CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31621/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 a NOTO il 05/07/1966 iavverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto con cui si deduce il vizio della motivazione in relazione alla conferma della responsabilità, risulta formulato in termini non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, oltre che meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; che, inoltre, le doglianze prospettate sono generiche, risultando carenti dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; considerato che, in proposito, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento ritenendo le dichiarazioni giustificative della [OSCURATO:PERSONA] inverosimili con motivazione priva di vizi logici ed aderente alle emergenze processuali che non si presta ad alcuna censura in questa sede (pag. 2 della sentenza impugnata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C CE A [OSCURATO:PERSONA] nte !, • andracchiffe Massimo irrotti ¦.›.- e t— 26 A 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dou.ssa K