CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 14591/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. LIBERTA' di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 5.12.2025 il Tribunale di Catania, pronunciandosisull’istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza delGip di Catania del 3.11.2025 di applicazione della misura degli arresti domiciliariper i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 2 e 3 dellacontestazione) ha annullato l’ordinanza limitatamente all’aggravante di cui all’art.80 d.p.r. n. 309 del 1990, confermandola per il resto.Alla stessa veniva contestato per il periodo da luglio al 4 dicembre 2023 diessere partecipe all’associazione dedita al traffico di cocaina, crack, hashishoperante nei quartieri catanesi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed in una zona diMisterbianco, mettendo a disposizione del sodalizio, unitamente alla sorellaCampo [OSCURATO:PERSONA], il suo appartamento in via Fortuna n. 42 per la custodia dellostupefacente del tipo cocaina nonché per aver commercializzato stupefacente deltipo cocaina, crack, marijuana ed hashish.2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia,ha proposto ricorso per cassazione formulando tre motivi.Con il primo deduce l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273cod.proc.pen. in ordine ai reati di cui ai capi 2) e 3) con particolare riferimentoall’insussistenza dei requisiti idonei a qualificare la condotta ex art. 74 d.p.r. n.309 del 1990 e la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)nonché l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione ex art. 606 comma 1,lett. e) cod.proc.pen. ed il mancato confronto con i motivi di gravame.Si assume che l’ordinanza impugnata é incorsa in un’evidente contraddizionelogica e giuridica laddove, da un lato ha affermato che il sodalizio opera conmetodo mafioso ed é inserito in un conflitto violento tra gruppi criminali,dall’altro esclude che la ricorrente partecipi a tale metodo senza spiegaretuttavia come possa far parte del sodalizio di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del1990, limitandosi quindi l’ordinanza ad una differenziazione apodittica della suaposizione soggettiva.Si sostiene che mentre é indiscutibile la conoscenza da parte della ricorrentedella predisposizione dell’appartamento ai fini di un’attività illecita legata allospaccio di sostanza stupefacente, non é pacifica invece la sua partecipazione adun’associazione finalizzata allo spaccio.Si ritiene che la stabile dazione di un immobile ai fini dello stoccaggio dellostupefacente non sia da sola sufficiente a far ritenere provata la condottacontestata non rilevandosi conversazioni e rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli altri sodali.Inoltre l’ordinanza impugnata omette di considerare adeguatamente la carenzadi qualsivoglia evidenza di un ruolo stabile dell’indagata nell’organizzazione,essendo la condotta attribuita alla medesima marginale, episodica e priva diqualsiasi carattere organizzato, difettando la prova del dolo richiesto ai fini dellaconfigurazione del reato associativo.L’incoerenza di tale motivazione si riflette poi sulla valutazione delle esigenzecautelari e sulla scelta della misura detentiva.Con il secondo motivo si duole della mancanza e l’illogicità della motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., del mancato confronto con imotivi di gravame nonché della mancata derubricazione del fatto nella fattispeciedi cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990.Si sostiene che il reato ascritto alla odierna ricorrente deve essere piùcorrettamente ricondotto nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5,d.p.r. n. 309 del 1990, trattandosi peraltro di c.d. droga parlata.Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione agli artt.274 e 275 cod,.proc.pen. e la carenza e l’illogicità della motivazione sulleesigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura.Si censura la valutazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelarirealizzandosi un automatismo cautelare nonché la scelta della misura nonessendovi alcuna motivazione circa l’inadeguatezza di misure meno afflittive.3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso é infondato.Va premesso che nei confronti dell’odierna ricorrente é stato ritenuto un quadrodi gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 2) e 3) della contestazione,quale partecipe dell’associazione dedita al traffico di cocaina, crack, hashish,operante nei quartieri catanesi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed in una zona diMisterbianco, esclusa dal Gip la ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis1cod.pen. e ritenute invece le aggravanti dell’essere l’associazione armata ecomposta da più di dieci partecipi anche dediti al consumo di stupefacenti.Il Tribunale di Catania, adito in sede di riesame, ha escluso nei riguardi dellaodierna ricorrente la circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.p.r. n. 309 del1990, confermando nel resto le valutazioni del Gip.La prima censura, con cui si assume la contraddittorietà dell’ordinanzaimpugnata, per avere il giudice adito differenziato la posizione della ricorrente,chiamata a rispondere del reato di cui al capo 2) solo come partecipe, mentreinvece erano state ritenute per il sodalizio le aggravanti di cui all’art. 416 bis 1cod.pen. e dell’essere l’associazione armata, é inammissibile, atteso che conriguardo alla prima aggravante non si confronta con la circostanza che dettaaggravante era già stata esclusa dal Gip (non rinvenendosi evidenze utili adimostrare l’effettivo collegamento tra l’attività di spaccio e gli interessi del clanmafioso dei Cursoti milanesi) mentre, con riguardo alla seconda, la questionenon risulta essere stata devoluta con il riesame.Ed invero in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", purnella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifestadall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare ledoglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativavalutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate ecomplete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi.Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso chesottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possonotrovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancataosservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, exart. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505).Con riguardo al ruolo riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA], l’ordinanza impugnata, conmotivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto che dal compendioprobatorio ed in particolare da quello intercettivo emerga che la stessapartecipava al programma criminoso dell’associazione de qua organizzata dalPalermo e da Licciardello mettendo a disposizione del sodalizio la sua abitazionedi via Fortuna n. 42 dove il Greco, su incarico del Palermo, prelevavaperiodicamente quantità di stupefacenti per destinarle alle piazze di spaccio,custodendo quindi grossi quantitativi di stupefacenti di vario tipo e fornendodirettamente le chiavi al Greco.Quanto alla consapevolezza di appartenere all’associazione, l’ordinanza ha postoin rilievo come sintomatica dell’animus associandi sia stata la richiesta rivolta alPalermo dopo l’arresto della sorella [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] di fornire allastessa il danaro necessario per il biglietto aereo onde consentirle di raggiungereRavenna dove scontare gli arresti domiciliari nonché una successiva richiestavolta ad ottenere altro denaro per il mantenimento della sorella e dei figli dellamedesima.2. Infondato é anche il secondo motivo.Nell’escludere la richiesta derubricazione del reato di cui all’art. 73, contestato alcapo 3) nell’ipotesi di cui al comma 5, l’ordinanza impugnata, con motivazionenon manifestamente illogica, ha fatto riferimento alla gravità dei fatti contestativalutati alla luce della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso di cui alcapo 2). Ad ulteriormente confortare tale giudizio, giova evidenziare chel’originaria ordinanza applicativa della misura aveva sottolineato come i reati finefossero qualificati da strategie e modalità insidiose messe a punto dal sodalizio alfine di eludere i controlli di polizia, come attestato dal rapporto tra scorteimponenti di sostanze e cessioni di quantitativi esigui.3. Infondato é il terzo motivo.L’ordinanza impugnata, ritenuta la duplice presunzione cautelare ai sensi dell’art.275, comma 3, cod.proc.pen. in ragione della contestazione di cui al capo 2), havalutato, con motivazione non manifestamente illogica ed in linea con i principielaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle esigenzecautelari e di adeguatezza della misura, che detta presunzione non possa esseresuperata in punto di sussistenza delle esigenze cautelari in ragione della gravitàdei reati contestati e del ruolo assunto dalla ricorrente nell’ambito del sodaliziocriminoso di custode della sostanza stupefacente. Parimenti ha ritenuto che glielementi evidenziati non consentano di ritenere adeguata una misura nondetentiva non essendo possibile esprimere un giudizio prognostico favorevolesulla futura condotta dell’indagata.4. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 18.2.2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]