CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 1975
Cassazione n. 41017/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato,a POLLA il 07/05/1975 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna in abbreviato di [OSCURATO:PERSONA] per furto aggravato in abitazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. — contesta il ragionamento probatorio che ha indotto a dichiarare la penale responsabilità dell'imputata, senza tuttavia evidenziare vizi moi:ivazionali nell'iter argomentativo della Corte di appello (che ha escluso l'affidabilità delle dichiarazioni eteroprotettive di Ionfrida ed ha individuato la convergenza degli indizi sull'imputata, cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) che possano condurre all'annullamento della decisione sub iudice; indice di inammissibilità è anche la denunzia della violazione delle norme di cu agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., non consentita per indurre la Corte di cassazione ad una revisione del ragionamento probatorio (come più volte osservato da questa Corte e ribadito da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso