CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47195/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:051PTU3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt.337 e 495 cod. pen. (capi A e B), riducendo però l'entità della pena inflitta; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la doppia valorizzazione dei precedenti penali e del comportamento dell'imputato sia per determinare l'entità della pena sia per negare le circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, come già ricordato dalla Corte di appello, è ormai consolidato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della determinazione della pena, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già prese in considerazione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità (cfr. Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258011 - 01; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378 - 01; Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 - 03); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il