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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 32057/2023

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Ravenna che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 13, comma 13, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato a Ravenna il 30/11/2020.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo assoluta carenza di motivazione in ordine alla sussi- stenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, poiché l'impugnata sentenza ha espressamente motivato le ragioni della ritenuta piena consapevolezza dello Smaci di avere violato il divieto di reingresso in Italia, contenuto nel decreto di espulsione del Prefetto di Ravenna, debitamente tradotto in lingua veicolare.

L'intero apparato argomentativo dell'impugnata sentenza, dunque, converge nell'escludere la sussistenza di cause di prosciogli- mento ex art. 129 cod. proc. pen.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Ravenna che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 13, comma 13, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato a Ravenna il 30/11/2020. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo assoluta carenza di motivazione in ordine alla sussi- stenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, poiché l'impugnata sentenza ha espressamente motivato le ragioni della ritenuta piena consapevolezza dello Smaci di avere violato il divieto di reingresso in Italia, contenuto nel decreto di espulsione del Prefetto di Ravenna, debitamente tradotto in lingua veicolare. L'intero apparato argomentativo dell'impugnata sentenza, dunque, converge nell'escludere la sussistenza di cause di prosciogli- mento ex art. 129 cod. proc. pen. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 32057/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris