CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07026/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione della sospensione della patente di guida; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Trapani, su conforme richiesta delle parti, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di mesi uno di arresto ed euro ottocento di multa, sostituita ex art. 186, comma 9-bis, cod. proc. pen. in lavoro di pubblica utilità per la durata di mesi uno per la pena detentiva e ragguagliata ex art. 135 cod. pen. nella misura di euro settemilacinquecento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), C.d.S.. 2. La Procura generale presso la Corte di appello di Palermo ricorre per Cassa- zione avverso la sentenza suindicata per violazione di legge, deducendo che il Tribu- nale aveva omesso l'applicazione della sospensione della patente di guida. 3. Il ricorso è fondato. Già da epoca remota, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 8488 del 27 maggio 1998, Bo.) hanno affermato che in caso di guida in stato di ebbrezza, anche con la sentenza di patteggiamento deve essere applicata la sospensione della patente di guida, che, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria, non rientra tra quelle espressamente escluse dall'art. 445 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27994 del 03/07/2012, Marcel, Rv. 253591). Si tratta, infatti, di sanzione amministrativa accessoria e non già di pena acces- soria, dovendo dunque trovare applicazione anche in caso di sentenza di patteggia- mento, pur se non oggetto di accordo (Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871; Sez. 4, n. 36868 del 14/03/2007, Francavilla, Rv. 237231). Gli stessi art. 186, comma 2-quater e 222, C.d.S. fanno espresso riferimento anche alla sentenza di patteggiamento fra le ipotesi cui consegue di diritto l'applica- zione della sospensione della patente di guida (Sez. 4, n. 27931 del 05/05/2005, Saoner, Rv. 232015). 4. Per tali ragioni, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione di sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trapani (in diversa persona fisica), che dovrà ap- plicare la suddetta sanzione amministrativa determinandone la durata, esercitando sul punto il proprio potere discrezionale. L P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla san- zione amministrativa accessoria e rinvia sul punto al Tribunale di Trapani. Così deciso in Roma il 17 novem