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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 settembre 2022

Cassazione n. 02538/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s-entite le conclusioni del PG L • 6.(ixp}r.-0(.t.lt-,0 1 aue (><>t r:e .x.•,Fuo cLe ( ug2t4.3 r-Lcs r0C- 1 QAT-e-C-Q- C>t" ,-. -trtIQ >01X5CAQVV-ILLA Xt-P-tU,Mnk_ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso in esame, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Piacenza in data 27 luglio 2020 va dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinunzia (con atto del 6 settembre 2022). 1.1 La rinunzia al ricorso è infatti causa di inammissibilità della proposta impugnazione, ai sensi degli artt. 589 e 591 comma 1 lett. d cod. proc. pen. 1.2 Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento dì una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro cinquecento .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s-entite le conclusioni del PG L • 6.(ixp}r.-0(.t.lt-,0 1 aue (><>t r:e .x.•,Fuo cLe ( ug2t4.3 r-Lcs r0C- 1 QAT-e-C-Q- C>t" ,-. -trtIQ >01X5CAQVV-ILLA Xt-P-tU,Mnk_ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso in esame, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Piacenza in data 27 luglio 2020 va dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinunzia (con atto del 6 settembre 2022). 1.1 La rinunzia al ricorso è infatti causa di inammissibilità della proposta impugnazione, ai sensi degli artt. 589 e 591 comma 1 lett. d cod. proc. pen. 1.2 Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento dì una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro cinquecento . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 02538/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris