CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23388/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALEdi BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’annullamento dell’ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 dicembre 2024 , il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma applicava aFani [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato dicui agli artt. 110, 628 comma 2 n. 3, n.1 cod. pen. la misura della custodia cautelare in carcere; a seguito di ricorso proposto dall’indagato, il Tribunale del riesame di Bologna , con ordinanza del 6 febbraio 202 5 , previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 n.7 cod. pen., confermava la misura(al ricorrente è stata poi applicata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari); avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] , chiedendone l’annullamento. Al riguardo, deduce: 1.1violazione degli art. 125 comma3, 273, 292 commi 1 e 2 309 comma 9 cod. proc. pen. per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla circostanza aggravante del reato di rapina impropria costituita dall’uso delle armi e per mancanza ed in ogni caso illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla stessa; in particolare, rileva l’evidente, netto ed insanabile contrasto tra quanto dichiarato dalla parte offesa e quanto emergeva dai fotogrammi estrapolati dal video girato da una persona presente sul luogo della rapina,da cui si evinceva che la persona offesa, trascinata dall’auto dei rapinatori per diversi metri, non poteva avere visto la pistola che le sarebbe stata mostrata per farla desistere dalla presa; dal video emergevano inoltre diversi particolari che smentivano quanto dichiarato dalla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Premesso che il ricorso è infatti reiterativo delle censure già proposte in sede di riesame, e sulle quali il Tribunale ha adeguatamente risposto con l’ordinanza impugnata, si deve rilevare come il ricorrente non ha alcun interesse alla eliminazione dell’aggravante relativa all’arma, posto che non vi è alcuna contestazione sulla commissione da parte dell’indagato del reato di rapina impropria, che legittima l’applicazione della misura cautelare; pertanto, dall’eventuale accoglimento del ricorso non deriverebbe una situazione più vantaggiosa rispetto a quella esistente. Inoltre, il Tribunale harisposto a tutte le censure riproposte con ilmotiv o di ricorso nelle pagine 3 e 4 dell’ordinanza impugnata, evidenziando che non vi era alcun motivo per il quale la persona offesa avrebbe dovuto aggiungere un elemento falso, quale la minaccia eseguita con una pistola, e che il video prodotto non copriva tutta la scena descritta dalla persona offesa, per cui ben poteva essere che la minaccia con la pistola fosse stata effettuata in una fase non coperta dalle riprese. 2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0