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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 gennaio 2026

Cassazione n. 00316/2026

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gitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - UNIVERSITA' di PADOVA, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 8/2023depositata il 3/1/2023;Oscuramento disposto Numero registro generale 8981/2023Numero sezionale 4786/2025Numero di raccolta generale 316/2026Data pubblicazione 07/01/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1.

In data 19.3.13 la odierna ricorrente veniva ricoverata presso la Clinica diGinecologia dell’[OSCURATO:PERSONA] di Padova per un intervento chirurgico diisterectomia totale in laparoscopia, eseguito il giorno seguente, durante ilquale, nel corso della incisione della plica vescico-uterina e delloscollamento della vescica, si verificavano accidentalmente due soluzioni dicontinuo, rispettivamente di cm 0.5 e cm 1.5, a carico della vescica stessa.Sebbene tali ferite venissero suturate mediante l’apposizione di appositipunti in duplice strato, la ricorrente doveva poi ritornare all’ospedale trevolte prima della visita programmata di controllo del 28.3.13, avendonotato perdite urinarie.

A seguito della rimozione del catetere urinarioeffettuata al momento del controllo la perdita urinaria diveniva continua,tanto che il referto di successiva visita dell’11.4.13 attestava una situazionedi incontinenza da urgenza insorta dopo l’intervento di isterectomia.All’esito di altri esami urodinamici eseguiti tra l’ottobre del 2013 ed ilgennaio del 2014 si riscontrava l’impossibilità di valutare la capacitàcistometrica e la sensibilità vescicale.

Ulteriori indagini tra il 2014 ed il 2015consentivano di appurare l’esistenza di una fistola vescico-vaginale, per cuila ricorrente doveva subire intervento chirurgico il 22.9.16.La ricorrente otteneva dal Tribunale di Padova accertamento tecnicopreventivo, dal quale emergeva la censurabilità di alcune condotte sanitarie,valutazione ritenuta tuttavia incompleta.2.

L’attuale ricorrente agiva pertanto nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] diPadova censurandone varie scelte terapeutiche e informative eaffermandone la responsabilità per danni da impotentia generandi, dalesioni vescicali, da compromissione dell’autodeterminazione e perpregiudizi economici, e quindi chiedendo il risarcimento di dannipatrimoniali e non patrimoniali, quantificati nell’importo di euro 18.288,69 aOscuramento disposto Numero registro generale 8981/2023Numero sezionale 4786/2025Numero di raccolta generale 316/2026Data pubblicazione 07/01/2026titolo di danno patrimoniale, euro 258.518 a titolo di danno biologico edeuro 20.000 a titolo di danno da lesione del diritto alla autodeterminazione,oltre a danno relativo alla lesione del diritto alla sessualità, il tuttomaggiorato di rivalutazione monetaria e interessi di legge.Costituitasi, la convenuta resisteva.

Sosteneva che l’accertamento tecnicopreventivo avesse riconosciuto la sostanziale correttezza dell’operato deisanitari e altresì che la scelta di ricorrere ad isterectomia fosse stataindicata alla stregua di una delle opzioni possibili e quindi non scorretta nésbagliata; contestava la pretesa genericità del modulo di consensoinformato; adduceva l’assoluta normalità della durata dell’intervento ed ilsuccessivo riscontro di fenomeni di ispessimento del tessuto endometriale;rilevava che le lesioni vescicali erano state immediatamente suturate e che icontrolli effettuati in seguito avevano confermato l’integrità della partemedicata; riscontrava la natura del tutto dubbiosa dell’affermazionesecondo la quale una più tardiva rimozione del catetere avrebbe evitato ilverificarsi dei disturbi subiti dall’attrice; notava come l’impotentiagenerandi risultasse accertata nel momento stesso in cui la paziente si eradeterminata alla effettuazione della isterectomia; precisava che il fenomenodi incontinenza urinaria, ormai risolto, non andava ricondotto all’interventochirurgico, bensì ad una congenita irritabilità delle fibre nervose afferentialla parete vescicale; qualificava incongrua la quantificazione dei danni;instava quindi, conclusivamente, per il rigetto di tutte le avverse preteseovvero, in subordine, nell’ipotesi in cui fosse stata ravvisata una propriaresponsabilità, affinché la condanna al risarcimento venisse contenuta neglistretti limiti del danno effettivamente provato.3.

Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 1300/2020, dichiarava laresponsabilità della convenuta nella causazione delle lesioni patite dallaoltre interessi, oltre alle spese di lite e di CTU e di CTP.Oscuramento disposto Numero registro generale 8981/2023Numero sezionale 4786/2025Numero di raccolta generale 316/2026Data pubblicazione 07/01/2026L’[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, e l’appellata si costituiva proponendo appelloincidentale.La Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello incidentale e accoglievaparzialmente l’appello principale, riducendo il danno non patrimoniale ineuro 7.761,86 e il danno patrimoniale in euro 2.010,56, oltre interessi altasso legale dalla decisione al saldo effettivo.4.

C.Z. ha presentato ricorso, da cui l’[OSCURATO:PERSONA] si è difesa concontroricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.Motivi della decisione5.

Parte ricorrente pone a base del ricorso cinque motivi.6.

Il primo motivo denuncia nullità della sentenza impugnata ex art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione o falsa applicazione degli artt. 132,comma 2, n. 4 e 342 c.p.c., poiché la corte territoriale, trattandocongiuntamente i quattro motivi dell’appello dell’azienda ospedaliera,avrebbe violato il principio sancito dall’art. 112 c.p.c. per avere effettuatouna nuova e più ampia valutazione dei fatti in merito al consenso informatorilasciato dalla paziente qui ricorrente.Il motivo è infondato.

L'effetto devolutivo proprio del giudizio d’appello, checostituisce una ulteriore fase di merito, preclude al giudice d'appellosoltanto di estendere le sue statuizioni a quanto non devoluto, neancheimplicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre nonimpedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamentefatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessionecon quelle espressamente addotte, costituendone necessario antecedentelogico e giuridico; in sede di appello, infatti, il giudice può riesaminarel'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgerepunti decisivi della statuizione impugnata divenuti giudicato interno perassenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse daquelle svolte nei motivi di gravame (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 30129 del22/11/2024; Sez. 3 -, Ordinanza n. 9202 del 13/04/2018; Sez.

L -,Oscuramento disposto Numero registro generale 8981/2023Numero sezionale 4786/2025Numero di raccolta generale 316/2026Data pubblicazione 07/01/2026Sentenza n. 8604 del 03/04/2017).

Pertanto, in mancanza di più specifichededuzioni sui limiti del devolutum, la denuncia di accorpamento, nellatrattazione, dei quattro motivi di impugnazione collegati alla medesimastatuizione del giudice di prime cure in tema di omesso consenso informatonon costituisce in sé vizio di non corrispondenza tra chiesto e pronunciato osintomo di carenza di motivazione.

E anche la nuova valutazione dei fattialla luce di c.d. elementi indizianti del prestato consenso informato operatadalla Corte di merito (quali il pregresso rapporto di fiducia instaurato colmedico curante che ha eseguito l’intervento di isterectomia, la visita pre-operatoria di alcuni mesi prima, le condizioni cliniche della paziente che nonpermettevano un trattamento farmacologico della endometriosi, il livelloculturale della paziente e la sua professione di avvocato) costituisceesercizio di un potere valutativo proprio del giudice dell’appello, se svoltoappunto nei limiti del devolutum, anche se giuridicamente non corretto perquanto si dirà oltre.7.

Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, nn.3 e 4 c.p.c. per violazione o falsa applicazione degli artt. 2729 c.c. e art.132, comma 2, n. 4 c.p.c.La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente, prendendo lemosse dal rilievo di “tre circostanze potenzialmente indizianti” riguardoall’adeguatezza del consenso informato, l’avvenuta comunicazione, da partedei medici, di una serie di informazioni “capaci di indurre la paziente adorientare la sua scelta di sottoporsi al drammatico intervento diisterectomia”, senza in realtà argomentare in merito.

Ad avviso dellaricorrente le tre circostanze sarebbero state neutre e dunque prive deirequisiti di gravità, precisione e concordanza tali da inficiare il ragionamentodel primo giudice che aveva orientato la sua valutazione sulla base delmodulo sottoscritto prima dell’intervento, da cui non sarebbero emersi irischi e le complicanze possibili dell’intervento stesso e le alternative al casoOscuramento disposto Numero registro generale 8981/2023Numero sezionale 4786/2025Numero di raccolta generale 316/2026Data pubblicazione 07/01/2026praticabili; né gli asserti dell’[OSCURATO:PERSONA], tenuta all’onere probatorio, sarebberostate supportate da istanza di prova testimoniale.8.

Il terzo motivo lamenta nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. inrelazione agli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 111 Cost.La corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato il primo motivo diappello incidentale volto ad ottenere la rinnovazione della CTU “per evidentie insuperabili aporie”, senza spiegare – come avrebbe dovuto - le ragionidel proprio convincimento sulla base di specifici riferimenti scientifici,specificando la fonte da cui era scaturita l’opinione secondo cui lecondizioni cliniche della paziente, e in particolare il fenomenodell’aneurisma cerebrale sanguinante subito nel 2009, avrebbero limitato lapossibilità di sottoporla a terapia farmacologica in alternativa all’interventochirurgico di asportazione dell’utero, comportante una anestesia generaledi quasi cinque ore, essendo una persona fertile di 38 anni.9.

Il quarto motivo denuncia illegittimità della sentenza, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1223 e 2059 c.c. nonché all’art.115 c.p.c., poiché la Corte d’Appello avrebbe erroneamente omesso diprovvedere alla liquidazione integrale anche del danno biologicotemporaneo dalla data di asportazione dell’utero del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e sino alperiodo di fine convalescenza successivo al 22.9.2016.10.

Il quinto motivo denuncia nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 115c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto non provata, daparte della ricorrente, l’esistenza del danno non patrimoniale.11.

Tra tutti questi motivi, il secondo va affrontato per primo, che mostrafondatezza.12.

In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine dipermettere al paziente l'espressione di un consenso “informato” altrattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate inmerito alle alternative possibili e a natura, portata ed estensioneOscuramento disposto Numero registro generale 8981/2023Numero sezionale 4786/2025Numero di raccolta generale 316/2026Data pubblicazione 07/01/2026dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibiliconseguenze negative, che ben possono essere contenute in un moduloprestampato, la cui idoneità tuttavia, ai fini della completezza ed effettivitàdel consenso, va esclusa ove il contenuto del modulo sia generico (Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 31026 del 07/11/2023; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n.23328 del 19/09/2019).Il modulo ha solo la finalità di documentazione dell'avvenuta prestazionedel consenso da parte del paziente - la sua sottoscrizione determinal'imputazione dell'atto a chi lo sottoscrive - ma lascia impregiudicato ilprofilo funzionale della sua idoneità a consentire l'esplicazione del dirittoall'autodeterminazione sanitaria, anche perché detta manifestazione diconsenso, pur basata sull'alleanza terapeutica cui deve ispirarsi il rapportomedico-paziente, non può essere trattata come un atto che prelude alraggiungimento di un accordo negoziale (v., tra le tante, Cass. Sez. 3 -,Ordinanza n. 21845 del 29/07/2025).Invero, il metodo seguito dal giudice di secondo grado per verificarel’assolvimento dell’obbligo informativo verso il paziente per il rispetto delsuo diritto ad autodeterminarsi non è in linea con i principi sin qui affermatidalla giurisprudenza.La sentenza, difatti, omette di riportare in quali termini il modulosottoscritto dalla paziente dovesse considerarsi sufficiente anche ai fini dellavalutazione delle varie opzioni possibili in relazione al caso concreto, e ciòalla luce degli effetti permanenti e demolitori sull’apparato riproduttivodell’intervento proposto in relazione alla patologia riscontrata e all’ esameistologico post-operatorio successivamente acquisito.

Nella sentenza,invece, si afferma solo che il modulo riporta specificamente la diagnosi(endometriosi), la tipologia di intervento (isterectomia) con eventualiintegrazioni e il riconoscimento della consapevolezza circa la sussistenza dirischi, controindicazioni e vantaggi (v. sentenza impugnata, p. 8).Oscuramento disposto Numero registro generale 8981/2023Numero sezionale 4786/2025Numero di raccolta generale 316/2026Data pubblicazione 07/01/2026Eppure, la stessa Corte di merito rileva che il consulente tecnico d’ufficio siera espresso nel senso che la scelta operata dal medico non era obbligata,bensì “apparteneva alle opzioni possibili”, non potendo “in sé essereconsiderata, in ottica medico-legale, scorretta o sbagliata, ovvero nonindicata” (pag. 43 della relazione).Il secondo motivo va dunque accolto e il terzo motivo ne è evidentementeassorbito.13.

Il quarto motivo è del pari fondato.Il giudice di merito, con il supporto del consulente - sul punto chiamato achiarimenti - ha asserito che un’eventuale ulteriore inabilità temporanealamentata per l’incontinenza urinaria derivante dalle fistole vescicaliconseguenti all’intervento chirurgico, rispetto a quella riconosciuta, sarebbeimputabile solo alla ricorrente che, pur dopo la diagnosi della presenza dellafistola vaginale per causa iatrogena (essendo questa l’unica conseguenzalesiva riconosciutale dalla Corte d’appello), avvenuta il 20.1.2014, per lungotempo non si era sottoposta all’intervento riparatore, effettuato solo il 22settembre 2016, il quale aveva lasciato solo esiti cicatriziali.Riqualificato motivazionale il vizio denunciato per evidente natura in talsenso, si è dinanzi una motivazione radicalmente illogica laddove siscindono i prolungati disagi e fastidi (incontinenza urinaria e difficoltà adavere rapporti sessuali) subiti dalla paziente dopo l’intervento derivati dallafistola vaginale - formatasi proprio per causa iatrogena - dall’appuntoaccertata malpractice medica.

Il giudice di merito dovrà, logicamente, perrivalutare tutti i disagi sopportati per lungo tempo in relazione altrattamento chirurgico effettuato e al suo esito, riconsiderare anche ladeposizione del marito della paziente, ritenuta invece, mediante unamotivazione radicalmente assertiva, dal giudice di secondo grado“oltremodo generica e facente riferimento, altresì, a problematichepsicologiche indeterminate e non diversamente riscontrate” (cfr. sentenza,p. 23), ovvero – a ben vedere - qualificata del tutto inconferenteOscuramento disposto Numero registro generale 8981/2023Numero sezionale 4786/2025Numero di raccolta generale 316/2026Data pubblicazione 07/01/2026nonostante il quadro fattuale sopra descritto: come, cioè, se una situazionefisica in termini patologici, riconosciuta dalla stessa consulenza d’ufficio,dovesse intendersi come una mera difficoltà psicologica.14.

La doglianza di cui al quinto motivo è assorbita, essendo una reiterazionedelle censure sollevate con il quarto motivo di gravame.15.

Conclusivamente, la sentenza va cassata in relazione al secondo e quartomotivo, dichiarato infondato il primo e assorbiti gli altri, con rinvio alla Cortedi appello di Venezia in diversa sezione e in diversa composizione, ancheper le spese.

P.Q.Maccoglie il secondo e il quarto motivo del ricorso, rigettato il primo eassorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, ancheper le spese, alla Corte di appello di Venezia.Così deciso in Roma, l’11 dicembre 2025Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - UNIVERSITA' di PADOVA, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 8/2023depositata il 3/1/2023;Oscuramento disposto Numero registro generale 8981/2023Numero sezionale 4786/2025Numero di raccolta generale 316/2026Data pubblicazione 07/01/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. In data 19.3.13 la odierna ricorrente veniva ricoverata presso la Clinica diGinecologia dell’[OSCURATO:PERSONA] di Padova per un intervento chirurgico diisterectomia totale in laparoscopia, eseguito il giorno seguente, durante ilquale, nel corso della incisione della plica vescico-uterina e delloscollamento della vescica, si verificavano accidentalmente due soluzioni dicontinuo, rispettivamente di cm 0.5 e cm 1.5, a carico della vescica stessa.Sebbene tali ferite venissero suturate mediante l’apposizione di appositipunti in duplice strato, la ricorrente doveva poi ritornare all’ospedale trevolte prima della visita programmata di controllo del 28.3.13, avendonotato perdite urinarie. A seguito della rimozione del catetere urinarioeffettuata al momento del controllo la perdita urinaria diveniva continua,tanto che il referto di successiva visita dell’11.4.13 attestava una situazionedi incontinenza da urgenza insorta dopo l’intervento di isterectomia.All’esito di altri esami urodinamici eseguiti tra l’ottobre del 2013 ed ilgennaio del 2014 si riscontrava l’impossibilità di valutare la capacitàcistometrica e la sensibilità vescicale. Ulteriori indagini tra il 2014 ed il 2015consentivano di appurare l’esistenza di una fistola vescico-vaginale, per cuila ricorrente doveva subire intervento chirurgico il 22.9.16.La ricorrente otteneva dal Tribunale di Padova accertamento tecnicopreventivo, dal quale emergeva la censurabilità di alcune condotte sanitarie,valutazione ritenuta tuttavia incompleta.2. L’attuale ricorrente agiva pertanto nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] diPadova censurandone varie scelte terapeutiche e informative eaffermandone la responsabilità per danni da impotentia generandi, dalesioni vescicali, da compromissione dell’autodeterminazione e perpregiudizi economici, e quindi chiedendo il risarcimento di dannipatrimoniali e non patrimoniali, quantificati nell’importo di euro 18.288,69 aOscuramento disposto Numero registro generale 8981/2023Numero sezionale 4786/2025Numero di raccolta generale 316/2026Data pubblicazione 07/01/2026titolo di danno patrimoniale, euro 258.518 a titolo di danno biologico edeuro 20.000 a titolo di danno da lesione del diritto alla autodeterminazione,oltre a danno relativo alla lesione del diritto alla sessualità, il tuttomaggiorato di rivalutazione monetaria e interessi di legge.Costituitasi, la convenuta resisteva. Sosteneva che l’accertamento tecnicopreventivo avesse riconosciuto la sostanziale correttezza dell’operato deisanitari e altresì che la scelta di ricorrere ad isterectomia fosse stataindicata alla stregua di una delle opzioni possibili e quindi non scorretta nésbagliata; contestava la pretesa genericità del modulo di consensoinformato; adduceva l’assoluta normalità della durata dell’intervento ed ilsuccessivo riscontro di fenomeni di ispessimento del tessuto endometriale;rilevava che le lesioni vescicali erano state immediatamente suturate e che icontrolli effettuati in seguito avevano confermato l’integrità della partemedicata; riscontrava la natura del tutto dubbiosa dell’affermazionesecondo la quale una più tardiva rimozione del catetere avrebbe evitato ilverificarsi dei disturbi subiti dall’attrice; notava come l’impotentiagenerandi risultasse accertata nel momento stesso in cui la paziente si eradeterminata alla effettuazione della isterectomia; precisava che il fenomenodi incontinenza urinaria, ormai risolto, non andava ricondotto all’interventochirurgico, bensì ad una congenita irritabilità delle fibre nervose afferentialla parete vescicale; qualificava incongrua la quantificazione dei danni;instava quindi, conclusivamente, per il rigetto di tutte le avverse preteseovvero, in subordine, nell’ipotesi in cui fosse stata ravvisata una propriaresponsabilità, affinché la condanna al risarcimento venisse contenuta neglistretti limiti del danno effettivamente provato.3. Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 1300/2020, dichiarava laresponsabilità della convenuta nella causazione delle lesioni patite dallaoltre interessi, oltre alle spese di lite e di CTU e di CTP.Oscuramento disposto Numero registro generale 8981/2023Numero sezionale 4786/2025Numero di raccolta generale 316/2026Data pubblicazione 07/01/2026L’[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, e l’appellata si costituiva proponendo appelloincidentale.La Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello incidentale e accoglievaparzialmente l’appello principale, riducendo il danno non patrimoniale ineuro 7.761,86 e il danno patrimoniale in euro 2.010,56, oltre interessi altasso legale dalla decisione al saldo effettivo.4. C.Z. ha presentato ricorso, da cui l’[OSCURATO:PERSONA] si è difesa concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.Motivi della decisione5. Parte ricorrente pone a base del ricorso cinque motivi.6. Il primo motivo denuncia nullità della sentenza impugnata ex art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione o falsa applicazione degli artt. 132,comma 2, n. 4 e 342 c.p.c., poiché la corte territoriale, trattandocongiuntamente i quattro motivi dell’appello dell’azienda ospedaliera,avrebbe violato il principio sancito dall’art. 112 c.p.c. per avere effettuatouna nuova e più ampia valutazione dei fatti in merito al consenso informatorilasciato dalla paziente qui ricorrente.Il motivo è infondato. L'effetto devolutivo proprio del giudizio d’appello, checostituisce una ulteriore fase di merito, preclude al giudice d'appellosoltanto di estendere le sue statuizioni a quanto non devoluto, neancheimplicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre nonimpedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamentefatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessionecon quelle espressamente addotte, costituendone necessario antecedentelogico e giuridico; in sede di appello, infatti, il giudice può riesaminarel'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgerepunti decisivi della statuizione impugnata divenuti giudicato interno perassenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse daquelle svolte nei motivi di gravame (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 30129 del22/11/2024; Sez. 3 -, Ordinanza n. 9202 del 13/04/2018; Sez. L -,Oscuramento disposto Numero registro generale 8981/2023Numero sezionale 4786/2025Numero di raccolta generale 316/2026Data pubblicazione 07/01/2026Sentenza n. 8604 del 03/04/2017). Pertanto, in mancanza di più specifichededuzioni sui limiti del devolutum, la denuncia di accorpamento, nellatrattazione, dei quattro motivi di impugnazione collegati alla medesimastatuizione del giudice di prime cure in tema di omesso consenso informatonon costituisce in sé vizio di non corrispondenza tra chiesto e pronunciato osintomo di carenza di motivazione. E anche la nuova valutazione dei fattialla luce di c.d. elementi indizianti del prestato consenso informato operatadalla Corte di merito (quali il pregresso rapporto di fiducia instaurato colmedico curante che ha eseguito l’intervento di isterectomia, la visita pre-operatoria di alcuni mesi prima, le condizioni cliniche della paziente che nonpermettevano un trattamento farmacologico della endometriosi, il livelloculturale della paziente e la sua professione di avvocato) costituisceesercizio di un potere valutativo proprio del giudice dell’appello, se svoltoappunto nei limiti del devolutum, anche se giuridicamente non corretto perquanto si dirà oltre.7. Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, nn.3 e 4 c.p.c. per violazione o falsa applicazione degli artt. 2729 c.c. e art.132, comma 2, n. 4 c.p.c.La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente, prendendo lemosse dal rilievo di “tre circostanze potenzialmente indizianti” riguardoall’adeguatezza del consenso informato, l’avvenuta comunicazione, da partedei medici, di una serie di informazioni “capaci di indurre la paziente adorientare la sua scelta di sottoporsi al drammatico intervento diisterectomia”, senza in realtà argomentare in merito. Ad avviso dellaricorrente le tre circostanze sarebbero state neutre e dunque prive deirequisiti di gravità, precisione e concordanza tali da inficiare il ragionamentodel primo giudice che aveva orientato la sua valutazione sulla base delmodulo sottoscritto prima dell’intervento, da cui non sarebbero emersi irischi e le complicanze possibili dell’intervento stesso e le alternative al casoOscuramento disposto Numero registro generale 8981/2023Numero sezionale 4786/2025Numero di raccolta generale 316/2026Data pubblicazione 07/01/2026praticabili; né gli asserti dell’[OSCURATO:PERSONA], tenuta all’onere probatorio, sarebberostate supportate da istanza di prova testimoniale.8. Il terzo motivo lamenta nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. inrelazione agli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 111 Cost.La corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato il primo motivo diappello incidentale volto ad ottenere la rinnovazione della CTU “per evidentie insuperabili aporie”, senza spiegare – come avrebbe dovuto - le ragionidel proprio convincimento sulla base di specifici riferimenti scientifici,specificando la fonte da cui era scaturita l’opinione secondo cui lecondizioni cliniche della paziente, e in particolare il fenomenodell’aneurisma cerebrale sanguinante subito nel 2009, avrebbero limitato lapossibilità di sottoporla a terapia farmacologica in alternativa all’interventochirurgico di asportazione dell’utero, comportante una anestesia generaledi quasi cinque ore, essendo una persona fertile di 38 anni.9. Il quarto motivo denuncia illegittimità della sentenza, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1223 e 2059 c.c. nonché all’art.115 c.p.c., poiché la Corte d’Appello avrebbe erroneamente omesso diprovvedere alla liquidazione integrale anche del danno biologicotemporaneo dalla data di asportazione dell’utero del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e sino alperiodo di fine convalescenza successivo al 22.9.2016.10. Il quinto motivo denuncia nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 115c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto non provata, daparte della ricorrente, l’esistenza del danno non patrimoniale.11. Tra tutti questi motivi, il secondo va affrontato per primo, che mostrafondatezza.12. In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine dipermettere al paziente l'espressione di un consenso “informato” altrattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate inmerito alle alternative possibili e a natura, portata ed estensioneOscuramento disposto Numero registro generale 8981/2023Numero sezionale 4786/2025Numero di raccolta generale 316/2026Data pubblicazione 07/01/2026dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibiliconseguenze negative, che ben possono essere contenute in un moduloprestampato, la cui idoneità tuttavia, ai fini della completezza ed effettivitàdel consenso, va esclusa ove il contenuto del modulo sia generico (Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 31026 del 07/11/2023; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n.23328 del 19/09/2019).Il modulo ha solo la finalità di documentazione dell'avvenuta prestazionedel consenso da parte del paziente - la sua sottoscrizione determinal'imputazione dell'atto a chi lo sottoscrive - ma lascia impregiudicato ilprofilo funzionale della sua idoneità a consentire l'esplicazione del dirittoall'autodeterminazione sanitaria, anche perché detta manifestazione diconsenso, pur basata sull'alleanza terapeutica cui deve ispirarsi il rapportomedico-paziente, non può essere trattata come un atto che prelude alraggiungimento di un accordo negoziale (v., tra le tante, Cass. Sez. 3 -,Ordinanza n. 21845 del 29/07/2025).Invero, il metodo seguito dal giudice di secondo grado per verificarel’assolvimento dell’obbligo informativo verso il paziente per il rispetto delsuo diritto ad autodeterminarsi non è in linea con i principi sin qui affermatidalla giurisprudenza.La sentenza, difatti, omette di riportare in quali termini il modulosottoscritto dalla paziente dovesse considerarsi sufficiente anche ai fini dellavalutazione delle varie opzioni possibili in relazione al caso concreto, e ciòalla luce degli effetti permanenti e demolitori sull’apparato riproduttivodell’intervento proposto in relazione alla patologia riscontrata e all’ esameistologico post-operatorio successivamente acquisito. Nella sentenza,invece, si afferma solo che il modulo riporta specificamente la diagnosi(endometriosi), la tipologia di intervento (isterectomia) con eventualiintegrazioni e il riconoscimento della consapevolezza circa la sussistenza dirischi, controindicazioni e vantaggi (v. sentenza impugnata, p. 8).Oscuramento disposto Numero registro generale 8981/2023Numero sezionale 4786/2025Numero di raccolta generale 316/2026Data pubblicazione 07/01/2026Eppure, la stessa Corte di merito rileva che il consulente tecnico d’ufficio siera espresso nel senso che la scelta operata dal medico non era obbligata,bensì “apparteneva alle opzioni possibili”, non potendo “in sé essereconsiderata, in ottica medico-legale, scorretta o sbagliata, ovvero nonindicata” (pag. 43 della relazione).Il secondo motivo va dunque accolto e il terzo motivo ne è evidentementeassorbito.13. Il quarto motivo è del pari fondato.Il giudice di merito, con il supporto del consulente - sul punto chiamato achiarimenti - ha asserito che un’eventuale ulteriore inabilità temporanealamentata per l’incontinenza urinaria derivante dalle fistole vescicaliconseguenti all’intervento chirurgico, rispetto a quella riconosciuta, sarebbeimputabile solo alla ricorrente che, pur dopo la diagnosi della presenza dellafistola vaginale per causa iatrogena (essendo questa l’unica conseguenzalesiva riconosciutale dalla Corte d’appello), avvenuta il 20.1.2014, per lungotempo non si era sottoposta all’intervento riparatore, effettuato solo il 22settembre 2016, il quale aveva lasciato solo esiti cicatriziali.Riqualificato motivazionale il vizio denunciato per evidente natura in talsenso, si è dinanzi una motivazione radicalmente illogica laddove siscindono i prolungati disagi e fastidi (incontinenza urinaria e difficoltà adavere rapporti sessuali) subiti dalla paziente dopo l’intervento derivati dallafistola vaginale - formatasi proprio per causa iatrogena - dall’appuntoaccertata malpractice medica. Il giudice di merito dovrà, logicamente, perrivalutare tutti i disagi sopportati per lungo tempo in relazione altrattamento chirurgico effettuato e al suo esito, riconsiderare anche ladeposizione del marito della paziente, ritenuta invece, mediante unamotivazione radicalmente assertiva, dal giudice di secondo grado“oltremodo generica e facente riferimento, altresì, a problematichepsicologiche indeterminate e non diversamente riscontrate” (cfr. sentenza,p. 23), ovvero – a ben vedere - qualificata del tutto inconferenteOscuramento disposto Numero registro generale 8981/2023Numero sezionale 4786/2025Numero di raccolta generale 316/2026Data pubblicazione 07/01/2026nonostante il quadro fattuale sopra descritto: come, cioè, se una situazionefisica in termini patologici, riconosciuta dalla stessa consulenza d’ufficio,dovesse intendersi come una mera difficoltà psicologica.14. La doglianza di cui al quinto motivo è assorbita, essendo una reiterazionedelle censure sollevate con il quarto motivo di gravame.15. Conclusivamente, la sentenza va cassata in relazione al secondo e quartomotivo, dichiarato infondato il primo e assorbiti gli altri, con rinvio alla Cortedi appello di Venezia in diversa sezione e in diversa composizione, ancheper le spese. P.Q.Maccoglie il secondo e il quarto motivo del ricorso, rigettato il primo eassorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, ancheper le spese, alla Corte di appello di Venezia.Così deciso in Roma, l’11 dicembre 2025Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI
Sentenza Cassazione n. 00316/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris