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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20011/2026

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osti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20-05-2025 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al profilo della sospensione condizionale della pena, con rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nel resto; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 22 maggio 2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per quanto in questa sede rileva, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene, rispettivamente, di anni 2 e mesi 6 di reclusione il primo, e di anni 3 e mesi 9 di reclusione il secondo; i predetti imputati, in particolare, venivano ritenuti colpevoli del reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000 (capo 4), a loro ascritto per avere, [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di diritto e poi liquidatore della predetta società, omesso di presentare la dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e dell'iva per l'anno 2014, con imposta evasa superiore a 50.000 euro; fatto commesso in Besnate il 29 dicembre 2015.

Con la medesima pronuncia veniva altresì disposta la confisca del profitto del reato, quantificato in 899.433 euro.

Con sentenza del 20 maggio 2025, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto ad anni 1 e mesi 8 di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], mentre la pronuncia del Tribunale veniva confermata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza della Corte di appello meneghina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato due ricorsi formalmente diversi ma sostanzialmente sovrapponibili, sollevando in ciascuno di essi sei motivi uguali.

Con il primo, la difesa deduce il travisamento della prova in relazione alla attribuzione della qualifica di amministratore di fatto in capo a [OSCURATO:PERSONA], non avendo i giudici di merito considerato che dalle testimonianze di Moschino e Diodato e dalla copiosa documentazione prodotta dalla difesa è emersa una realtà diversa da quella esposta nelle sentenze di primo e secondo grado, ovvero che il vero e unico amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA].r.l. era [OSCURATO:PERSONA], padre dell'odierno ricorrente, l'unico a essersi ingerito nella gestione della società.

Con il secondo motivo, è stata eccepita la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., osservandosi che i giudici di merito hanno valorizzato le dichiarazioni rese contro [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sebbene fossero mere scritture private inviate ai verificatori dai coimputati, per cui tali dichiarazioni non possono essere considerate prove piene, tanto più che vi è stata la successiva smentita processuale di [OSCURATO:PERSONA], di cui non si è tenuto debitamente conto.

Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sottolineandosi che la Corte di appello non ha affrontato il nodo centrale sollevato dalla difesa, ossia l'eventuale consapevolezza dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta, tale da superare la soglia di punibilità. 2Il quarto motivo è dedicato alla statuizione della confisca, rilevandosi in proposito che la confisca per equivalente può essere disposta solo dopo che, in modo concreto e corretto, sia stata determinata l'imposta evasa, il che richiede la ricostruzione del reddito di impresa e la quantificazione dei ricavi realizzati, dovendosi tenere conto anche delle spese e dei componenti negativi deducibili.

Il quinto motivo ha ad oggetto il trattamento sanzionatorio, censurandosi il discostamento dal minimo edittale e il diniego delle attenuanti generiche.

Con il sesto motivo, ci si duole del rigetto dell'istanza volta al riconoscimento della continuazione esterna, ponendosi la presente vicenda come "reato satellite" della ben più ampia cpndotta per la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dalla PA tA ag) Corte di appello di frpTDelT/ - nell'ambito del procedimento n. 4484/13 R.G.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato cinque motivi.

Con il primo, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato sotto il profilo dell'elemento oggettivo, rimarcando l'incertezza sul quantum dell'imposta evasa, essendo risultati al riguardo del tutto erronei sia gli accertamenti della Guardia di Finanza, sia gli esiti della perizia, fondata su mere presunzioni e su una documentazione parziale e non esaustiva, essendo stati ignorati i costi indeducibili, con conseguente inattendibilità del calcolo finale.

Con il secondo motivo, le critiche difensive concernono il giudizio sull'elemento soggettivo del reato, evidenziandosi che [OSCURATO:PERSONA], divenuto amministratore solo nell'aprile 2014, ovvero nell'imminenza della verifica fiscale, non aveva accesso alla documentazione contabile ed è rimasto estraneo alla gestione dell'impresa, essendo egli solo un operaio che non aveva alcuna mansione direttiva, per cui in capo al ricorrente non poteva ravvisarsi il necessario dolo specifico di evasione.

Con il terzo motivo, è stata eccepita la violazione degli art. 521 e 522 cod. proc. pen., in ragione del fatto che il quantum dell'imposta evasa è stato ricalcolato solo a seguito della perizia, in assenza della modifica del capo di imputazione e senza la concessione dei termini difensivi, per cui la condanna è stata fondata su dati fattuali e probatori diversi da quelli dell'originaria contestazione.

Il quarto motivo è dedicato alla dosimetria della pena, risultata eccessiva a fronte della partecipazione marginale e inconsapevole dell'imputato nella vicenda.

Il quinto motivo ha ad oggetto la mancata concessione dei benefici di legge, che erano stati ritualmente chiesti e che ben potevano essere riconosciuti, avendo i giudici di secondo grado rimodulato la pena inflitta all'imputato.

2.2.1. Con memoria difensiva del 13 gennaio 2026, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati, mentre, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che i motivi di ricorso in punto di responsabilità e di determinazione della pena sono infondati, mentre è meritevole di accoglimento unicamente il quinto motivo, da ciò conseguendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al giudizio sulla concedibilità dei benefici di legge.

1. Iniziando dalle doglianze in punto di responsabilità, esposte nei primi tre motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], motivi suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza di entrambi gli imputati non presta il fianco alle censure difensive.

Ed invero le due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente per formare un apparato motivazionale unitario, hanno innanzitutto compiuto un'adeguata ricostruzione dei fatti di causa, in tal senso richiamando gli accertamenti compiuti dagli operanti della Guardia di Finanza di Gallarate nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA].r.I., esercente l'attività di commercio all'ingrosso di materiale ferroso, di cui dal 9 aprile 2014 al 16 settembre 2014 è stato legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], successivamente nominato liquidatore.

All'esito della verifica fiscale emergeva che l'impresa aveva omesso di presentare la dichiarazione fiscale relativa al 2014, pur a fronte di ricavi (accertati e ridefiniti dal primo giudice tramite perizia), per un importo complessivo di 3.270.701,78 euro, con un'evasione dell'ires pari a 899.433 euro.

Su tali elementi è stato fondato il giudizio sulla configurabilità del delitto di cui all'art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000, delitto che è stato legittimamente ascritto a entrambi i ricorrenti, nelle rispettive vesti di amministratori di diritto e di fatto.

1.1. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito ne hanno rimarcato la veste di amministratore di fatto della società, osservando innanzitutto che lo stesso è stato direttamente e attivamente coinvolto nella gestione societaria, inizialmente a fianco del padre [OSCURATO:PERSONA], la cui ingerenza tuttavia non era affatto esclusiva, avendo egli interagito con il figlio, il quale ha assunto un ruolo autonomo nella vicenda, ben potendo del resto la figura dell'amministratore di fatto coesistere con quella di altri soggetti a loro volta titolari, anche in modo occulto, di poteri decisionali. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha contribuito a sostenere le spese per la costituzione e l'avvio della società, pagando i lavori elettrici tramite la società Euro-Steel a lui intestata e commissionando tutte le forniture (impianti, luce, allarmi).

Egli inoltre acquistava materiale in nero, ne fissava il prezzo, trovava i clienti e organizzava i trasporti, avendo inoltre accesso al conto corrente e alla casella mail della società.

È stato sempre il ricorrente poi a chiedere a [OSCURATO:PERSONA] di assumere la carica formale di amministratore e a organizzare successivamente la cessione delle quote a [OSCURATO:PERSONA], decidendo anche la suddivisione dei compiti tra loro due, non mancando di assumere toni intimidatori in caso di manifestazioni di dissenso sulla gestione. 4Ulteriore conferma della qualificata ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nella amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata inoltre desunta dal fatto che, durante la perquisizione svolta presso la sede della società Euro-Steel intestata al ricorrente, sono stati rinvenuti libretti postali intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e un mazzo di chiavi della sede della predetta società, a ciò aggiungendosi che il teste [OSCURATO:PERSONA], che eseguì lavori elettrici presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha riferito di essersi interfacciato direttamente con l'imputato per i lavori nel capannone.

Ne consegue che, in presenza di elementi fattuali di indubbio spessore probatorio, l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] sia del ruolo di amministratore di fatto della società e. [OSCURATO:PERSONA] s.r.1, che della veste di concorrente nel reato contestato appare immune da censure, risultando la valutazione dei giudici di merito sorretta da considerazioni pertinenti e coerenti con le acquisizioni probatorie, dovendosi sul punto richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540 Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 264009, Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534), secondo cui la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.

Ciò comporta che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di tale attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, accertamento che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione, come avvenuto invero nella vicenda in esame, avendo i giudici di merito altresì precisato che [OSCURATO:PERSONA], quale gestore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], era evidentemente consapevole dell'obbligo dichiarativo e dell'effettiva attività economica svolta dalla società.

1.2. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ne ha adeguatamente argomentato il giudizio di colpevolezza, ancorandolo ragionevolmente al fatto che l'imputato ha accettato la nomina di amministratore della [OSCURATO:PERSONA]! nell'aprile 2014, mantenendo la carica fino alla chiusura della società nel settembre 2014, senza provvedere a richiedere o reperire i documenti necessari alla redazione e alla presentazione della dichiarazione fiscale, adempimento che era dovuto alla luce della veste formale ricoperta dal ricorrente e all'entità dei ricavi percepiti dalla società da lui amministrat0(11, con relativo superamento della soglia di punibilità.Ora, a prescindere da ogni approfondimento circa la ravvisabilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] di spazi di gestione attiva della società, l'impostazione dei giudici di merito risulta corretta, dovendosi in tal senso richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 4333 del 04/12/2025, dep. 2026, Rv. 289133 - 02), secondo cui, in tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante che non ha l'effettiva gestione dell'ente risponde non per la violazione, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., dei doveri di vigilanza e di controllo derivanti dalla carica rivestita, ma in qualità di autore della condotta tipica, in quanto direttamente obbligato, "ex lege", a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere sottoscritte da lui o, in caso di sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto.

1.3. Resta solo da precisare che, come ben evidenziato nella sentenza impugnata (pagina 10), la rideterminazione, avvenuta all'esito della perizia disposta in primo grado, dell'importo dell'imposta evasa (rideterminazione che invero non ha trovato adeguate smentite dal punto di vista contenutistico) non ha determinato alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, non essendo stata modificata la natura del fatto storico contestato, consistente nell'omessa presentazione della dichiarazione fiscale, essendosi in presenza di una evoluzione probatoria fisiologica all'interno del perimetro dell'originaria imputazione.

Del resto, questa Corte ha più volte chiarito (cfr. Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, Rv. 269655 e Sez. 5, n. 48677 del 06/06/2014, Rv. 261356) che l'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l'imputato e il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa.

Ciò a maggior ragione vale nei casi in cui, come nella vicenda in esame, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, risulti modificata non la tipologia del reato contestato, ma solo l'entità di uno degli elementi della fattispecie, ossia l'importo dell'imposta evasa, tema questo peraltro delineatosi non a sorpresa, ma nel contesto dell'ordinaria dialettica processuale.

1.4. In definitiva, in quanto preceduto da una disamina razionale delle fonti dimostrative disponibili (correttamente intese nel loro reale significato) e fondato su argomentazioni non illogiche, il giudizio sulla rilevanza penale del fatto e sull'ascrivibilità agli imputati della condotta illecita a loro contestata resiste alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa (e invero frammentaria) del materiale istruttorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) che, in 6tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Di qui l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità.

2. Residuano infine le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio.

2.1. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], occorre evidenziare che, con motivazione non illogica e dunque non censurabile in questa sede, la Corte territoriale (pagina 9 della sentenza impugnata) ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche e la possibilità di mitigare la pena inflitta dal primo giudice valorizzando in senso ostativo all'accoglimento delle richieste difensive, "l'elevata gravità del fatto, la mancata estinzione del debito tributario, l'assenza di segni di ravvedimento e la sussistenza di precedenti specifici per reati analoghi".

Dunque, in presenza di considerazioni non illogiche, non vi è spazio per l'accoglimento delle deduzioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito non consentiti in questa sede, dovendosi in tal senso ribadire che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr. ex multis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02 e Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899).

Quanto al mancato riconoscimento della continuazione esterna tra i fatti di causa e quelli oggetto di altra sentenza resa a carico di [OSCURATO:PERSONA], la doglianza difensiva risulta inammissibile perché generica, posto che, a fronte del rilievo della sentenza impugnata (pagina 10) circa l'assenza di elementi concreti idonei a comprovare l'unitarietà del disegno criminoso, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] si limitano a richiamare principi giurisprudenziali, senza alcun riferimento specifico alla tipologia e alle caratteristiche dei fatti di cui si invoca il riconoscimento della continuazione.

Inammissibile è anche la doglianza dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] riferita alla confisca tributaria, dovendosi rilevare che nell'atto di appello alcuna censura era stata dedicata alla statuizione della confisca, il che spiega il silenzio argomentativo della sentenza impugnata sul punto, a ciò dovendosi solo aggiungere che, in ogni caso, il giudice di primo grado ha legittimamente disposto, ai sensi dell'art. 12,-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, la confisca, in forma diretta o per equivalente, del profitto del reato contestato, quantificato nella misura non contestata di euro 899.433.

72.2. Passando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], occorre evidenziare che allo stesso i giudici di appello hanno concesso le attenuanti generiche, in ragione della riconosciuta minore gravità soggettiva del fatto, riducendo la pena finale a suo carico da anni 2 e 6 mesi di reclusione a anni 1 e mesi 8 di reclusione, per cui la doglianza in punto di dosimetria della pena non appare meritevole di accoglimento, avendo la Corte di appello già preso in adeguata considerazione gli elementi suscettibili di positivo apprezzamento che erano stati valorizzati nell'appello.

3. È invece fondato il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Occorre in proposito evidenziare che nell'atto di appello la difesa aveva sollecitato in via gradata il riconoscimento dei benefici di legge, previo contenimento della pena individuata dal primo giudice, come si evince del resto anche dalla sintesi dei motivi di appello operata dalla Corte territoriale (pag. 6 della pronuncia gravata).

Orbene, rispetto a tale richiesta, che non si palesava inammissibile né manifestamente infondata, si registra nella sentenza impugnata un totale silenzio argomentativo, essendo rimasta priva di risposta l'istanza difensiva, non potendo peraltro sottacersi che, per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche operato dai giudici di appello, la pena detentiva finale irrogata all'imputato è risultata inferiore (di quattro mesi) al limite di due anni di reclusione.

Ne consegue che, in accoglimento del quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e in sostanziale sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla concedibilità dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che coinvolge profili di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui agli art. 164 e 175 cod. pen. 4.

In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], fermo restando l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al diniego dei benefici di legge, resta solo da precisare che deve essere dichiarato irrevocabile l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, dovendosi in tal senso richiamare il principio (cfr. ex multis Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274828), secondo cui, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di annullamento. 8 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20-05-2025 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al profilo della sospensione condizionale della pena, con rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nel resto; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 22 maggio 2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per quanto in questa sede rileva, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene, rispettivamente, di anni 2 e mesi 6 di reclusione il primo, e di anni 3 e mesi 9 di reclusione il secondo; i predetti imputati, in particolare, venivano ritenuti colpevoli del reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo 4), a loro ascritto per avere, [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di diritto e poi liquidatore della predetta società, omesso di presentare la dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e dell'iva per l'anno 2014, con imposta evasa superiore a 50.000 euro; fatto commesso in Besnate il 29 dicembre 2015. Con la medesima pronuncia veniva altresì disposta la confisca del profitto del reato, quantificato in 899.433 euro. Con sentenza del 20 maggio 2025, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto ad anni 1 e mesi 8 di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], mentre la pronuncia del Tribunale veniva confermata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello meneghina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato due ricorsi formalmente diversi ma sostanzialmente sovrapponibili, sollevando in ciascuno di essi sei motivi uguali. Con il primo, la difesa deduce il travisamento della prova in relazione alla attribuzione della qualifica di amministratore di fatto in capo a [OSCURATO:PERSONA], non avendo i giudici di merito considerato che dalle testimonianze di Moschino e Diodato e dalla copiosa documentazione prodotta dalla difesa è emersa una realtà diversa da quella esposta nelle sentenze di primo e secondo grado, ovvero che il vero e unico amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA].r.l. era [OSCURATO:PERSONA], padre dell'odierno ricorrente, l'unico a essersi ingerito nella gestione della società. Con il secondo motivo, è stata eccepita la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., osservandosi che i giudici di merito hanno valorizzato le dichiarazioni rese contro [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sebbene fossero mere scritture private inviate ai verificatori dai coimputati, per cui tali dichiarazioni non possono essere considerate prove piene, tanto più che vi è stata la successiva smentita processuale di [OSCURATO:PERSONA], di cui non si è tenuto debitamente conto. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sottolineandosi che la Corte di appello non ha affrontato il nodo centrale sollevato dalla difesa, ossia l'eventuale consapevolezza dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta, tale da superare la soglia di punibilità. 2Il quarto motivo è dedicato alla statuizione della confisca, rilevandosi in proposito che la confisca per equivalente può essere disposta solo dopo che, in modo concreto e corretto, sia stata determinata l'imposta evasa, il che richiede la ricostruzione del reddito di impresa e la quantificazione dei ricavi realizzati, dovendosi tenere conto anche delle spese e dei componenti negativi deducibili. Il quinto motivo ha ad oggetto il trattamento sanzionatorio, censurandosi il discostamento dal minimo edittale e il diniego delle attenuanti generiche. Con il sesto motivo, ci si duole del rigetto dell'istanza volta al riconoscimento della continuazione esterna, ponendosi la presente vicenda come "reato satellite" della ben più ampia cpndotta per la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dalla PA tA ag) Corte di appello di frpTDelT/ - nell'ambito del procedimento n. 4484/13 R.G. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato cinque motivi. Con il primo, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato sotto il profilo dell'elemento oggettivo, rimarcando l'incertezza sul quantum dell'imposta evasa, essendo risultati al riguardo del tutto erronei sia gli accertamenti della Guardia di Finanza, sia gli esiti della perizia, fondata su mere presunzioni e su una documentazione parziale e non esaustiva, essendo stati ignorati i costi indeducibili, con conseguente inattendibilità del calcolo finale. Con il secondo motivo, le critiche difensive concernono il giudizio sull'elemento soggettivo del reato, evidenziandosi che [OSCURATO:PERSONA], divenuto amministratore solo nell'aprile 2014, ovvero nell'imminenza della verifica fiscale, non aveva accesso alla documentazione contabile ed è rimasto estraneo alla gestione dell'impresa, essendo egli solo un operaio che non aveva alcuna mansione direttiva, per cui in capo al ricorrente non poteva ravvisarsi il necessario dolo specifico di evasione. Con il terzo motivo, è stata eccepita la violazione degli art. 521 e 522 cod. proc. pen., in ragione del fatto che il quantum dell'imposta evasa è stato ricalcolato solo a seguito della perizia, in assenza della modifica del capo di imputazione e senza la concessione dei termini difensivi, per cui la condanna è stata fondata su dati fattuali e probatori diversi da quelli dell'originaria contestazione. Il quarto motivo è dedicato alla dosimetria della pena, risultata eccessiva a fronte della partecipazione marginale e inconsapevole dell'imputato nella vicenda. Il quinto motivo ha ad oggetto la mancata concessione dei benefici di legge, che erano stati ritualmente chiesti e che ben potevano essere riconosciuti, avendo i giudici di secondo grado rimodulato la pena inflitta all'imputato. 2.2.1. Con memoria difensiva del 13 gennaio 2026, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati, mentre, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che i motivi di ricorso in punto di responsabilità e di determinazione della pena sono infondati, mentre è meritevole di accoglimento unicamente il quinto motivo, da ciò conseguendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al giudizio sulla concedibilità dei benefici di legge. 1. Iniziando dalle doglianze in punto di responsabilità, esposte nei primi tre motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], motivi suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza di entrambi gli imputati non presta il fianco alle censure difensive. Ed invero le due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente per formare un apparato motivazionale unitario, hanno innanzitutto compiuto un'adeguata ricostruzione dei fatti di causa, in tal senso richiamando gli accertamenti compiuti dagli operanti della Guardia di Finanza di Gallarate nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA].r.I., esercente l'attività di commercio all'ingrosso di materiale ferroso, di cui dal 9 aprile 2014 al 16 settembre 2014 è stato legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], successivamente nominato liquidatore. All'esito della verifica fiscale emergeva che l'impresa aveva omesso di presentare la dichiarazione fiscale relativa al 2014, pur a fronte di ricavi (accertati e ridefiniti dal primo giudice tramite perizia), per un importo complessivo di 3.270.701,78 euro, con un'evasione dell'ires pari a 899.433 euro. Su tali elementi è stato fondato il giudizio sulla configurabilità del delitto di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, delitto che è stato legittimamente ascritto a entrambi i ricorrenti, nelle rispettive vesti di amministratori di diritto e di fatto. 1.1. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito ne hanno rimarcato la veste di amministratore di fatto della società, osservando innanzitutto che lo stesso è stato direttamente e attivamente coinvolto nella gestione societaria, inizialmente a fianco del padre [OSCURATO:PERSONA], la cui ingerenza tuttavia non era affatto esclusiva, avendo egli interagito con il figlio, il quale ha assunto un ruolo autonomo nella vicenda, ben potendo del resto la figura dell'amministratore di fatto coesistere con quella di altri soggetti a loro volta titolari, anche in modo occulto, di poteri decisionali. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha contribuito a sostenere le spese per la costituzione e l'avvio della società, pagando i lavori elettrici tramite la società Euro-Steel a lui intestata e commissionando tutte le forniture (impianti, luce, allarmi). Egli inoltre acquistava materiale in nero, ne fissava il prezzo, trovava i clienti e organizzava i trasporti, avendo inoltre accesso al conto corrente e alla casella mail della società. È stato sempre il ricorrente poi a chiedere a [OSCURATO:PERSONA] di assumere la carica formale di amministratore e a organizzare successivamente la cessione delle quote a [OSCURATO:PERSONA], decidendo anche la suddivisione dei compiti tra loro due, non mancando di assumere toni intimidatori in caso di manifestazioni di dissenso sulla gestione. 4Ulteriore conferma della qualificata ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nella amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata inoltre desunta dal fatto che, durante la perquisizione svolta presso la sede della società Euro-Steel intestata al ricorrente, sono stati rinvenuti libretti postali intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e un mazzo di chiavi della sede della predetta società, a ciò aggiungendosi che il teste [OSCURATO:PERSONA], che eseguì lavori elettrici presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha riferito di essersi interfacciato direttamente con l'imputato per i lavori nel capannone. Ne consegue che, in presenza di elementi fattuali di indubbio spessore probatorio, l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] sia del ruolo di amministratore di fatto della società e. [OSCURATO:PERSONA] s.r.1, che della veste di concorrente nel reato contestato appare immune da censure, risultando la valutazione dei giudici di merito sorretta da considerazioni pertinenti e coerenti con le acquisizioni probatorie, dovendosi sul punto richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540 Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 264009, Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534), secondo cui la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ciò comporta che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di tale attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, accertamento che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione, come avvenuto invero nella vicenda in esame, avendo i giudici di merito altresì precisato che [OSCURATO:PERSONA], quale gestore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], era evidentemente consapevole dell'obbligo dichiarativo e dell'effettiva attività economica svolta dalla società. 1.2. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ne ha adeguatamente argomentato il giudizio di colpevolezza, ancorandolo ragionevolmente al fatto che l'imputato ha accettato la nomina di amministratore della [OSCURATO:PERSONA]! nell'aprile 2014, mantenendo la carica fino alla chiusura della società nel settembre 2014, senza provvedere a richiedere o reperire i documenti necessari alla redazione e alla presentazione della dichiarazione fiscale, adempimento che era dovuto alla luce della veste formale ricoperta dal ricorrente e all'entità dei ricavi percepiti dalla società da lui amministrat0(11, con relativo superamento della soglia di punibilità.Ora, a prescindere da ogni approfondimento circa la ravvisabilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] di spazi di gestione attiva della società, l'impostazione dei giudici di merito risulta corretta, dovendosi in tal senso richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 4333 del 04/12/2025, dep. 2026, Rv. 289133 - 02), secondo cui, in tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante che non ha l'effettiva gestione dell'ente risponde non per la violazione, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., dei doveri di vigilanza e di controllo derivanti dalla carica rivestita, ma in qualità di autore della condotta tipica, in quanto direttamente obbligato, "ex lege", a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere sottoscritte da lui o, in caso di sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto. 1.3. Resta solo da precisare che, come ben evidenziato nella sentenza impugnata (pagina 10), la rideterminazione, avvenuta all'esito della perizia disposta in primo grado, dell'importo dell'imposta evasa (rideterminazione che invero non ha trovato adeguate smentite dal punto di vista contenutistico) non ha determinato alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, non essendo stata modificata la natura del fatto storico contestato, consistente nell'omessa presentazione della dichiarazione fiscale, essendosi in presenza di una evoluzione probatoria fisiologica all'interno del perimetro dell'originaria imputazione. Del resto, questa Corte ha più volte chiarito (cfr. Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, Rv. 269655 e Sez. 5, n. 48677 del 06/06/2014, Rv. 261356) che l'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l'imputato e il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa. Ciò a maggior ragione vale nei casi in cui, come nella vicenda in esame, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, risulti modificata non la tipologia del reato contestato, ma solo l'entità di uno degli elementi della fattispecie, ossia l'importo dell'imposta evasa, tema questo peraltro delineatosi non a sorpresa, ma nel contesto dell'ordinaria dialettica processuale. 1.4. In definitiva, in quanto preceduto da una disamina razionale delle fonti dimostrative disponibili (correttamente intese nel loro reale significato) e fondato su argomentazioni non illogiche, il giudizio sulla rilevanza penale del fatto e sull'ascrivibilità agli imputati della condotta illecita a loro contestata resiste alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa (e invero frammentaria) del materiale istruttorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) che, in 6tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 2. Residuano infine le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio. 2.1. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], occorre evidenziare che, con motivazione non illogica e dunque non censurabile in questa sede, la Corte territoriale (pagina 9 della sentenza impugnata) ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche e la possibilità di mitigare la pena inflitta dal primo giudice valorizzando in senso ostativo all'accoglimento delle richieste difensive, "l'elevata gravità del fatto, la mancata estinzione del debito tributario, l'assenza di segni di ravvedimento e la sussistenza di precedenti specifici per reati analoghi". Dunque, in presenza di considerazioni non illogiche, non vi è spazio per l'accoglimento delle deduzioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito non consentiti in questa sede, dovendosi in tal senso ribadire che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr. ex multis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02 e Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899). Quanto al mancato riconoscimento della continuazione esterna tra i fatti di causa e quelli oggetto di altra sentenza resa a carico di [OSCURATO:PERSONA], la doglianza difensiva risulta inammissibile perché generica, posto che, a fronte del rilievo della sentenza impugnata (pagina 10) circa l'assenza di elementi concreti idonei a comprovare l'unitarietà del disegno criminoso, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] si limitano a richiamare principi giurisprudenziali, senza alcun riferimento specifico alla tipologia e alle caratteristiche dei fatti di cui si invoca il riconoscimento della continuazione. Inammissibile è anche la doglianza dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] riferita alla confisca tributaria, dovendosi rilevare che nell'atto di appello alcuna censura era stata dedicata alla statuizione della confisca, il che spiega il silenzio argomentativo della sentenza impugnata sul punto, a ciò dovendosi solo aggiungere che, in ogni caso, il giudice di primo grado ha legittimamente disposto, ai sensi dell'art. 12,-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, la confisca, in forma diretta o per equivalente, del profitto del reato contestato, quantificato nella misura non contestata di euro 899.433. 72.2. Passando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], occorre evidenziare che allo stesso i giudici di appello hanno concesso le attenuanti generiche, in ragione della riconosciuta minore gravità soggettiva del fatto, riducendo la pena finale a suo carico da anni 2 e 6 mesi di reclusione a anni 1 e mesi 8 di reclusione, per cui la doglianza in punto di dosimetria della pena non appare meritevole di accoglimento, avendo la Corte di appello già preso in adeguata considerazione gli elementi suscettibili di positivo apprezzamento che erano stati valorizzati nell'appello. 3. È invece fondato il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Occorre in proposito evidenziare che nell'atto di appello la difesa aveva sollecitato in via gradata il riconoscimento dei benefici di legge, previo contenimento della pena individuata dal primo giudice, come si evince del resto anche dalla sintesi dei motivi di appello operata dalla Corte territoriale (pag. 6 della pronuncia gravata). Orbene, rispetto a tale richiesta, che non si palesava inammissibile né manifestamente infondata, si registra nella sentenza impugnata un totale silenzio argomentativo, essendo rimasta priva di risposta l'istanza difensiva, non potendo peraltro sottacersi che, per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche operato dai giudici di appello, la pena detentiva finale irrogata all'imputato è risultata inferiore (di quattro mesi) al limite di due anni di reclusione. Ne consegue che, in accoglimento del quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e in sostanziale sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla concedibilità dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che coinvolge profili di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui agli art. 164 e 175 cod. pen. 4. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], fermo restando l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al diniego dei benefici di legge, resta solo da precisare che deve essere dichiarato irrevocabile l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, dovendosi in tal senso richiamare il principio (cfr. ex multis Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274828), secondo cui, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di annullamento. 8 P.Q.M