CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 10631/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2020 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado del 15 novembre 2017 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., commesso nella casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], ove si trovava detenuto, in danno di due agenti della polizia penitenziaria intenti a procedere ad un controllo della cella. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso lo Schiavone, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 529 e 649 cod. proc. pen., 39 ord. penit., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di ritenere violato il principio del ne bis in idem, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo alla luce dell'art. 4 del prot. 7 CEDU, in ragione della intervenuta applicazione all'imputato, per lo stesso fatto, di una sanzione disciplinare parificabile per afflittività ad una sanzione penale. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente negato l'applicazione della disciplina della esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto in ragione dei plurimi e gravi precedenti penali di cui l'imputato è gravato, senza tenere conto che il comportamento accertato non era stato significativamente pericoloso, che l'interessato era stato già sanzionato disciplinarmente e che il giudice di primo grado aveva escluso la recidiva contestata. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per l'aspecificità del suo contenuto, nei termini di seguito precisati. Nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione è stato riconosciuto un margine di operatività al divieto del c.d. 'doppio binario sanzionatorio', in base al quale si è sostenuto che, in applicazione dell'art. 4 Prot. n. 7 CEDU (secondo cui « nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato»), una violazione del ne bis in idem sia astrattamente configurabile anche nel caso di uno stesso fatto illecito sia stato perseguito in sede penale e in sede amministrativa. E' stata la Corte di Strasburgo, partendo da una propria sentenza del 1976 in cui aveva precisato che per qualificare come 'penale' una sanzione occorra tenere conto della definizione dell'illecito data dall'ordinamento nazionale, della natura dell'offesa, nonché della natura e del grado di severità della punizione (Corte EDU, 08/06/1976, A-22, Engel c. [OSCURATO:PERSONA]), a chiarire che quel divieto debba considerarsi violato laddove vi sia medesimezza dei fatti e la sanzione prevista per l'illecito amministrativo possa considerarsi, per la particolare afflittività, parificabile ad una sanzione attinente alla "materia penale (Corte EDU, 15/01/2013, 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia). Più di recente, i Giudici europei hanno, tuttavia, puntualizzato che è compatibile con la CEDU un sistema normativo nazionale che preveda la doppia sanzione, amministrativa e penale, per una medesima vicenda fattuale e nei riguardi della stessa persona, laddove esista tra i due procedimenti una connplementarietà «sostanziale e temporale sufficientemente stretta »: ammettendo lo svolgimento parallelo, anche non coevo, del procedimento amministrativo e di quello penale, purché il collegamento temporale sia « sufficientemente vicino », se l'interessato possa prevedere quella duplicazione e se non patisca un « sacrificio eccessivamente sproporzionato » (Corte EDU, 15/11/2016, 24130/11, A. e B. c. Norvegia. Ora, in applicazione di tali indicazioni esegetiche va detto che la doglianza formulata dalla difesa dell'odierno ricorrente si presenta indeterminata. Ed infatti, oltre ad essere discutibile l'affermazione secondo la quale una sanzione disciplinare, qual è quella prevista dall'art. 39 ord. penit., che attiene esclusivamente alle modalità di espiazione di una pena detentiva e che ha come finalità quella di garantire la sicurezza nell'istituto di reclusione, possa essere equiparata alla sanzione penale che comporta la privazione della libertà personale del condannato per il tempo stabilito dal giudice (così, tra le altre, Sez. 6, n. 28112 del 25/09/2020, Granata, non massimata; Sez. 6, n. 1645 del 12/11/2019, dep. 2020, Montella, Rv. 278099; Sez. 6, n. 31873 del 09/05/2017, Basco, Rv. 270852), il ricorrente ha omesso di indicare gli ulteriori concreti elementi che permettono di ritenere operante nel caso di specie quel divieto: quali la connplementarietà sostanziale e temporale sufficientemente stretta tra il procedimento amministrativo e quello penale, la prevedibilità da parte dell'interessato di quella duplicazione sanzionatoria e l'entità del risultato finale in termini di «sacrificio eccessivamente sproporzionato».3. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Nel rispondere alla sollecitazione formulata in maniera aspecifica dall'appellante, la Corte territoriale ha chiarito come non potesse considerarsi di particolare tenuità una condotta tenuta, con l'uso di violenza ai danni due pubblici ufficiali, da un soggetto gravato da plurimi e gravissimi precedenti penali anche specifici, perché commessi con l'uso di violenza e minaccia: così implicitamente sottolineando come all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. fossero ostative le modalità gravi della condotta tenuta dall'imputato, espressiva di un comportamento abituale. Tale decisione si pone in linea con l'orientamento interpretativo fornito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i