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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 10203/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Cosenza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Messina in data 21/4/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riconosciuto l'Alfano colpevole del delitto di truffa, condannandolo alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso dell'imputato nell'illecito ascrittogli, con particolare riguardo alla sussistenza del dolo.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio della Corte di merito, che le ha disattese con un supporto giustificativo che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica, e in questa sede riproposte in difetto della necessaria correlazione critica con le ragioni alla base della reiezione del gravame.

Invero, la Corte territoriale ha congruamente esaminato le doglianze che revocavano in dubbio la responsabilità del prevenuto, argomentando circa la sussistenza di una condotta concursuale sulla base dell'utilizzazione della postpay intestata al prevenuto quale terminale del pagamento effettuato dalla p.o.

La difesa sollecita una rilettura delle emergenze probatorie preclusa in sede di legittimità a fronte di una piana e persuasiva lettura delle stesse da parte dei giudici di merito.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Cosenza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Messina in data 21/4/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riconosciuto l'Alfano colpevole del delitto di truffa, condannandolo alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso dell'imputato nell'illecito ascrittogli, con particolare riguardo alla sussistenza del dolo. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio della Corte di merito, che le ha disattese con un supporto giustificativo che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica, e in questa sede riproposte in difetto della necessaria correlazione critica con le ragioni alla base della reiezione del gravame. Invero, la Corte territoriale ha congruamente esaminato le doglianze che revocavano in dubbio la responsabilità del prevenuto, argomentando circa la sussistenza di una condotta concursuale sulla base dell'utilizzazione della postpay intestata al prevenuto quale terminale del pagamento effettuato dalla p.o. La difesa sollecita una rilettura delle emergenze probatorie preclusa in sede di legittimità a fronte di una piana e persuasiva lettura delle stesse da parte dei giudici di merito. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10203/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris