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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2026

Cassazione n. 22717/2026

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el TRIBUNALE di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe [OSCURATO:PERSONA]AMICO ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore difiducia abilitato, avverso la sentenza in epigrafe n. 430/2026 emessa (con motivazionecontestuale) il 26/1/2026 dal Tribunale monocratico di Catania con la quale l’imputato è statocondannato in ordine al reato di cui all’art. 163, commi secondo e quarto TULPS, alla penadi mesi due di arresto;Che il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto del ricorrenteha presentato memorie indata 22/5/2026 in cui ha chiesto l’assegnazione del ricorso alla sezione di competenza o insubordine la conversione del ricorso in appello;Che il ricorso – che lamenta violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducendo la “nullità della sentenza” sul puntorelativo alla dedotta “insussistenza dell’elemento soggettivo del reato presupposto” (pag. 2ricorso) e sul punto della commisurazione della pena (pag. 5 ricorso) – è stato propostopermotivi non consentiti in questa sede (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) perché deduce unaasserita violazione di legge sotto il profilo di vizio motivazionale palesemente insussistente enon emergente dal testo del provvedimento impugnato, il quale, sia pure con motivazionesintetica (avuto riguardo alla natura squisitamente omissiva della contravvenzione incontestazione), ha dato conto delle ragioni della ravvisata inottemperanza, nel termineprescritto nel foglio di via obbligatorio emesso dal Questore della Provincia di Sassari il22/7/2022, ancorandole alla testimonianza della teste del P.M. e all’esame delladocumentazione acquisita al fascicolo del dibattimento;che i dedotti profili relativi alla situazione economica e patrimoniale “assolutamenteprecaria” del ricorrente, che avrebbero impedito all’imputato di rispettare la disposizione delfoglio di via obbligatorio si risolvono in censure squisitamente fattuali ovvero rivalutative, nonconsentite in questa sede (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.);che in punto di dedotta eccessività del trattamento sanzionatorio, a fronte di una penapari a mesi due di arresto, il ricorrente prospetta questioni del pari non consentite nelgiudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazionedelle pene rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile ladoglianza che in Cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove larelativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorrettada sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3,n. 20060 del 10/1/2025, Enabulele, non mass.; Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, Cicciù e altri,in motiv.; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01; cfr.,con specifico riferimento alle pene accessorie fallimentari, Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020,Murru, Rv. 278856-01), dovendosi ribadire che per assolvere al relativo obbligo dimotivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento»,come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo,invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltantoquando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez.

U, n.12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivaz.; Sez. 3, n. 35914 del 18/6/2025, S.,non mass.; Sez. 3, n. 19866 del 4/2/2025, Toscano, in motiv. § 3.1; Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01);Che pertanto il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze si fondano su censurenon consentite, avendo l’ordinanza impugnata argomentato, in termini non apparenti némanifestamente illogici o arbitrari, in merito ai profili di responsabilità in rapporto allacontravvenzione omissiva contestata e all’entità della pena praticata, con conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el TRIBUNALE di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe [OSCURATO:PERSONA]AMICO ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore difiducia abilitato, avverso la sentenza in epigrafe n. 430/2026 emessa (con motivazionecontestuale) il 26/1/2026 dal Tribunale monocratico di Catania con la quale l’imputato è statocondannato in ordine al reato di cui all’art. 163, commi secondo e quarto TULPS, alla penadi mesi due di arresto;Che il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto del ricorrenteha presentato memorie indata 22/5/2026 in cui ha chiesto l’assegnazione del ricorso alla sezione di competenza o insubordine la conversione del ricorso in appello;Che il ricorso – che lamenta violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducendo la “nullità della sentenza” sul puntorelativo alla dedotta “insussistenza dell’elemento soggettivo del reato presupposto” (pag. 2ricorso) e sul punto della commisurazione della pena (pag. 5 ricorso) – è stato propostopermotivi non consentiti in questa sede (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) perché deduce unaasserita violazione di legge sotto il profilo di vizio motivazionale palesemente insussistente enon emergente dal testo del provvedimento impugnato, il quale, sia pure con motivazionesintetica (avuto riguardo alla natura squisitamente omissiva della contravvenzione incontestazione), ha dato conto delle ragioni della ravvisata inottemperanza, nel termineprescritto nel foglio di via obbligatorio emesso dal Questore della Provincia di Sassari il22/7/2022, ancorandole alla testimonianza della teste del P.M. e all’esame delladocumentazione acquisita al fascicolo del dibattimento;che i dedotti profili relativi alla situazione economica e patrimoniale “assolutamenteprecaria” del ricorrente, che avrebbero impedito all’imputato di rispettare la disposizione delfoglio di via obbligatorio si risolvono in censure squisitamente fattuali ovvero rivalutative, nonconsentite in questa sede (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.);che in punto di dedotta eccessività del trattamento sanzionatorio, a fronte di una penapari a mesi due di arresto, il ricorrente prospetta questioni del pari non consentite nelgiudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazionedelle pene rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile ladoglianza che in Cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove larelativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorrettada sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3,n. 20060 del 10/1/2025, Enabulele, non mass.; Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, Cicciù e altri,in motiv.; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01; cfr.,con specifico riferimento alle pene accessorie fallimentari, Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020,Murru, Rv. 278856-01), dovendosi ribadire che per assolvere al relativo obbligo dimotivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento»,come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo,invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltantoquando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. U, n.12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivaz.; Sez. 3, n. 35914 del 18/6/2025, S.,non mass.; Sez. 3, n. 19866 del 4/2/2025, Toscano, in motiv. § 3.1; Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01);Che pertanto il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze si fondano su censurenon consentite, avendo l’ordinanza impugnata argomentato, in termini non apparenti némanifestamente illogici o arbitrari, in merito ai profili di responsabilità in rapporto allacontravvenzione omissiva contestata e all’entità della pena praticata, con conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
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