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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51346/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 25457/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso, attinente alla negata concessione delle attenuanti generiche/, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le relative argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 5); Ritenuto che la censura attinente alla mancata disapplicazione della recidiva non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello che verteva unicamente sulla affermazione di responsabilità e sulla negata concessione delle attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 25457/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso, attinente alla negata concessione delle attenuanti generiche/, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le relative argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 5); Ritenuto che la censura attinente alla mancata disapplicazione della recidiva non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello che verteva unicamente sulla affermazione di responsabilità e sulla negata concessione delle attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 51346/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris