CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 gennaio 2025
Cassazione n. 00394/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA suiricorsi proposti da: PiombettiAndrea [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; CrescentiniMattia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 31/01/2025 del TRIBUNALE di Ancon a Vistigli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; uditoil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo che i ricorsi venga no convertit i in appello c on trasmissionedegli atti alla corte di appello; in subordine e nel merito chiede che laCorte di cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reatidi cui ai capi a) , b) e c) commessi prima del primo gennaio 2020, perchè estinti p er prescrizione e (conseguentemente) limitatamente alla condanna al risarcimento del danno ad esso relativo e, limitatamente al termine per il pagamentodelle somme a titolo di risarcimento del danno, con rinvio alla corte di appello;rigetto nel rest o; uditol’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e, quale sostituto processualedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendola trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.AndreaPiombetti e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con separati atti a firma deirispettivi difensori, per l’annullamento della sentenza del 31 gennaio 2025 del [OSCURATO:PERSONA] che li ha dichiarati penalmente responsabili, il Piombet ti dei reatidi cui ai capi A, B e C della rubrica, il [OSCURATO:PERSONA] dei reati di cui ai capi A e D eli ha condannati, rispettivamente, alla pena di un anno e sei mesi di arresto e 25.000euro di ammenda il primo, di un anno di arresto e 18.000 euro di amme nda il secondo. Entrambi rispondono, a vario titolo, del reato di cui agli artt. 81, secondocomma, 110 cod. pen., 2, comma 1, lett. a) ed f), legge n. 150 del 1992 peraver importato ed esportato esemplari di cactus senza il prescritto certificato olicenza nonché per aver detenuto, esposto, offerto in vendita o comunque ceduto afini commerciali esemplari di cactus inclusi negli allegati B della Convenzione di Washingtonsenza la prescritta documentazione CITES. Con la stessa sentenza i ricorrentisono st ati altresì condannati al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile “Associazione per la Biodiversità e la sua Conservazione” (“ABC”),risarcimento cui è stata subordinata la concessione della sospensione condizionaledella pena. 2.AndreaPiombetti articola, per il tramite dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sei motivi. 2.1.Conil primo motivo deduce la violazione del principio del giusto processo sancitodagli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 495, comma 2, cod. proc. pen. L’istruttoriadibattimentale - a fferma - è consistita nell’acquisizione delle sole prove d’accusa avendo il Giudice, all’udienza del 31 gennaio 2025, revocato l’ordinanza di ammissione delle prove a discarico e chiuso l’istruttoria dibattimentale.A sostegno dell’ingiustizia della condan na, lamenta, altresì: a) la mancata trascrizione completa dell’esame reso dal testimone d’accusa, M.llo [OSCURATO:PERSONA], monca di gran parte delle dichiarazioni rese in sede di controesame del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di tutte quelle rese in sede di controesamedel difensore di [OSCURATO:PERSONA]; b) l’utilizzazione di atti dell’indagine in violazionedell’art. 191 cod. proc. pen., in particolare: (i) dell’informativa di polizia giudiziaria del 6 ottobre 2020 che, benché formalmente espunta dal Giudice e dichiaratanon utilizzabile ai fini della decisione con ordinanze rese alle udienze del 19aprile 2024 e del 31 gennaio 2025, reca appunti personalmente annotati dal Giudicestesso; (ii) delle relazioni dei periti sulle piante sequestrate al [OSCURATO:PERSONA] chenonrisultano inserite nel fascicolo del dibattimento perché il Pubblico Ministero nondovrebbe averle depositate telematicamente e che in ogni caso non potevano essereacquisite senza la preventiva escussione dei periti, non potendo essere ritenutaa tal fine va lida la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria che ne haconfermato l’esito. 