CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 36107/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4669/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Cassino, alla [OSCURATO:PERSONA] 142,300, in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: TR.RSRA71R62D810W), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Cassino, allaVia [OSCURATO:PERSONA] n. 99, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE])· ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cassino (FR), alla Via G. D'Annunzio n. 35, in virtù di procura speciale rilasciata, per atto separato allegato al ricorso; -ricorrente - Avviso accertamento omesso versamento Tarsu – Difetto comunicazione variazione occupazione immobili contro [OSCURATO:PERSONA], con sede in Cassino, alla [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]; [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: SCRRFL68B23l2J4Q) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 18, giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente – - avverso la sentenza n. 2080/18/2020 depositata dalla CTR Lazio il 03/07/2020 e non notificata; - udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza camerale del 9 novembre 2022; Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone avverso un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva contestato l’omessa denuncia e l’omesso versamento della Tarsu per gli anni 2010, 2011 e 2012 relativamente a quattro unità immobiliari. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso limitatamente alle annualità 2010 e 2012. 3. Sull’appello della contribuente (con riferimento all’anno 2011), la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, rilevando che correttamente l’Ufficio aveva accertato l’obbligo del versamento a carico della società proprietaria degli immobili, in assoluto difetto di comunicazione da parte della stessa della variazione nell’occupazione degli immobili e stante il decorso dei termini utili per l’accertamento nei confronti dei predetti occupanti. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. Il Comune di Cassino ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis 3 cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 63 d. Lgs. n. 507/1993 e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, nonostante avesse proposto in data 10.11.2016 istanza di accertamento con adesione, l’Ufficio si era limitato ad inviare l’invito a presentarsi per la definizione, omettendo poi di instaurare un contraddittorio effettivo con la contribuente e, per l’effetto, non individuando gli effettivi occupanti degli immobili (come tali, legittimati sul piano passivo). 1.1. Il motivo è infondato. Anche a voler prescindere dal rilievo per cui, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato la relativa questione, non vi è chi non veda che, avendo la contribuente presentato in data 10.11.2016 istanza di accertamento con adesione ed avendo, a sua volta, l’Ufficio, in riscontro, inviato in data 28.11.2016 (e, quindi, senz’altro entro il termine di 90 giorni previsto dal d.lgs. n. 218/1997) l’invito a presentarsi per la definizione, l’odierna ricorrente avrebbe dovuto, prima, dedurre e, poi, dimostrare che la mancata definizione della procedura entro il 31.12.2016 (vale a dire, entro il termine di decadenza dell’accertamento relativo all’anno 2011) fosse dipesa dall’inerzia del Comune. Va precisato che la denunciata mancata effettività del contraddittorio nella procedura de qua non è vizio dell’accertamento, come sostiene il ricorrente a pag. 6 soprattutto; in quanto (così Cass. n. 29127/2012), la normativa di cui alD.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (richiamata in materia di tributi locali) che ha introdotto l'accertamento con adesione quale strumento facoltativo atto a ridurre il contenzioso tributario e risolvere rapidamente la vertenza, non impone all'Ufficio l'obbligo di concludere il procedimento nemmeno in caso di istanza avanzata dal contribuente, e tantomeno l'obbligo di convocare il contribuente. IlD.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, ultimi tre commi infatti recitano: "Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. Il termine per l'impugnazione e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nelD.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60, comma 1, sono sospesi per un periododi novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi delD.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, comma 1, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia". Dal tenore letterale del testo sopra riportato emerge che la convocazione del contribuente, a seguito della sua richiesta, non costituisce per l'ufficio un obbligo, ma soltanto una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell'accertamento e della opportunità di evitare la contestazione giudiziaria. (vediCass. sez. 5 n. 28051 del 30/12/2009). Va da ultimo ricordato, con riferimento alla circostanza che, avuto riguardo all’anno 2012, l’Ufficio ha annullato il relativo avviso di accertamento, che, in tema di TARSU, il d. Lgs. n. 507 del 1993 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno. Tuttavia, qualora l'originaria denunzia sia stata incompleta, infedele oppure, come nel caso di specie, omessa, l'obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall'art. 76 del cit. decreto, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo (Sez. 5, Sentenza n. 18122 del 07/08/2009; conf. Sez. 5, Sentenza n. 25063 del 08/10/2019). Del resto, la conoscenza ex post, da parte del Comune, di quali fossero gli effettivi occupanti degli immobili e, quindi, fruitori del servizio di raccolta dei rifiuti non sana di per sé l’omessa comunicazione all’ente impositore, tramite l’apposita denuncia di variazione di cui all’art. 70, comma 2, d. Lgs. n. 507/1993, di una modifica delle condizioni di tassabilità. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.410,00per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e CPA. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto