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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:C:2008:295
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62006CJ0266_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 5 aprile 2006, causa T‑279/02, [OSCURATO:PERSONA] AG/Commissione, con la quale il Tribunale ha parzialmente respinto il ricorso che chiedeva l’annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 2002, 2003/674/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (GU 2003, L 255, pag. 1) – Intesa relativa al mercato della metionina – Requisiti del principio di legalità delle infrazioni e delle sanzioni relativamente al sistema di ammende previsto dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62

[OSCURATO:PERSONA]

1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese. 3) Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62006CJ0266_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 5 aprile 2006, causa T‑279/02, [OSCURATO:PERSONA] AG/Commissione, con la quale il Tribunale ha parzialmente respinto il ricorso che chiedeva l’annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 2002, 2003/674/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (GU 2003, L 255, pag. 1) – Intesa relativa al mercato della metionina – Requisiti del principio di legalità delle infrazioni e delle sanzioni relativamente al sistema di ammende previsto dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 [OSCURATO:PERSONA] 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese. 3) Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris