CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08416/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Mariaemanuela GUERRA, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 gennaio 2022 la Corte d'Appello di Roma rigettava la richiesta di rescissione del giudicato presentata il 23 settembre 2021 ex art. 629-bis cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza di condanna per i reati di tentata estorsione e sequestro di persona, emessa il 4 luglio 2018 dalla Corte di appello di Roma, in riforma di quella del Tribunale di Viterbo in data 29 aprile 2014, divenuta irrevocabile il 2 novembre 2020.Allo stesso tempo la Corte territoriale disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, competente a decidere sulla richiesta di Vladut di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, proposta in via subordinata nella istanza. 2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione della legge processuale. La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto realizzata la conoscenza del procedimento in conseguenza dell'unica dichiarazione di domicilio effettuata all'ufficio matricola del carcere al momento della scarcerazione nella fase delle indagini preliminari, avvenuta senza assistenza linguistica e su atti non tradotti e contenente una nomina fiduciaria del legale in realtà designato d'ufficio. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento della richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, ritenuta inammissibile quella di rescissione del giudicato. La difesa ha poi irritualmente chiesto la trattazione orale, atteso che il presente procedimento si è svolto con le modalità previste dall'art. 611 cod. proc. pen. (camera di consiglio non partecipata, con contraddittorio cartolare). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come osservato in via preliminare dalla Corte di appello, che poi irritualmente è entrata nel merito, la richiesta di rescissione del giudicato, poi reiterata nel ricorso in esame, era inammissibile, in quanto l'art. 625-ter, comma 1, del codice di rito prevede che detta richiesta possa essere presentata dal condannato «nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo» e la disposizione non può dunque riguardare un contumace (non irreperibile) quale è stato dichiarato il richiedente nel processo a suo carico. Ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992; Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati, Rv. 277240; Sez. 6, n. 10000 del 14/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269665).3. La Corte territoriale ha poi trasmesso gli atti a questa Corte, competente ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen. per la decisione in ordine alla richiesta subordinata, intesa a ottenere la restituzione in termini per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 4 luglio 2018 dalla Corte di appello di Roma. Il comma 2-bis dello stesso articolo disponeva che la richiesta dovesse essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato aveva avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In proposito questa Corte ha di recente affermato il principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale la domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale, secondo la disciplina prevista dal previgente art. 175, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen., è tempestiva se presentata al giudice competente entro trenta giorni dal momento in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Conseguentemente deve ritenersi tardiva la domanda presentata nel termine suddetto al giudice incompetente e da quest'ultimo trasmessa ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. dopo la scadenza del termine, come avvenuto nel caso di specie (v. Sez. 3, n. 10409 del 16/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278773 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 28749 del 28/06/2022, Virlan). 4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa