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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 43176/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/07/2020 del TRIBUNALE di MILANOi) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché esso è stato già deciso con ordinanza di questa Corte n.36987 del 2021 e che, quindi, il presente procedimento costituisce una duplicazione di quello già definito.

Ritenuto, pertanto, che il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di alcuna somma in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso, in Roma il 13 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/07/2020 del TRIBUNALE di MILANOi) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché esso è stato già deciso con ordinanza di questa Corte n.36987 del 2021 e che, quindi, il presente procedimento costituisce una duplicazione di quello già definito. Ritenuto, pertanto, che il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di alcuna somma in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, in Roma il 13 ottobre 2022.
Decreto Cassazione n. 43176/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris