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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 42547/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati, avendo La Corte del merito, con valutazione prognostica argomentata in modo logico e puntuale, escluso i presupposti costituitivi utili alla applicazione di una misura sostitutiva anche diversa da quella implicitamente assentita dall'imputato con l'accordo di cui al concordato non validato, così da rendere in sé manifestamente inconferente anche la lamentata mancata instaurazione del meccanismo di cui all'art 545 bis cpp, assorbito dalle dette considerazioni di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati, avendo La Corte del merito, con valutazione prognostica argomentata in modo logico e puntuale, escluso i presupposti costituitivi utili alla applicazione di una misura sostitutiva anche diversa da quella implicitamente assentita dall'imputato con l'accordo di cui al concordato non validato, così da rendere in sé manifestamente inconferente anche la lamentata mancata instaurazione del meccanismo di cui all'art 545 bis cpp, assorbito dalle dette considerazioni di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.
Sentenza Cassazione n. 42547/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris