CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 14482/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, nate a Milano il 16/05/1999 avverso la sentenza emessa in data 24/11/2025 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Milano ha citato a giudizio [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di evasione commessi in data 24 aprile 2023 e 17 giugno 2023, quando si sarebbe allontanato ingiustificatamente dall'abitazione di Bresso, ove era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.2. Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 13 novembre 2024, ha dichiarato l'imputato corpevole dei reati -ascrittigli e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di nove mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 3. Con la pronuncia impugnata, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza impugnata e ha condannato l'imputato appellante al pagamento delle spese del grado. 4. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, proponendo quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza degli artt. 546 cod. proc. pen. e 111 Cost. e ha chiesto la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione in relazione al reato di evasione commesso in data 24 aprile 2023. Il difensore premette che, ancorché nel capo di imputazione fosse stata contestata la commissione di due distinti episodi di evasione (commessi rispettivamente in data 24 aprile 2023 e 17 giugno 2023), il Tribunale ha motivato esclusivamente sul secondo e ha condannato l'imputato per entrambi. La Corte dì appello, inoltre, qualificando questo vizio come una mera nullità relativa, sanabile ai sensi dell'art. 604, comma 5, cod. proc. pen., ha ritenuto di integrare la motivazione integralmente carente sul primo episodio di evasione. Ad avviso del difensore, tuttavia, l'omissione integrale della motivazione relativa a un delitto contestato (e, dunque, la sua inesistenza) sarebbe insuscettibile di essere integrata dal giudice dell'appello e imporrebbe, ai sensi dell'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., il rinvio al giudice di primo grado (come ritenuto da Sez. 2, n. 28467 del 13/04/2011, Castrogiovanni, Rv. 250905 — 01; Sez. 2, n. 16829 del 09/04/2008, Bloise, Rv. 239786 - 01). L'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità che, qualificando la carenza di motivazione una mera nullità relativa, consente al giudice di appello di integrare la motivazione assente della sentenza di primo grado sarebbe, dunque, errato, in quanto determina per l'imputato la perdita di un grado di giurisdizione. La Corte di appello di Milano, dunque, avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado sul punte e restituire gli atti al giudice di primo grado. 4.2. Il difensore, con il secondo motivo, ha censurato il vizio di omessa motivazione sull'elemento soggettivo dei delitti di evasione del 24 aprile 2023 e del 17 giugno 2023, in quanto la Corte di appello avrebbe affermato apoditticamente la volontarietà della condotta incriminata in entrambe le 2occasioni, limitandosi a inferire il dolo dell'imputato dall'elemento materiale del reato. 4.3. Con il terzo motivo il difensore ha eccepito il vizio di motivazione con riferimento al diniego della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello avrebbe ritenuto la gravità delle condotte accertate con mere frasi di stile e senza operare quella valutazione globale richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per applicare l'art. 131-bis cod. pen. Tra i precedenti ostativi, inoltre, non potrebbe essere considerato il reato di evasione commesso nel 2024 per il quale l'imputato è stato assolto per particolare tenuità del fatto. 4.4. Con il quarto motivo il difensore ha dedotto il carattere immotivato del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'esclusione della determinazione della pena nel minimo edittale. La Corte di appello avrebbe escluso l'applicazione delle attenuanti generiche con una motivazione di puro stile, riferita ai precedenti penali dell'imputato, e senza operare la valutazione concreta e individualizzante richiesta dalla giurisprudenza di legittimità nel sindacato relativo all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. La considerazione delle modalità della condotta e della corretta condotta processuale dell'imputato avrebbero, inoltre, dovuto indurre i giudici di merito ad irrogare una pena contenuta nei minimi edittali. Sarebbe, peraltro, illegittimo il riferimento operato dalla Corte di appello all'adeguatezza della pena irrogata, in quanto la determinazione della pena non può sostituire la valutazione relativa all'applicazione delle attenuanti generiche. 5. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 12 marzo 2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono complessivamente infondati. 2. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'inosservanza degli artt. 546 cod. proc. pen. e 111 Cost. e ha chiesto la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione in relazione al reato di evasione commesso in data 24 aprile 2023. 33. Il motivo è infondato, in quanto legittimamente la Corte di appello ha applicato l'art. 604, comma 5 (e non comma 4), cod. proc. pen. e ha integrato la motivazione integralmente mancante in relazione al primo episodio di evasione contestato. Secondo l'orientamento largamente prevalente della giurisprudenza di legittimità, la mancanza assoluta di motivazione della sentenza in relazione a un capo d'imputazione non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, senza che ciò comporti la privazione per l'imputato di un grado del giudizio (Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2025, Diana, Rv. 287505 - 01; cfr. anche Sez. 5, n. 23036 del 18/03/2025, Grandi, Rv. 288200 - 01). La mancanza assoluta di motivazione della sentenza integra, infatti, un'ipotesi di nullità, ma non di inesistenza del provvedimento (cfr. Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118). Tale vizio dell'atto sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. 2, n. 43112 del 31/10/2024; Sez. 2, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735-01; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513-01; Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118-01). La possibilità di rimediare alla mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello, predisponendo anche integralmente la motivazione mancante, in forza dei suoi poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, non comporta la privazione per l'imputato di un grado del giudizio (Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2025, Diana, Rv. 287505). Ed infatti, la mancanza di motivazione del provvedimento di primo grado non è equiparabile alla privazione di un grado del giudizio, posto che il processo, inteso come sequenza di atti che si chiude con la decisione del giudice all'esito di un'udienza, si è celebrato ed è terminato con una statuizione. Ciò che difetta è unicamente la motivazione, ma tale difetto, come si è già evidenziato, integra un vizio dell'atto e non un'ipotesi di inesistenza dello stesso (cfr. Sez. U, n. 3287 del 2009, cit.), senza possibilità di equiparazione tra le due categorie logico-giuridiche. Come ha precisato la citata sentenza n. 1270 del 2025, una volta chiarito che la sentenza priva di motivazione è pur sempre una statuizione idonea a definire un grado del processo e che l'omessa motivazione costituisce una mera ipotesi di nullità della sentenza impugnata, ne consegue l'insussistenza di qualsiasi lesione 4del diritto dell'imputato a due gradi del procedimento, che peraltro non è garantito dall'art. 111 Cost. e non configura, quindi, uno degli aspetti del giusto processo sancito dalla Cara costituzionale. Le Sezioni unite di questa Corte hanno, tuttavia, mutato impostazione sul punto nella sentenza Ndiaye (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, non massimata sul punto). La Corte ha rilevato che la soluzione della nullità relativa e, quindi, della sanabilità del vizio ex art. 606 cod. proc. pen. (consentendo che la motivazione totalmente omessa dal primo giudice sia redatta dal giudice di appello) viene di fatto a privare la difesa - che quella motivazione non ha conosciuto, perché mancante - di un grado di giudizio, non consentendo alla stessa difesa di poter svolgere deduzioni in mancanza dell'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione è fondata (Sez. 3, n. 34943 del 15/10/2020, Gettapietra, Rv. 280443 - 01). In questa prospettiva, le Sezioni unite hanno dato continuità all'esegesi che avevano accolto già nel 2006 per il caso di sentenza non intellegibile, paragonandola alla omessa esposizione dei dati e delle valutazioni che devono giustificare il dispositivo, che comporta la violazione del diritto al contraddittorio e quindi una invalidità a regime intermedio, in quanto risulta così pregiudicata la possibilità di ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di efficace difesa (Sez. U, n. 42363 del 28/11/2006, Giuffrida, Rv. 234916 - 01; in senso adesivo, Sez. 5, n. 46124 del 26/09/2014, Dominioni, Rv. 261685 - 01). Il principio da ultimo affermato dalle Sezioni unite, come risulta dai precedenti espressamente richiamati, opera ove l'impugnazione abbia devoluto alla Corte di appello esclusivamente la cognizione della nullità o dell'inesistenza della sentenza di primo grado. Ove, infatti, l'atto di appello abbia devoluto al giudice dell'impugnazione anche il merito della regiudicanda, è consentito ai giudici di secondo grado integrare la motivazione carente, utilizzando le prove già legittimamente acquisite nel precedente grado di giudizio nel contraddittorio delle parti (secondo il principi affermati in fattispecie analoghe da Sez. 3, n. 34943 del 15/10/2020, Gettapietra, Rv. 280443 — 01; Sez. 2, n. 28467 del 13/04/2011, Castrogiovanni, Rv. 250905- 01). Nel caso di specie, dunque, la Corte di appello di Milano ha legittimamente integrato la motivazione, in quanto l'imputato nell'atto di appello non si è limitato a dedurre la nullità della sentenza di primo grado, ma si è difeso nel merito, dimostrando di essere in grado di svolgere deduzioni, pur in mancanza dell'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione è fondata. 4. Il difensore, con il secondo motivo, ha censurato il vizio di omessa 5motivazione sull'elemento soggettivo dei delitti di evasione del 24 aprile 2023 e del 17 giugno 2023, in quanto la Corte di appello avrebbe affermato apoditticamente la volontarietà della condotta incriminata in entrambe le occasioni, limitandosi a inferire il dolo dall'elemento materiale del reato. 5. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, e sollecita una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). La Corte di appello ha, peraltro, motivato non incongruamente in ordine alla volontarietà e al carattere ingiustificato dell'allontanamento dell'imputato dal domicilio in entrambi gli episodi di evasione contestati. 6. Con il terzo motivo il difensore ha eccepito il vizio di motivazione con riferimento al diniego della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 7. Il motivo è inammissibile per aspecificità, prima ancora che infondato. La Corte di appello ha non incongruamente escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., in ragione della obiettiva gravità degli episodi di evasione accertati e ha ritenuto ostativa la commissione da parte dell'imputato di più reati di evasione, quelli contestati nel presente precedente e il precedente penale specifico, costituito da una sentenza di assoluzione ex art. 131 bis cod. pen. La giurisprudenza di legittimità, peraltro, con orientamento costante, ritiene che la sentenza di assoluzione emessa ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. rilevi ai fini del giudizio di abitualità, in quanto tale causa di non punibilità lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 6, n. 19567 del 11/04/2024, Rv. 286477 - 01; Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214; Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara, Rv. 263885). 8. Con il quarto motivo il difensore ha dedotto il carattere immotivato del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'esclusione della determinazione della pena nel minimo edittale 69. Il motivo è manifestamente infondato. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato compiutamente assolto. I giudici di appello non illogicamente hanno escluso l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione dei plurimi precedenti penali dai quali è gravato l'imputato (per cessione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ricettazione), che connotarlo negativamente la sua personalità e ne dimostrano la proclività a delinquere. La censura relativa al vizio di motivazione relativo alla determinazione della pena è manifestamente infondato, oltre che carente di interesse. Il Tribunale di Milano ha, infatti, inflitto all'imputato una pena inferiore al minimo edittale (nove mesi di reclusione) e non vi è stata impugnazione del Pubblico Ministero sul punto. 10. Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente, in conformità al disposto dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q. P.Q.M?idnte [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] icciarelli 7