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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31770/2026

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svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23/10/2017, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Roma aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di cinque episodi di cessione, anche in concorso, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, condannando l'implítato, per l'effetto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro ventimila di multa.

Avverso tale decisione l'imputato proponeva ricorso per cassazione all'esito del quale, con sentenza n. 36187 del 2019 del 11/06/2019, la Quarta sezione disponeva l'annullamento della pronuncia impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio in ragione della pronuncia n. 40 del 2019, con la qualela Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimo il minimo edittale di otto anni di reclusione per i reati di non lieve entità riguardanti le droghe pesanti, sostituendolo con un minimo di sei anni, rigettando il ricorso nel resto.

Con sentenza del 22/11/2025, la Corte d'appello di Roma, pronunciatasi in sede di rinvio, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni quattro, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro ventimila di multa, in applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale.

2. Avverso tale ultimo provvedimento il ricorrente, tramite difensore, propone ricorso per cassazione articolato nelle seguenti doglianze. 3.Nel primo motivo deduce che il giudice del rinvio si sarebbe limitato a dare formale esecuzione al dictum rescindente, senza tuttavia esplicitare il percorso logico-giuridico seguito nella concreta determinazione del trattamento sanzionatorio; nel secondo censura che, in sede di rinvio, la Corte territoriale avrebbe omesso ogni valutazione in ordine alle attenuanti generiche già riconosciute in primo grado, limitandosi a considerare esclusivamente l'incidenza della sentenza della Corte costituzionale. 4.11 ricorso è inammissibile.

In primo luogo, va osservato che la modalità di calcolo della pena, lungi dall'essere non intelligibile, appare chiaramente riproduttiva del relativo ragionamento del giudice di primo grado, in quanto determinata applicando il "nuovo" minimo della pena, tenuto conto della diversa forbice edittale, delle attenuanti generiche (anche sulle porzioni di pena applicate a titolo di continuazione) e di minimi aumenti per la continuazione, applicati in misura ridotta rispetto al primo grado con decurtazione, come detto, del terzo.

Il ricorrente, dunque, non ha interesse ad impugnare il trattamento sanzionatorio perché si tratta di pena minima edittale e del massimo della diminuzione per le circostanze attenuanti generiche.

In ogni caso il motivo è manifestamente infondato alla luce del principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui a fronte dell'irrogazione di una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01).

Il medesimo principio è valido anche quando, come nella specie, siano stati disposti esigui aumenti di pena per la continuazione (Sez. 3, n. 24979 del 5/06/2018). 5.Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che, essendo stata comminata per il reato contestato la pena edittale minima di anni 2sei, al risultato finale, espunto l'evidente refuso in cui si fa riferimento al rito, si è evidentemente pervenuti riconoscendo la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche. 6.Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23/10/2017, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Roma aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di cinque episodi di cessione, anche in concorso, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, condannando l'implítato, per l'effetto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro ventimila di multa. Avverso tale decisione l'imputato proponeva ricorso per cassazione all'esito del quale, con sentenza n. 36187 del 2019 del 11/06/2019, la Quarta sezione disponeva l'annullamento della pronuncia impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio in ragione della pronuncia n. 40 del 2019, con la qualela Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimo il minimo edittale di otto anni di reclusione per i reati di non lieve entità riguardanti le droghe pesanti, sostituendolo con un minimo di sei anni, rigettando il ricorso nel resto. Con sentenza del 22/11/2025, la Corte d'appello di Roma, pronunciatasi in sede di rinvio, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni quattro, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro ventimila di multa, in applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale. 2. Avverso tale ultimo provvedimento il ricorrente, tramite difensore, propone ricorso per cassazione articolato nelle seguenti doglianze. 3.Nel primo motivo deduce che il giudice del rinvio si sarebbe limitato a dare formale esecuzione al dictum rescindente, senza tuttavia esplicitare il percorso logico-giuridico seguito nella concreta determinazione del trattamento sanzionatorio; nel secondo censura che, in sede di rinvio, la Corte territoriale avrebbe omesso ogni valutazione in ordine alle attenuanti generiche già riconosciute in primo grado, limitandosi a considerare esclusivamente l'incidenza della sentenza della Corte costituzionale. 4.11 ricorso è inammissibile. In primo luogo, va osservato che la modalità di calcolo della pena, lungi dall'essere non intelligibile, appare chiaramente riproduttiva del relativo ragionamento del giudice di primo grado, in quanto determinata applicando il "nuovo" minimo della pena, tenuto conto della diversa forbice edittale, delle attenuanti generiche (anche sulle porzioni di pena applicate a titolo di continuazione) e di minimi aumenti per la continuazione, applicati in misura ridotta rispetto al primo grado con decurtazione, come detto, del terzo. Il ricorrente, dunque, non ha interesse ad impugnare il trattamento sanzionatorio perché si tratta di pena minima edittale e del massimo della diminuzione per le circostanze attenuanti generiche. In ogni caso il motivo è manifestamente infondato alla luce del principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui a fronte dell'irrogazione di una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01). Il medesimo principio è valido anche quando, come nella specie, siano stati disposti esigui aumenti di pena per la continuazione (Sez. 3, n. 24979 del 5/06/2018). 5.Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che, essendo stata comminata per il reato contestato la pena edittale minima di anni 2sei, al risultato finale, espunto l'evidente refuso in cui si fa riferimento al rito, si è evidentemente pervenuti riconoscendo la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche. 6.Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
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