2.2.Conil secondo motivo deduce, con riferimento agli accertamenti svolti per identificaree classificare gli esemplari sequestrati il 4 febbraio ed il 6 febbraio 2020 e per individuarne la provenienza, l’inosservanza e l’erronea applicazione degliartt. 1 e 2, legge n. 150 del 1992, nonché, ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità,di inammissibilità o di decadenza. Sullapremessa che, in tema di esemplari protetti dalla normativa CITES, è necessario un accertamento da cui emergano gli elementi significativi che consentanodi identificarli, classificarli e stabilirne la pro venienza, lamenta che: (i) nel caso di specie non è stato effettuato alcun legittimo accertamento con le garanziedifensive che consentisse di identificare gli esemplari sequestrati il 4 ed il 6 febbraio 2020; (ii) gli accertamenti tecnici sono stati dispo sti dal Pubblico ministeroai sensi e per gli effetti dell’art. 360 cod. proc. pen., in considerazione dellaloro non ripetibilità, ed eseguiti tuttavia senza che ne fosse stato dato avviso alle persone sottoposte alle indagini; (iii) l’omesso avviso ha re so nullo l’accertamentoe ha leso il diritto di difesa non potendo essere ripetuto sulle piante nel frattempo già restituite dal Pubblico ministero alle autorità cilene (866 esemplari,restituiti il 1 aprile 2021) e su quelle rimaste in sequestro e tuttavi a cresciutee modificate oltretutto in un ambiente che non è più quello loro naturale (art. 117 disp. att. c.p.p.), con conseguente inutilizzabilità della relazione del consulente tecnico del Pubblico ministero e inammissibilità della relativa prova testimoniale, compresa quella degli ausiliari del CT; il Tribunale ha respinto l’eccezionedi nullità e inutilizzabilità tempestivamente sollevata osservando che è stataeseguita una mera classificazione finalizzata alla individuazione della specie esul rilievo che una parte delle piante è ancora custodita presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Milano, ma si tratta di affermazione errata perché non si è trattato di accertamentofinalizzato ad una mera classificazione delle piante bensì volto ad accertarese fossero di proven ienza silvestre o artificiale; (iv) è stata violata la cd. “catena di custodia” dei reperti perché gli esemplari consegnati al Consulente tecnicodel Pubblico ministero hanno subito delle modificazioni/contaminazioni in occasionedel preliminare esame visi vo sommario eseguito nel corso delle due perquisizionidel 4 e del 6 febbraio 2020 perché l’ausiliario di polizia giudiziaria, comesi desume dalle testimonianze del M.llo [OSCURATO:PERSONA] e del Ten. Col. Cecchini, ha sradicatole piante dai vasi nelle quali erano po sate così recidendo le radici che costituisconoil principale elemento da tenere in considerazione per valutare se unapianta sia di origine selvatica oppure no. 2.3.Conil terzo motivo, che riguarda la affermata esistenza di un mercato illegaledi piante rare e la loro importazione ed esportazione, deduce l’erronea applicazionedegli artt. 1 e 2 legge n. 150 del 2022 nonché degli artt. 247, comma 1-bis,352, 354, 254 - bis, 259 cod. proc. pen. Lamenta che: (i) la relazione del consulentetecnico informatico del Pubblico ministero è inutilizzabile perché non è stata mai prodotta benché autorizzato a farlo dal Tribunale all’esito della sua audizione;(ii) in ogni caso, dalla relazione emergono indizi di reato ma non prove poiché:a) il software forense non è stato in grado di associare i files multimediali inviati/ricevuti tramite whatsapp con le relative chat come confermato dal consulente nel corso del suo esame; b) le cessioni delle piante sono state ipotizzate sulla sola base del contenuto delle e - mails e delle chat senza che i millantati pagamenti fossero stati riscontrati nella documentazione bancaria sequestrata, come si desume dalle testimonianze del perito e del Ten. Col. Cecchini. 2.4.Con il quarto motivo, che riguarda la costituzione di parte civile e il risarcimento del danno in suo favore, deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazionedegli artt. 185 cod. pen., 2043 e 2059 cod. civ., 78, comma 1, lett. d)e 523, comma 2, cod. proc. pen., nonché, ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod. proc.pen., l’inosserv anza degli artt. 74 e 91 cod. proc. pen. Lamenta,al riguardo, che: a) la ABC non è portatrice di un diritto soggettivo proprioe la lesione del dedotto interesse superindividuale e diffuso non integra un dannorisarcibile ex art. 185 cod. pen. né legitti ma la costituzione di parte civile ai sensidell’art. 76 cod. proc. pen., ma, al limite, l’intervento di cui agli artt. 91 e segg.cod. proc. pen. che non consente alcuna richiesta risarcitoria; b) il legale rappresentantedi ABC ha agito tramite l’associa zione per curare interessi suoi personali; a tal fine - aggiunge - non deve essere avallato/incentivato l'uso strumentale della giustizia che ne ha fatto [OSCURATO:PERSONA] il quale ha falsamentedenunciato un reato, ha pilotato gli accertamenti e si è poi costituito partecivile tramite la sua associazione per ottenere un lucro; c) ABC non ha patito alcundanno risarcibile essendo, per statuto, una Onlus non avente scopo di lucro, nonha allegato e provato alcun danno patrimoniale o non patrimoniale patito ma solo la lesione di “interessi superindividuali inerenti in maniera più o meno concretaalle finalità statutarie istituzionalmente perseguite”, la somma liquidata èeccessiva, non dimostrata e svincolata da qualsiasi parametro oggettivo. 2.5.Con il quinto motivo deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art.165, primo comma, cod. pen. e lamenta che il beneficio della sospensione condizionaledella pena è stato subordinato al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno entro il termine di sessanta giorni dal deposito delle motivazioni della sentenza piuttosto che dal passaggio in giudicato di quest’ultima. 3.MattiaCrescentini ha proposto, per il tramite dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], glistessi motivi di [OSCURATO:PERSONA]. 4.Ildifensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato due memorie, con la seconda dellequali deduce la prescrizione dei reati. 5.Lapartecivile ha depositato, per il tramite del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto dei ricorsi e la conferma delle statuizionicivili di condanna. 6.Iricorsi devono essere convertiti in appello e trasmessi alla Corte di appello diAncona. 7.[OSCURATO:PERSONA]: 7.1.lasentenza impugnata è appellabile essendo stati gli imputati con dannati allapena dell’arresto e dell’ammenda (art. 593 cod. proc. pen.); 7.2.neconsegue che il ricorso immediato per cassazione è consentito ma nei solicasi indicati dall’art. 569, comma 3, cod. proc. pen., con esclusione di quelli previstidall’art. 606, l ett. d) ed e); 7.3.il primo motivo di entrambi i ricorsi deduce la violazione del giusto processosotto il profilo della violazione dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., vizioscrutinabile in sede di legittimità non ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod. pr oc. pen.,bensì della successiva lettera d); 7.4.allorchétra i motivi di ricorso per cassazione proposto "per saltum" figuri quellodella mancata assunzione di prove decisive (art. 606, lett. d, cod. proc. pen.),il ricorso stesso va convertito in appello, an che se contenga motivi con cui silamenti violazione di legge del provvedimento impugnato. (Sez. 2, n. 25669 del 19/05/2009,Rutigliano, Rv. 244166 - 01; Sez. 4, n. 3388 del 28/11/2023, dep. 2024,Avitabile, non mass.); 7.5.allo stesso modo, il quarto motivo, ad onta delle violazioni di legge sostanziale e processuale dedotte, sollecita di fatto l’esame del governo logico delleprove derivanti dalla relazione informatica del consulente tecnico del pubblico ministero e dalle dichiarazioni dei testimoni d’accusa (nel senso che, ove il contenutodelle censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, le riveli,invece, come dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questionedi mero fatto, il ricorso andrà convertito in appello, Sez. 2, n. 17297 del 13/0372019,Sezze, Rv. 276441 - 01; Sez.2, n. 1848 del 17/12/2013, dep. 2014, DiRubba, Rv. 258193 - 01; Sez. 4, n. 4264 del 05/04/1996, Lucifora, Rv. 204447 -01); 7.6.ancheil quarto motivo deduce, nella sostanza, vizi di motivazione sulla sussistenzadel danno risarcibile e sull’entità del danno stesso. 7.7.Neconsegue che i ricorsi devono essere