CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 07560/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.HELD Paola e MAIER Rian ricorrono avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Rovereto che li aveva rico- nosciuti colpevoli del reato di concorso in furto tentato in appartamento plu- riaggravato e li aveva condannati alla pena di un anno mesi quattro di reclu- sione ed euro 400 ciascuno. 2. I ricorrenti deducono difetto di motivazione per illogicità e contraddit- torietà in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuane di cui all'art.625 bis cod.pen. Assumono che il contributo fornito per la individua- zione dei correi era stato utile e concreto e che non era stato considerato che i dichiaranti avevano manifestato la volontà di collaborare con l'autorità giudiziaria in epoca antecedente all'applicazione della misura da parte del Tribunale del Riesame. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta con- traddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 In relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.625 bis cod.pen. ai fini del riconoscimento della circostanza at- tenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen., il colpevole deve fornire un contributo collaborativo significativo per l'individuazione dei com- plici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta, la cui utilità e concretezza è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'attenuante della collaborazione in relazione alla chiamata in correità di un soggetto che aveva già reso piena ed immediata confessione sez.5, n.13386 del 17/12/2020, Dondolini, Rv.280850). Il giudice di appello con argomenti logici e privi di contraddi- zioni, che si sottraggono pertanto al sindacato di legittimità, che le dichiara- zioni rese in forma scritta dai ricorrenti risultavano intempestive e prive di utilità in quanto già al momento della richiesta della misura cautelare l'auto- rità procedente mostrava di conoscere la identità degli altri correi e di avere considerato la loro partecipazione al reato, come successivamente eviden- ziato nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il consigliere