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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 44999/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si risolve in una doglianza "di merito" sulla valutazione operata dalla Corte che, diversamente da quanto opinato dalla difesa, non si è soffermata sul solo profilo soggettivo della capacità a delinquere (comunque a tal fine rilevante : cfr., Sez. 3 - , n. 20279 del 21/03/2023, Malgrati, Rv. 284617 - 01) ma, anche, con argomentazione non considerata dalla difesa, sulla oggettiva gravità del fatto consistito nel carpire fraudolentemente le credenziali necessarie per utilizzare la postepay della vittima con la tecnica del cd phishing e, pertanto, complessivamente da ritenere di non lieve offensività; considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale motivato in merito alla prognosi negativa sulla futura astensione dal commettere altri delitti, sostenendola con argomentazioni che, in merito ad una decisione largamente discrezionale, sono comunque esenti da profili di manifesta illogicità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si risolve in una doglianza "di merito" sulla valutazione operata dalla Corte che, diversamente da quanto opinato dalla difesa, non si è soffermata sul solo profilo soggettivo della capacità a delinquere (comunque a tal fine rilevante : cfr., Sez. 3 - , n. 20279 del 21/03/2023, Malgrati, Rv. 284617 - 01) ma, anche, con argomentazione non considerata dalla difesa, sulla oggettiva gravità del fatto consistito nel carpire fraudolentemente le credenziali necessarie per utilizzare la postepay della vittima con la tecnica del cd phishing e, pertanto, complessivamente da ritenere di non lieve offensività; considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale motivato in merito alla prognosi negativa sulla futura astensione dal commettere altri delitti, sostenendola con argomentazioni che, in merito ad una decisione largamente discrezionale, sono comunque esenti da profili di manifesta illogicità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44999/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris