante non avesse usato violenza nei confronti del gestore del locale, non vi sarebbe stata la contestazione del reato di rapina impropria e sicuramente non sarebbe stata applicata la misura cautelare custodiale, data la minima gravità del fatto di cui l'Ahmed accusava l'odierno istante (sottrazione di bottiglie per un valore dichiarato di euro 45)".

Dunque, la condotta volontaria e penalmente illecita di [OSCURATO:PERSONA] aveva contribuito a fuorviare l'Autorità giudiziaria, creando, unitamente agli altri elementi di fatto pure esistenti e ritenuti dallo stesso Tribunale di Ancona compatibili con la versione accusatoria, la falsa apparenza del reato di rapina e determinando, con rapporto di causa-effetto, la detenzione subita.

3. Orbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata non può ritenersi esauriente rispetto al perimetro valutativo tracciato dalla sentenza rescindente.

I giudici della riparazione, infatti, hanno posto prevalentemente l'accento sul momento genetico dell'applicazione della misura, trascurando quello funzionale.

Nella sentenza di annullamento della Quarta Sezione, era stata infatti rimarcata la necessità di spiegare se l'eventuale comportamento colposo di [OSCURATO:PERSONA], consistito nell'essersi allontanato dal retro del negozio o nell'aver partecipato a una colluttazione con la persona offesa, abbia avuto una efficacia sinergica non solo nella fase di emissione del titolo, ma anche successivamente, ai fini del suo mantenimento, ciò in coerenza con la consolida affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.

Un. n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247664, ricorrente D'Ambrosio), secondo cui il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura.

Ora, nell'ordinanza impugnata il tema della colpa grave è stato approfondito, peraltro con argomentazioni non illogiche, unicamente con riferimento al momento genetico di applicazione della misura cautelare, mentre alcuna valutazione risulta riservata rispetto all'ulteriore fase del mantenimento della detenzione, non essendo stato cioè chiarito se la condotta di [OSCURATO:PERSONA] debba essere ritenuta gravemente colposa anche nell'ottica delliastagatzfone della misura, verifica questa ancor più necessaria ove si consideri che l'arrestato, in sede di interrogatorio di garanzia, non è rimasto silente, ma ha reso una sua versione dei fatti che peraltro nella sentenza assolutoria è stata considerata non del tutto inverosimile, come riconosciuto nella stessa ordinanza impugnata.

Di qui l'esigenza di un ulteriore approfondimento della vicenda, da compiere sempre operando il necessario raffronto tra vicenda cautelare e processuale, rispetto all'ulteriore fase del permanere della misura detentiva applicata.

4. Alla stregua di tali considerazioni, si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Ancona, per nuovo giudizio, da compiere alla luce delle considerazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria trasmessa nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze dall'Avvocatura generale dello Stato, in persona dell'Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], con cui è stato chiesto di rigettare il ricorso. i [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 febbraio 2022, la Corte di appello di Ancona rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da questi patita, dal 13 maggio al 21 dicembre 2018, nell'ambito di un procedimento penale in cui gli era stato contestato di aver concorso in una rapina aggravata ai danni di un negoziante, delitto dal quale il richiedente era stato poi assolto per non aver commesso il fatto, con sentenza irrevocabile del Tribunale di Ancona. 2. In accoglimento del ricorso proposto di [OSCURATO:PERSONA], la Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 44030 del 10 novembre 2022, annullava con rinvio l'ordinanza impugnata, osservando che la Corte territoriale non aveva adeguatamente verificato, con valutazione ex ante, l'esistenza di un eventuale comportamento del ricorrente idoneo a configurare, pur nell'errore dell'Autorità procedente, un quadro indiziario grave a suo carico, essendosi il giudice della riparazione limitato a ripercorrere la vicenda cautelare, senza tuttavia dedicare la medesima attenzione alla vicenda processuale. 3. In sede di rinvio, la Corte di appello di Ancona, con ordinanza del 5 maggio 2023, rigettava di nuovo l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione. 4. Avverso la seconda ordinanza della Corte di appello marchigiana, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale sono stati dedotti il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di una condotta gravemente colposa ex art. 314 cod. proc. pen. e la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. peri., avendo il giudice del rinvio riproposto lo stesso schema motivazionale censurato con la decisione annullata; in particolare, è stata ravvisata la colpa del richiedente nell'avere leso il titolare dell'esercizio commerciale, senza spiegare in che modo tale comportamento poteva giustificare una contestazione di rapina impropria e, di conseguenza, l'applicazione e il mantenimento della misura custodiale, tanto più ove si consideri che sin da subito [OSCURATO:PERSONA] ha fornito le spiegazioni idonee a smentire la versione della persona offesa, adoperandosi attivamente per l'accertamento dei fatti e proponendo elementi probatori ignorati dall'Autorità giudiziaria, per cui alcuna colpa grave poteva essergli ascritta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 1. Nel circoscrivere l'oggetto della verifica sollecitata dal ricorso, occorre partire dalla sentenza rescindente, con la quale la Quarta Sezione di questa Corte, nell'annullare il primo provvedimento di rigetto della Corte di appello, ha h evidenziato che il giudice della riparazione si era soffermato soprattutto sulla vicenda cautelare, senza approfondire quella processuale, essendo dunque mancato il raffronto tra il provvedimento cautelare e l'esito processuale di merito, necessario al fine di ricavare elementi di valutazione che, utilizzati nella prima fase, siano rimasti confermati, almeno nella loro storicità, nella seconda, ferma restando la diversità dei fini dei rispettivi scrutini. Inoltre, si legge nella sentenza rescindente (pag. 4-5), "i giudici della riparazione non hanno neppure spiegato quale fosse stata la rilevanza assegnata dai giudici dell'assoluzione alla condotta osservata dagli operanti e quale valenza avesse avuto la testimonianza della [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'assunto che anche il [OSCURATO:PERSONA], nell'occorso, avrebbe riportato delle lesioni. In altri termini, non è dato comprendere se il comportamento ostativo sia stato ravvisato nell'essersi il [OSCURATO:PERSONA] allontanato dal retro del negozio, o nell'aver partecipato ad una colluttazione con la persona offesa del reato, comportamenti che, pur valutabili astrattamente in termini di macroscopica negligenza o imprudenza, devono tuttavia avere avuto una efficacia sinergica sia nella fase di emissione del titolo, che successivamente, ai fini del suo mantenimento". Di qui l'annullamento della prima ordinanza. 2. Tanto premesso, deve ritenersi che la nuova ordinanza della Corte di appello non si sia posta in piena sintonia con i predetti criteri direttivi. Ed invero i giudici della riparazione hanno innanzitutto ripercorso la vicenda storica, ricordando che l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuto il 13 maggio 2018 in relazione al reato di rapina impropria, essendo il ricorrente accusato di essersi impossessato di tre bottiglie di alcolici, sottratte dall'esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA] di Ancona, e di aver usato violenza e minaccia nei confronti del titolare per assicurarsi il possesso di quanto sottratto e per procurarsi l'impunità. L'arresto, in particolare, era avvenuto dopo che gli agenti della Questura di Ancona erano giunti presso il predetto esercizio commerciale, dal quale avevano visto uscire frettolosamente [OSCURATO:PERSONA], che, in evidente stato di agitazione, negava ogni coinvolgimento nella vicenda; nel frattempo usciva dal locale il titolare [OSCURATO:PERSONA], il quale affermava di essere stato derubato e aggredito da [OSCURATO:PERSONA], che, dopo essere entrato nel suo negozio, si era impossessato di tre bottiglie di liquore per l'importo di 45 euro. Una volta accortosi della sottrazione, Ahmed richiamava [OSCURATO:PERSONA], il quale prima usciva dal locale consegnando le bottiglie a un complice e poi, raggiunto da Ahmed, lo spintonava e iniziava a percuoterlo con una bottiglia di vetro vuota, ferendolo e strattonandolo, fino a quando non usciva dal locale dove veniva infine fermato dagli agenti. In sede di interrogatorio di garanzia, [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di non essersi impossessato di alcunchè, affermando al contrario di essere stato aggredito improvvisamente da Ahmed che, con una bottiglia rotta, lo aveva colpito.h La versione fornita da [OSCURATO:PERSONA], soggetto pluripregiudicato, non veniva tuttavia ritenuta credibile, risultando più attendibile la ricostruzione fornita dal titolare del negozio, anche perché confortata dagli accertamenti degli operanti. All'esito del giudizio di merito, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal Tribunale di Ancona, secondo cui la sua versione non poteva essere ritenuta implausibile, rilevandosi in proposito che la ricostruzione dei fatti accusatoria era stata depotenziata dall'impossibilità di sentire in dibattimento Ahmed, divenuto imprevedibilmente irreperibile, mentre la versione di [OSCURATO:PERSONA] aveva trovato conforto nella testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l'imputato era entrato nel locale per consumare una birra con lei, al che il titolare del negozio lo aveva accusato di aver rubato una bottiglia, colpendolo improvvisamente alla testa con una bottiglia; la teste non ha riferito di reazioni a tale iniziativa da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha invece dichiarato che, dopo il colpo ricevuto, ha afferrato Ahnned per la giacca, procurandogli lo strappo della camicia. Ciò posto, l'ordinanza impugnata ha ravvisato nell'azione violenta compiuta in danno del titolare dell'esercizio commerciale un comportamento doloso o gravemente colposo da parte di [OSCURATO:PERSONA], tale da indurre l'Autorità giudiziaria ad applicare una misura cautelare nei suoi confronti: Ahmed, infatti, si presentava alla vista degli operanti ferito e con la camicia strappata, avendo lo stesso imputato ammesso di avergli messo le mani addosso e di averlo fatto subito dopo che la presunta violenza di costui era cessata, tanto che l'uomo era rientrato all'interno del locale e [OSCURATO:PERSONA] lo aveva raggiunto dentro a sua volta. Secondo la Corte territoriale (cfr. pag. 7 dell'ordinanza impugnata), "a parte l'assoluta assenza di prova circa il fatto che la ferita dell'Ahmed alla mano sia stata provocata dalla stessa bottiglia che l'uomo avrebbe precedentemente usato per colpire il [OSCURATO:PERSONA] (circostanza, si noti, che la sentenza non afferma in alcun modo), è evidente che, se l'odierno istante non avesse usato violenza nei confronti del gestore del locale, non vi sarebbe stata la contestazione del reato di rapina impropria e sicuramente non sarebbe stata applicata la misura cautelare custodiale, data la minima gravità del fatto di cui l'Ahmed accusava l'odierno istante (sottrazione di bottiglie per un valore dichiarato di euro 45)". Dunque, la condotta volontaria e penalmente illecita di [OSCURATO:PERSONA] aveva contribuito a fuorviare l'Autorità giudiziaria, creando, unitamente agli altri elementi di fatto pure esistenti e ritenuti dallo stesso Tribunale di Ancona compatibili con la versione accusatoria, la falsa apparenza del reato di rapina e determinando, con rapporto di causa-effetto, la detenzione subita. 3. Orbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata non può ritenersi esauriente rispetto al perimetro valutativo tracciato dalla sentenza rescindente. I giudici della riparazione, infatti, hanno posto prevalentemente l'accento sul momento genetico dell'applicazione della misura, trascurando quello funzionale. Nella sentenza di annullamento della Quarta Sezione, era stata infatti rimarcata la necessità di spiegare se l'eventuale comportamento colposo di [OSCURATO:PERSONA], consistito nell'essersi allontanato dal retro del negozio o nell'aver partecipato a una colluttazione con la persona offesa, abbia avuto una efficacia sinergica non solo nella fase di emissione del titolo, ma anche successivamente, ai fini del suo mantenimento, ciò in coerenza con la consolida affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. Un. n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247664, ricorrente D'Ambrosio), secondo cui il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura. Ora, nell'ordinanza impugnata il tema della colpa grave è stato approfondito, peraltro con argomentazioni non illogiche, unicamente con riferimento al momento genetico di applicazione della misura cautelare, mentre alcuna valutazione risulta riservata rispetto all'ulteriore fase del mantenimento della detenzione, non essendo stato cioè chiarito se la condotta di [OSCURATO:PERSONA] debba essere ritenuta gravemente colposa anche nell'ottica delliastagatzfone della misura, verifica questa ancor più necessaria ove si consideri che l'arrestato, in sede di interrogatorio di garanzia, non è rimasto silente, ma ha reso una sua versione dei fatti che peraltro nella sentenza assolutoria è stata considerata non del tutto inverosimile, come riconosciuto nella stessa ordinanza impugnata. Di qui l'esigenza di un ulteriore approfondimento della vicenda, da compiere sempre operando il necessario raffronto tra vicenda cautelare e processuale, rispetto all'ulteriore fase del permanere della misura detentiva applicata. 4. Alla stregua di tali considerazioni, si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Ancona, per nuovo giudizio, da compiere alla luce delle considerazion
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